Art. 8 
 
 
                  Conservazione delle informazioni, 
                trattamento e archiviazione dei dati 
 
  1. Le informazioni di cui all'articolo 3 del  presente  regolamento
restano  iscritte  nell'archivio  per  cinque  anni  dalla  data   di
definizione di ciascun sinistro. 
  2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi a  ciascun
sinistro  definito  sono  riversati  su  altro  supporto  informatico
gestito  dall'IVASS.  L'IVASS  comunica  i  dati  esclusivamente  per
esigenze di giustizia penale o a seguito  di  esercizio  dei  diritti
degli interessati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. 
  3. Trascorsi cinque anni dal riversamento dei dati di cui al  comma
2, i dati  che  permettono  di  identificare  le  persone  fisiche  e
giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono  cancellati;
i restanti dati vengono conservati su altro supporto  informatico  in
forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare
nuovamente gli interessati. 
  4.  L'IVASS  e'  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  di  cui
all'articolo 3 del presente regolamento, nonche'  delle  informazioni
corrispondenti  agli  esiti  delle  valutazioni  ai  fini   antifrode
archiviati  in  una  sezione   autonoma   dell'archivio   informatico
integrato. In tale qualita'  sovrintende  al  corretto  funzionamento
dell'archivio   informatico   integrato   e   all'osservanza    delle
disposizioni che regolano le modalita' e i termini  di  comunicazione
dei dati. I dati contenuti nell'archivio informatico  integrato  sono
trattati  nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  5. L'IVASS adotta ogni misura idonea  a  garantire  il  corretto  e
regolare funzionamento dell'archivio informatico  integrato,  nonche'
la riservatezza, la sicurezza, l'integrita' dei dati  in  conformita'
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  6. Decorsi cinque anni dalla ricezione dei dati di cui all'articolo
3, le imprese di assicurazione provvedono  alla  conservazione  degli
stessi in forma anonima. 
  7. L'osservanza dell'adempimento di cui al comma 6,  e'  verificata
dall'IVASS  nell'esercizio  dell'attivita'  di   vigilanza   di   cui
all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e  all'articolo  5
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 11 maggio 2015 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                       Guidi          
 
Il Ministro delle infrastrutture 
        e dei trasporti 
             Delrio 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2507 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario: 
              «Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed  altri
          diritti). - 1. L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la
          conferma dell'esistenza o meno di  dati  personali  che  lo
          riguardano, anche se  non  ancora  registrati,  e  la  loro
          comunicazione in forma intelligibile. 
              2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
              a) dell'origine dei dati personali; 
              b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
              c)  della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento
          effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
              d)  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei
          responsabili  e  del  rappresentante  designato  ai   sensi
          dell'art. 5, comma 2; 
              e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai  quali
          i dati personali possono essere comunicati  o  che  possono
          venirne  a  conoscenza  in   qualita'   di   rappresentante
          designato nel territorio dello  Stato,  di  responsabili  o
          incaricati. 
              3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
              a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
          ha interesse, l'integrazione dei dati; 
              b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
          o il blocco dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,
          compresi quelli di cui non e' necessaria  la  conservazione
          in relazione agli scopi per  i  quali  i  dati  sono  stati
          raccolti o successivamente trattati; 
              c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
          a) e b) sono state portate a conoscenza, anche  per  quanto
          riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati  sono
          stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui  tale
          adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego  di
          mezzi manifestamente  sproporzionato  rispetto  al  diritto
          tutelato. 
              4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto  o  in
          parte: 
              a)  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei   dati
          personali che  lo  riguardano,  ancorche'  pertinenti  allo
          scopo della raccolta; 
              b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
          fini di invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita
          diretta o per il compimento di ricerche  di  mercato  o  di
          comunicazione commerciale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto
          1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229: 
              «Art.  4  (Funzioni  dell'ISVAP).  -  1.  L'ISVAP,   in
          conformita' alla normativa dell'Unione europea  in  materia
          assicurativa  e  nell'ambito  delle   linee   di   politica
          assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di
          vigilanza previste nel Codice delle assicurazioni private. 
              2.   L'ISVAP   svolge   attivita'   consultiva   e   di
          segnalazione nei confronti del Parlamento  e  del  Governo,
          nell'ambito  delle  competenze  per  la  regolazione  e  la
          vigilanza sul settore assicurativo. 
              3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni  anno,  presenta
          al  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   per   la
          trasmissione al Parlamento,  una  relazione  sull'attivita'
          svolta. 
              4. Il bilancio preventivo e il  rendiconto  finanziario
          dell'ISVAP  e'  soggetto  al  controllo  della  Corte   dei
          conti.».