Art. 3 Modifiche all'allegato 3 al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 1. Al punto A5 "Percentuale della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, per un punteggio massimo di 5 punti" tra le parole "... somma della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura" e le parole "indipendentemente se l'impianto e' di proprieta' del gestore o dell'Ente locale concedente," sono aggiunte le parole "e della relativa quota di ammortamento annuale". 2. Il punto A6 "Investimenti di efficienza energetica nell'ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 5 punti", viene sostituito dal seguente: "Gli interventi di efficienza energetica considerati sono addizionali agli obblighi del distributore di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modifiche e integrazioni, e devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, inclusi i territori di eventuali Comuni che siano transitoriamente in regime di concessione comunale, e avere una data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Come previsto nell'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili sia i progetti che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualsiasi tipologia, sia i progetti per rendere piu' efficienti le reti elettriche o del gas di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore puo' anche acquistare i titoli da soggetti terzi, secondo le procedure operative definite dal GSE di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, purche' derivati da progetti aventi le medesime caratteristiche di cui sopra. Il valore dei relativi titoli di efficienza energetica e' riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni. Il parametro da considerare e' la percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali (T) che l'impresa aggiudicataria si impegna ad ottenere, nell'anno t, rispetto all'obbligo che avrebbe un distributore che distribuisca una quantita' di gas naturale pari a quella effettivamente distribuita dal concessionario nell'ambito oggetto di gara, nell'anno t-2 (due anni antecedenti all'anno considerato), prescindendo pero' dal numero delle utenze. Il valore assoluto dell'obbligo cambia anche a causa del progressivo affidamento degli impianti e della evoluzione degli obiettivi nazionali. In pratica, l'obiettivo annuale relativo all'anno t di titoli di efficienza energetica nell'ambito j, qambj, e' espresso dalla seguente formula: qambj = (Vcomambj/∑Vobi)*T*Obnaz dove Vcomambj e' il volume di gas distribuito nell'anno t-2 nei Comuni dell'ambito j gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito, che il gestore comunica all'Autorita' nell'anno t-1; ∑Vobi e' il volume di gas distribuito nazionalmente dai soggetti obbligati nell'anno t-2 in base al decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, comunicato dall'Autorita' nell'anno t-1; Obnaz sono gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nell'anno t di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni; T e' la percentuale annuale di titoli di efficienza energetica addizionali offerti in sede di gara. Qualora per gli anni successivi al 2016 non vengano definiti gli obiettivi nazionali, l'obiettivo annuale per il distributore d'ambito e' calcolato con la formula precedente, dove Obnaz mantiene il valore dell'ultimo anno in cui e' stato fissato l'obiettivo nazionale e ∑Vobi e' pari al volume di gas naturale distribuito a livello nazionale nell'anno t-2. Il punteggio per l'impresa che offre una percentuale annuale T di titoli di efficienza energetica addizionali e' pari a: P= Pmax × T/Tmax dove P=Pmax e' il punteggio massimo attribuibile a tale criterio Tmax = 20% e' il valore soglia, al di sopra del quale il punteggio non viene incrementato, della percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali rispetto all'obbligo annuale che avrebbe un distributore che distribuisca una quantita' di gas naturale pari a quello effettivamente distribuito dal concessionario, due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, nell'ambito oggetto di gara. Nel caso in cui e' effettuata un'unica gara per due o piu' ambiti confinanti, come previsto nell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, l'impegno preso in sede di gara e' unico per l'unione degli ambiti, e l'obiettivo annuale e' proporzionale alla somma delle quantita' di gas distribuito in tutti i Comuni degli ambiti uniti gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito. Gli interventi validi sono quelli sull'intero territorio degli ambiti che si sono uniti. Non vi e' alcun obbligo da rispettare a livello di singolo ambito. L'obiettivo annuale e' comunicato ai distributori d'ambito dal GSE in base alle informazioni relative ai volumi distribuiti raccolte dall'Autorita'. Entro maggio dell'anno t+1 il distributore comunica al GSE i risparmi certificati che intende annullare per rispettare l'obiettivo dell'anno t, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni dei due anni precedenti. GSE procede alla verifica e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorita' e al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226. Il distributore puo' compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle penali. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi il distributore deve comunque versare agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si e' impegnato in sede di gara, al prezzo unitario fissato dall'Autorita' e con le modalita' indicate all'articolo 8, comma 6, del regolamento sui criteri di gara. Inoltre, nel caso di non compensazione degli obiettivi dell'anno precedente all'ultimo trascorso, il distributore e' soggetto al pagamento della penale di cui all'articolo 13, comma 5, che viene applicata dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, come specificato nel contratto di servizio. Il primo anno di obbligo e' il terzo dall'inizio della concessione, in quanto gli obblighi sono basati sul volume di gas distribuito nell'anno t-2. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi nell'ultimo anno di concessione, che avverra' nell'anno successivo alla cessazione del servizio, il distributore, alla cessazione del servizio, deve versare a garanzia un deposito cauzionale pari all'eventuale penale, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria. Qualora l'impresa effettui investimenti che diano luogo in un anno a un numero di titoli di efficienza energetica addizionali maggiore dell'obiettivo dell'anno in esame, determinato sulla base della percentuale offerta in sede di gara, i titoli di efficienza in eccesso possono essere utilizzati per soddisfare l'obiettivo di titoli di efficienza addizionali degli anni successivi.". 3. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa" comma 1, nei punti i., ii., iii. e iv. le parole "ARG/GAS 120/08" sono sostituite dalle parole: "574/2013/R/gas". 4. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", comma 1, punto iv. le parole "e dall'articolo 32, comma 32.2, lettera a)" sono soppresse. 5. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa" comma 2, le parole "(30% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorita' per l'ispezione delle tubazioni di materiali piu' diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in tre anni mobili, e' considerato nella formula pari a 33,3% per il periodo 2014-2019)". 6. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 2, le parole "(70% per le gare effettuate nel periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(70% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019)". 7. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 3 le parole "(20% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorita' per l'ispezione delle tubazioni di materiali piu' diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in quattro anni mobili, e' considerato nella formula pari a 25% per il periodo 2014-2019)". 8. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 3, le parole "(50% per le gare effettuate nel periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(50% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019)". 9. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nelle formule dei commi 4 e 8 le parole "LG,PI " sono sostituite con "LO,PI ". 10. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 4 le parole "LG,PI= e' il livello generale" sono sostituite dalle parole "LO,PI= e' il livello obbligatorio". 11. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 4 le parole "(95% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite con "(90% per il periodo 2014-2019)". 12. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nei commi 4 e 5 le parole "periodo 2009-2012" sono sostituite dalle parole "periodo 2014-2019". 13. Al capitolo 2 "Piano industriale e verifica di offerte anomale" al quarto capoverso le parole "5%, in termini reali, sono considerate anomale" sono sostituite dalle parole "4%, in termini reali, sono considerate soggette a verifica di anomalia".
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'Allegato n. 3 al citato decreto 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal presente regolamento: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Piano industriale e verifica di offerte anomale L'offerta deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, dal Piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema del flusso di cassa operativo contenuto nell'allegato B. Il piano deve essere corredato anche da: a. Piano degli investimenti b. Piano degli ammortamenti c. Una nota illustrativa per dimostrare l'attendibilita' delle ipotesi tecnico - economiche e finanziarie in cui risulti quantomeno: i. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi; ii. la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione. In particolare e' richiesta una descrizione dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarra', nonche' l'attrezzatura materiale e l'equipaggiamento di cui disporra' per l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalita' di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualita' offerti; iii. la composizione e la giustificazione degli eventuali altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal gestore; iv. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'art. 9, comma 9, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono essere giustificati; v. la composizione e giustificazione degli investimenti immateriali, incluse le spese di gara e il valore di rimborso ai gestori uscenti. vi. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento; vii. le forme di finanziamento che saranno utilizzate. L'allegato B riporta sia lo schema secondo cui andra' redatto il Flusso di cassa operativo sia le istruzioni per la sua redazione, sia informazioni piu' dettagliate che deve contenere la nota illustrativa. Le offerte che conducono ad un Tasso di Ritorno Interno (T.I.R), calcolato al netto delle imposte, inferiore al 4%, in termini reali, sono considerate soggette a verifica di anomalia. La Commissione verifica la congruita' delle ipotesi a base del Piano industriale e puo' richiedere giustificazioni. In particolare la Commissione valuta le eventuali anomalie dei costi di gestione del concorrente, in particolare, qualora i costi di gestione del concorrente siano inferiori inferiori ai valori limite contenuti nell'Allegato B la Commissione procede alla verifica della congruita' dell'offerta. Inoltre la Commissione verifica che la struttura ed i valori del piano industriale siano in accordo con le istruzioni contenute nell'Allegato B, che i ricavi siano congruenti con la regolazione in vigore e che la valutazione degli investimenti unitari non si discosti da quella degli altri concorrenti Per gli altri casi di identificazione di offerte anomale e per il procedimento di verifica si applicano le previsioni dell'art. 16 del regolamento sui criteri di gara. 3. Contenuto e presentazione dell'offerta Presentazione dell'offerta Le imprese invitate che intendono partecipare alla gara devono far pervenire al seguente indirizzo ........... entro il termine indicato nella lettera d'invito un unico plico debitamente sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi esterni, sul quale devono essere indicati i dati del mittente e la seguente dicitura. "Offerta per l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio dell'ambito di .....". Il plico deve essere spedito mediante raccomandata A.R. del servizio postale o tramite ditte private specializzate o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo ...... Fa fede la data apposta dall'Ufficio protocollo. Tutti i rischi per il mancato recapito del plico o per la ricezione oltre il termine sono esclusivamente a carico del mittente. Non sono, pertanto, prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato nella lettera d'invito, ancorche' spedite in data anteriore, neppure se aggiuntive rispetto ad offerte precedentemente recapitate. Pena l'esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte incomplete, parziali o condizionate. Nel plico devono essere inserite tre buste a loro volta debitamente chiuse, sigillate e siglate sui lembi di chiusura. Su ciascuna busta deve essere indicato, oltre all'oggetto della gara, il contenuto identificato con le seguenti diciture: Busta 1 "Documentazione amministrativa" Busta 2 "Offerta tecnica" Busta 3 "Offerta economica" Le tre buste devono contenere la documentazione sotto elencata: Contenuto della busta 1 "Documentazione amministrativa" In questa busta devono essere inseriti: 1. Dichiarazione in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, successivamente verificabile, e, nel caso di concorrente costituito da riunione di imprese o consorzio, sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiscono la predetta riunione o consorzio, redatta conformemente al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (e allegando copia di un documento valido d'identita') attestante: i. di aver preso visione della lettera d'invito e delle condizioni riportate nel contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale e di accettarle tutte indistintamente, senza alcuna riserva; ii. di aver preso visione degli elaborati relativi alla consistenza degli impianti e di essersi recata sui luoghi dove deve essere effettuato il servizio, di aver constatato la consistenza degli impianti e del loro stato di efficienza e conservazione (come da certificazione di presa visione rilasciata dall'Ente concedente e allegata alla presente dichiarazione), di aver preso conoscenza delle condizioni locali e contrattuali, nonche' di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e di aver giudicato l'affidamento del servizio remunerativo nel suo complesso e tale da consentire l'offerta formulata; iii. di aver compreso nella determinazione dell'offerta economica tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori; iv. di rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro unico del settore gas e le altre obbligazioni contenute nel decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'art. 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell'occupazione del personale; v. di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati indicati nella presente dichiarazione e di quelli contenuti nell'offerta; vi. che non sono intervenute modificazioni rispetto alle condizioni dichiarate nell'istanza di partecipazione alla gara (in caso positivo indicare quali). vii. di confermare, essendo noti i soggetti partecipanti alla gara, che non vi sono rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con altri soggetti partecipanti alla gara oppure di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione, e di aver formulato autonomamente l'offerta; corredando tale dichiarazione dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. 2. Cauzione provvisoria tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata a garanzia dell'obbligo di stipulare il contratto dell'importo di € ..... 3. Dichiarazione in lingua italiana, in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, con la quale la concessionaria si impegna, salvo espressa rinuncia degli interessati, all'assunzione del personale dipendente delle concessionarie uscenti addetto alla gestione degli impianti e di funzioni centrali, di cui all'elenco allegato al bando di gara, per un numero complessivo di ... addetti nel primo anno, e di un numero complessivo di ... addetti stimato negli anni successivi, secondo le modalita' previste nel decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell'occupazione del personale. 4. Dichiarazione in lingua italiana, in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'impegno della aggiudicataria a corrispondere alle societa' concessionarie uscenti, all'atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna del servizio, la somma complessiva di € ..... per il primo anno e la somma stimata di € .... negli anni successivi, allo scadere delle concessioni in essere, a titolo di rimborso, come previsto negli articoli 5 e 6 del regolamento sui criteri di gara, oltre a subentrare nelle obbligazioni finanziarie del gestore uscente, relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento, o a indennizzare il gestore uscente per la loro estinzione, nonche' a subentrare nei contratti pubblici o privati dei gestori uscenti relativi allo svolgimento del servizio e connessi alla proprieta' degli impianti. (In caso di disaccordo sul valore di rimborso fra l'Ente locale e il gestore entrante, inserire il valore di riferimento e una dichiarazione in cui il concorrente prende atto dell'esistenza di un contenzioso sulla determinazione del valore di rimborso e della stima massima e minima esplicitata nel bando di gara e si impegna a regolare con il gestore uscente, a risoluzione definitiva del contenzioso, la differenza fra il valore definitivamente accertato per il valore di rimborso e il valore di riferimento esplicitato nel bando di gara). 5. Copia del Contratto di servizio sottoscritta per accettazione in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. 6. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, la dichiarazione, sottoscritta nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di tutti i rappresentanti legali del raggruppamento: i. a costituire un soggetto giuridico unitario, avente la forma di societa' di capitali, che sottoscrivera' il Contratto di servizio; ii. ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal soggetto di cui al punto i). Tale dichiarazione deve contenere anche l'impegno della capogruppo di obbligarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata dell'affidamento del servizio e da parte delle mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. Per la mandante inoltre la dichiarazione deve contenere anche l'impegno di procedere ad una eventuale cessione della propria partecipazione nel soggetto giuridico unitario solo dopo che l'aspirante acquirente della partecipazione ha sottoposto al soggetto che gestisce il contratto di servizio la documentazione attestante il possesso di requisiti di capacita' economica-finanziaria e di capacita' tecnica non inferiori a quelli che la mandante ha utilizzato, ai fini dei requisiti di partecipazione alla gara. Contenuto della busta 2 "Offerta tecnica" In questa busta devono essere inseriti: 1. I livelli di sicurezza e di qualita' offerti, di cui all'art. 1, lettera B. 2. Il piano di sviluppo degli impianti, di cui all'art. 1, lettera C. Contenuto della busta 3 "offerta economica In questa busta devono essere inseriti: 1. la dichiarazione redatta in lingua italiana su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente contenente i valori di cui ai punti A1,A2, A3, A5, A6 e (eventualmente) A4; 2. il Piano industriale sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa. Ogni pagina dei progetti, degli allegati e delle relazioni deve essere numerata e la prima deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con l'indicazione del numero di pagine di cui si compone il documento. In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari qualora il mandato collettivo non sia stato conferito precedentemente alla presentazione dell'offerta, deve essere presentata una offerta congiunta e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. Parte di provvedimento in formato grafico Allegato B - Schema di Piano Industriale - Istruzioni per la redazione Il piano industriale deve contenere il flusso di cassa operativo secondo lo schema B1. La Commissione verifica la congruita' del piano proposto anche calcolando il TIR dell'operazione in termini reali. Lo schema e la nota illustrativa devono essere compilati in base alle seguenti istruzioni. In caso di disaccordo sul valore di rimborso fra l'Ente locale e il gestore uscente, il valore da considerare nel piano industriale e' il valore di riferimento riportato nel bando di gara. Istruzioni per la compilazione Numero di punti di riconsegna attivi Si deve riportare il numero di punti di riconsegna attivi per ogni anno di gestione. Nella nota illustrativa devono essere riportate le considerazioni a base del calcolo; in particolare, devono essere indicati in maniera dettagliata: a) i nuovi punti di riconsegna attivi dovuti al subentro nella gestione di impianti di distribuzione con scadenza della concessione in vigore successiva alla data del primo affidamento e al tasso di crescita annuo sulla rete esistente; b) i nuovi punti di riconsegna nelle zone di nuova urbanizzazione o comunque interessate dall'estensione della rete collegati ad interventi di espansione della rete analiticamente indicati nel Piano di sviluppo degli impianti; c) punti di riconsegna addizionali nel caso in cui l'impresa offra ai punti A3 e A4 dell'offerta economica una estensione di rete maggiore di quanto previsto nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara e quindi non prevedibile analiticamente nel Piano di sviluppo degli impianti. Il tasso di crescita sulla rete esistente e' fissato dalla Stazione appaltante, sulla base dei dati storici degli impianti di distribuzione che costituiscono l'ambito e del grado di penetrazione del servizio (v. Allegato B al bando di gara). Il tasso di crescita nelle zone di nuova urbanizzazione o interessate dall'estensione della rete di cui alla lettera b) e' indicato dal concorrente ed e' adeguatamente giustificato sulla base dei dati dei residenti gia' esistenti nelle zone di espansione e dei programmi di sviluppo urbanistico contenuti nel documento guida, in coerenza con il progetto reti presentato in offerta. L'incremento del numero di punti di riconsegna per estensione di rete successive, non previste nel piano di sviluppo, di cui alla lettera c), deve essere indicato dal concorrente ed essere giustificato in funzione: 1) di quanto gia' previsto nel Piano di Sviluppo degli Impianti; 2) delle condizioni offerte di cui ai punti A3 e A4 dell'offerta economica; 3) delle indicazioni di sviluppo urbanistico del territorio fornite dalla Stazione Appaltante. Vincoli ai ricavi (a1) Si devono riportare tutti i ricavi tariffari (vincoli ai ricavi) provenienti dall'erogazione del servizio di distribuzione e misura relativi agli impianti di distribuzione gestiti nell'ambito, tenendo conto dello sconto tariffario offerto in sede di gara. Per i ricavi dovuti ai costi centralizzati si riporta la quota parte dei vincoli ai ricavi a copertura dei costi centralizzati dell'impresa relativa agli impianti d'ambito in base al numero di punti di riconsegna gestiti nell'ambito rispetto al totale dell'impresa. Nella voce considerata e' inclusa anche la quota parte dovuta alla remunerazione del capitale e di ammortamento di porzioni di impianto di proprieta' di altri soggetti differenti dal gestore. Il calcolo del vincolo dei ricavi e' il risultato della somma delle seguenti componenti: a) costi operativi; b) costi di capitale e ammortamenti relativi al capitale investito tariffario iniziale, relativo agli impianti acquisiti in gestione; in questa voce e' riportato anche l'ammortamento della differenza fra valore di rimborso nel primo periodo e la somma delle immobilizzazioni nette di localita', al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita'. c) costi di capitale e ammortamenti relativi al capitale investito tariffario relativi ad investimenti realizzati nel corso della gestione. La Stazione appaltante, come indicato nel regolamento sui criteri di gara e nell'Allegato B al bando di gara, fornisce i dati dei costi di capitale e ammortamenti di cui alla lettera b) precedente con riferimento all'ultimo anno tariffario disponibile, segmentati per tipologia di cespite e localita' e ripartiti per soggetto proprietario. La stazione appaltante mette a disposizione dei concorrenti su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede localita' o schede similari). La Stazione Appaltante fornisce anche il dato sugli investimenti realizzati successivamente alla data di riferimento del capitale investito iniziale, con il medesimo dettaglio per tipologia e localita'. La Stazione Appaltante, inoltre, indica nell'Allegato B al "bando di gara" se il capitale investito iniziale e' condiviso con l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas e da questa approvato oppure se viceversa sia potenzialmente suscettibile di subire delle variazioni, specificandone, se disponibili, i motivi e la possibile entita'. Tuttavia, le valutazioni sono effettuate in conformita' con i dati forniti nell'Allegato B del bando di gara. Nella nota illustrativa deve essere esplicitato il calcolo dei ricavi tariffari sulla base della metodologia del Testo Unico della regolazione tariffaria emanato dalconto offerto in sede di gara per il criterio A1. Tale metodologia e' utilizzata per il calcol'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e vigente alla data di presentazione dell'offerta e dello slo dei ricavi in tutto il periodo di affidamento, tenendo conto dell'andamento nel tempo del numero di clienti, degli investimenti e dei relativi ammortamenti, unica eccezione e' fatta per il recupero di efficienza. Con riguardo alla proiezione dei costi operativi, ai fini del business plan, la valorizzazione deve avvenire ipotizzando che, a partire dall'inizio del periodo regolatorio successivo alla presentazione dell'offerta, il coefficiente di recupero di efficienza (X factor, price cap) sia pari a zero, a meno che i valori di tale coefficiente nel periodo regolatorio successivo non siano gia' definiti dall'Autorita' al momento dell'emissione della lettera di invito alla gara. Il piano deve contenere la valorizzazione, oltre che dell'evoluzione del vincolo ai ricavi, anche del capitale investito tariffario complessivo dell'ambito, distinguendo tra capitale di localita' e capitale centralizzato. Ricavi da nuovi allacciamenti (a2) Si devono riportare i ricavi da nuovi allacciamenti tenendo conto dell'eventuale sconto offerto in sede di gara. Ai fini del piano industriale, il numero dei nuovi allacciamenti si considera coincidente con l'incremento annuo dei punti di riconsegna attivi contenuti nella voce "Numero dei punti di riconsegna attivi", al netto dei punti di riconsegna addizionali dovuti al subentro nella gestione di impianti di distribuzione con scadenza ope legis successiva alla gara. La valutazione dei contributi per allacciamenti e degli investimenti in nuovi allacciamenti sono quindi determinati facendo riferimento a dei contributi medi unitari e a dei costi di investimento unitari riferiti al singolo punto di riconsegna Quota annua di contributi pubblici (a3) Si devono riportare le quote annue rilasciate a conto economico dei contributi pubblici incassati e capitalizzati. Altri ricavi (a4) Si devono riportare eventuali altri ricavi che il concorrente prevede di ottenere dall'affidamento, in particolare dalle altre prestazioni ai clienti e dalla loro gestione (quali addebiti diritti fissi, gestione clienti morosi, accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza gas, verifiche gruppi di misura), esplicitando il valore del ricavo medio unitario per cliente. In tutti i casi devono essere considerati eventuali sconti sui corrispettivi offerti in sede di offerta. Per semplicita' e per maggiore uniformita' dei piani industriali, per tale voce deve essere utilizzato un valore convenzionale di ricavo medio per utente per prestazioni di servizi previsti al criterio A2 dell'offerta economica, pari a ... (stabilito dalla Stazione appaltante sulla base dei dati resi noti dai gestori uscenti) e su cui ciascun concorrente dovra' applicare lo sconto offerto in sede di gara ed un valore convenzionale di ricavo medio per utente per le altre prestazioni, pari a ..., (qualora) non previste nel criterio A2 dell'offerta economica e a cui non si applica quindi lo sconto offerto. Il piano deve dare rappresentazione dei ricavi generati dalle attivita' tipiche della distribuzione, ossia le attivita' che sono remunerate dalla tariffa di distribuzione e misura, denominate "Servizio Principale", e quelle denominate "Accessorie e Opzionali" come previste dal distributore nel proprio Codice di Rete redatto in conformita' a quanto disposto dalla delibera AEEG n. 108/06 e sue modificazioni o di quelle oggetto di offerta di gara. Il piano non deve contemplare invece quelle voci di ricavo (e dunque anche i costi correlati) che si riferiscono ad attivita' che, pure se poste in capo al distributore da disposizioni degli enti di regolazione, sono riferite ad obblighi imposti da meccanismi di incentivazione e penale, aventi per lo piu' riferimento all'intera attivita' aziendale, e quindi senza specifici riferimenti all'attivita' svolta nel singolo ambito oggetto della gara. A titolo esemplificativo, non possono essere comprese le seguenti voci di ricavo: - ricavi connessi ai meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza (premi/penalita') del servizio di distribuzione del gas naturale, stabiliti dall'Autorita' ai sensi della deliberazione ARG/gas n. 120/08 (vedi considerazioni per la voce "costi esterni di gestione/altri costi"); - ricavi connessi agli obblighi di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico stabiliti dal decreto ministeriale. 20.07.2004 e sue modificazioni e dai corrispondenti provvedimenti dell'Autorita'. Come norma, qualora una voce di ricavo e' esposta nel piano e' vincolante che sia esposta anche la corrispondente voce di costo. Costi lavoro personale (b1) Si devono riportare i costi che si prevede di sostenere per il personale, sia per gli addetti alla gestione degli impianti sia per il personale di funzione centrale attribuibili agli impianti in gestione. La nota illustrativa deve giustificare dettagliatamente tale valore, riportando il numero di addetti, divisi fra gestione degli impianti e funzioni centrali, per questi ultimi deve essere evidenziata la ripartizione fra le varie funzioni ed eventuali sinergie con la gestione di impianti di altri ambiti. Inoltre la nota deve evidenziare il costo medio annuo degli addetti della gestione degli impianti e il costo medio del personale delle funzioni centrali e riportare l'eventuale ipotesi di incremento annuo di tale costo medio. Occorre anche evidenziare per quali funzioni si intende ricorrere a personale esterno. Inoltre la nota deve evidenziare i costi del personale e la modalita' di calcolo, correlati ai livelli di sicurezza e qualita' offerti. Costi materiali (b2) Il concorrente deve riportare i costi che prevede di sostenere per l'acquisto dei materiali, giustificandoli nella nota illustrativa, riportando anche l'attrezzatura e l'equipaggiamento che disporra' per l'esecuzione del servizio. Costi remunerazione capitale proprietari (b3) Si devono riportare i costi per la remunerazione del capitale investito netto ai proprietari di porzioni di rete, differenti dal gestore medesimo. La nota illustrativa deve riportare i dettagli del calcolo suddivisi per proprietario ed impianto, in base anche al progressivo subentro nella gestione degli impianti con scadenza successiva al primo affidamento. Il tasso di remunerazione e' supposto costante in tutto il periodo dell'affidamento e pari al valore stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nella regolazione vigente all'atto della presentazione dell'offerta. Costi esterni di gestione/Altri costi (b4) Si devono riportare i costi esterni di gestione e tutti gli altri costi, differenti dai costi lavoro personale (b1), costi materiali (b2) e costi remunerazione capitale proprietari (b3), che sono residuali a conto economico, con le eccezioni successivamente citate, e che si prevede di sostenere in funzione di quanto presentato in offerta, inclusi i costi per interventi di efficienza energetica addizionali rispetto agli obblighi del distributori, offerti in sede di gara al punto A6 dell'offerta economica e i costi a favore degli Enti locali concedenti relativi alla percentuale della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, offerti in sede di gara al punto A5 dell'offerta economica. Gli altri costi comprendono anche gli accantonamenti a fondi costituiti a vario titolo afferenti alla gestione dell'attivita' di distribuzione. Sono esclusi i costi per interventi di efficienza energetica in ottemperanza degli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 e s.m.i. e altri costi di attivita' per cui non e' stata considerata la corrispondente voce di ricavo in conformita' con le motivazioni contenute nelle considerazioni della voce "altri ricavi". Relativamente ai costi (e agli investimenti) connessi ai meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza (premi/penalita') del servizio di distribuzione del gas naturale, stabiliti dall'Autorita' ai sensi della deliberazione ARG/gas n. 120/08, si considerano solo i costi (e gli investimenti) relativi al periodo per cui l'Autorita' ha fissato i livelli obiettivo e di riferimento e di entita' tale da essere in una condizione neutra (ricavo 0) per il distributore ai fini del meccanismo di premi e penali. Nella nota illustrativa occorre giustificare i costi esterni di gestione/altri costi, evidenziando, tra l'altro, quelli a favore della stazione appaltante e degli Enti locali concedenti ed i costi dei servizi di funzioni centrali e di gestione locale appaltati. Per questi ultimi occorre evidenziare anche il costo medio del personale, oltre a dare indicazione del numero di personale equivalente, diviso fra quello con compito di funzione centrale e quello di gestione operativa. Considerazioni per il complesso dei costi lavoro personale (b1), costi materiali (b2) e costi esterni di gestione/altri costi (b4) I valori di costo di cui alle voci b1, b2 e b4, indicati nel Piano devono nel complesso coprire: 1) tutti i costi direttamente attribuibili alla gestione del servizio di distribuzione oggetto di gara; 2) la quota parte dei costi aziendali condivisi con le altre attivita' di gestione del servizio di distribuzione attribuibili indirettamente alla gestione del servizio di distribuzione nell'ambito oggetto di gara; 3) la quota parte dei costi generali aziendali attribuibili indirettamente alla gestione del servizio di distribuzione oggetto di gara. I costi di cui ai numeri 1) e 2) dovranno comprendere, tra l'altro: 1. costi per il servizio principale di cui all'art. 3.1 del Codice di Rete Tipo di cui all'allegato 2 della delibera AEEG n. 108/06 e s.m.i., in particolare costi per le seguenti attivita': a) conduzione e manutenzione delle apparecchiature di regolazione e misura ai Punti di Consegna fisici; b) gestione tecnica degli impianti di distribuzione, anche attraverso eventuali sistemi di telecontrollo; c) ricerca ed eliminazione dispersioni; d) protezione catodica delle condotte in acciaio; e) odorizzazione del gas e suo controllo; f) condizionamento del gas; g) pronto intervento, gestione delle emergenze e degli incidenti da gas; h) misura del gas ai Punti di Consegna e ai Punti di Riconsegna; i) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'art. 17 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i., con ripartizione dei costi della materia prima tra gli Utenti interessati; j) raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione; k) accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali (switching); l) ogni altra attivita' prevista dalle deliberazioni n. 152/03, n. 40/04 e s.m.i., n. 168/04 e s.m.i., n. 10/07 e s.m.i., n. 157/07 e s.m.i., ARG/gas n. 120/08 e s.m.i. (RQDG), ARG/gas n. 159/08 e s.m.i. (RTDG), ARG/gas n. 88/09, ARG/gas n. 119/09. 2. Costi per prestazioni accessorie indicate all'art. 3.2 del Codice di Rete Tipo di cui all'allegato 2 della delibera AEEG n. 108/06 e s.m.i.: a) esecuzione di lavori semplici (al netto delle relative quote capitalizzate); b) esecuzione di lavori complessi (al netto delle relative quote capitalizzate); c) attivazione della fornitura; d) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale; e) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita'; f) verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale; g) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale; h) sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosita' del Cliente finale; i) riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta dell'Utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale; j) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto; k) manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 e s.m.i.; l) sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura, per la verifica di eventuali manomissioni. 3. Costi per prestazioni opzionali indicate all'art. 3.1 del Codice di Rete Tipo di cui all'allegato 2 della delibera AEEG n. 108/06 e s.m.i., relativi ad ogni altra prestazione, richiesta da soggetti terzi, connessa all'esercizio del servizio di distribuzione. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: a. manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprieta' del Cliente finale; b. attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e s.m.i. e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali. 4. Costi per interventi di efficienza energetica addizionali rispetto agli obblighi del distributori, offerti in sede di gara al punto A6 dell'offerta economica 5. Costi a favore degli Enti locali relativi alla percentuale della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, offerti in sede di gara al punto A5 dell'offerta economica Con riguardo ai costi, di cui ai numeri 1) e 2), deve essere fornita una esauriente descrizione delle loro modalita' di stima, in relazione anche alle caratteristiche dell'offerta ed agli obblighi di trasferimento del personale da parte del gestore uscente. I costi di cui al punto 3), data l'oggettiva maggiore discrezionalita' di stima e al fine di rendere omogenei e confrontabili i piani presentati dai vari concorrenti, si assumono convenzionalmente pari al 30% della componente tariffaria di distribuzione e misura a copertura dei costi operativi per lo specifico operatore. Tuttavia, qualora l'operatore prima della gara serva un numero di clienti inferiore a quello dell'ambito di gara, la componente tariffaria dei costi operativi e' assunta pari a quella di un operatore con lo stesso numero di clienti dell'ambito oggetto di gara e densita' di clienti del medesimo ambito. In alternativa al valore convenzionale, qualora vi siano valide giustificazioni, per i costi di cui al punto 3) si puo' utilizzare un valore inferiore purche' la somma di tutti costi ( punto1, punto 2 e punto 3 e voci b1, b2 e b4) dia luogo ad un costo medio per cliente che non sia inferiore al valore medio del costo complessivo per cliente per le voci b1, b2 e b4), che risulta dai documenti dell'unbundling contabile inviati all'Autorita', relativi ai due anni precedenti la presentazione dell'offerta, con un miglioramento di efficienza annuale non superiore al valore di price cap fissato dall'Autorita' per lo specifico anno. La Commissione procede alla verifica di anomalia qualora: 1. il livello complessivo dei costi indicato nelle voci b1, b2 e b4 risulti inferiore al valore medio del costo complessivo per cliente per le voci b1, b2 e b4), che risulta dai documenti dell'unbundling contabile inviati all'Autorita', relativi ai due anni precedenti la presentazione dell'offerta con un miglioramento di efficienza annuale non superiore al valore di price cap fissato dall'Autorita' per lo specifico anno. 2. il livello complessivo dei costi indicato nelle voci b1, b2 e b4 risulti in un costo complessivo per cliente inferiore al .... % (90% o altro valore fissato dalla Stazione appaltante) rispetto alla somma del valore della componente tariffaria a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, misura e loro commercializzazione, per un operatore di dimensione del proponente e per una densita' di clientela dell'ambito oggetto di gara, e la componente unitaria (per cliente) degli "altri ricavi". In ambiti particolari, quali quelli in cui la stragrande maggioranza dei clienti (es. 70-80%) e' in localita' montane (es. 70-80%) o lagunari, la Stazione appaltante puo' aggiungere come criterio di verifica dell'anomalia il caso in cui il livello complessivo dei costi indicato nelle voci b1, b2 e b4 da un concorrente e' inferiore ad un valore prefissato di scostamento massimo rispetto alla media dei costi di tutti i concorrenti alla gara. Ammortamenti (D) Si devono riportare le quote di ammortamento annuo degli investimenti effettuati, distinguendo fra ammortamenti di investimenti immateriali e ammortamenti di investimenti materiali. In allegato si deve riportare il piano di ammortamento degli investimenti. Le quote indicate devono essere coerenti con i valori di investimento offerti o previsti nell'ambito della procedura di gara e con i coefficienti di ammortamento previsti dalle normative civilistica e fiscale vigenti. Imposte (F) Si deve riportare il valore delle imposte IRAP e IRES. Il piano deve dettagliare il calcolo della base imponibile ai fini IRES e IRAP. Investimenti materiali (H1) Deve essere riportato il valore degli investimenti eseguiti a carico del gestore e iscritti nel capitale investito del gestore. Deve essere allegato un prospetto degli investimenti a carico del gestore, evidenziando gli investimenti per manutenzione straordinaria, sostituzione e potenziamento di porzioni di impianto. Il prospetto deve contenere l'indicazione dei tempi di realizzazione degli investimenti e gli importi. Inoltre il piano industriale deve prevedere gli investimenti nel periodo di gestione, non individuabili puntualmente al momento della gara, ma "fisiologicamente" prevedibili, quali gli investimenti per nuovi allacci e per estensioni successive delle reti di distribuzione di cui ai punti A3 e A4 dell'offerta economica, e investimenti a seguito di guasti. Per ragioni di uniformita', ai fini del piano industriale, questi investimenti devono essere cosi' individuati: 1. Gli investimenti per nuovi allacciamenti sono convenzionalmente stimati considerando: a. il numero degli allacciamenti pari al numero utilizzato nella voce a2; b. il costo unitario del singolo allaccio, comprensivo del misuratore e dei relativi accessori, e' determinato in base alle caratteristiche fisiche medie degli allacciamenti rilevabili nei comuni costituenti l'ambito (lunghezza media interrata, incidenza della presa per singolo PDR, lunghezza media aerea, indicate nell'Allegato B al bando di gara) 2. Gli investimenti per estensioni successivi della rete di distribuzione, in base ai punti A3 e A4 dell'offerta economica, non previste nel piano di sviluppo, sono convenzionalmente stimati considerando: a. una lunghezza di rete posata annualmente pari al prodotto del numero dei punti di riconsegna aggiuntivi determinato annualmente per tale estensione (lettera c della voce numero di punti di riconsegna attivi) per i metri di rete offerti dal concorrente ai punti A3 e A4 dell'offerta economica; b. un costo unitario per metro di rete pari al costo medio per le opere di estensione di rete decritte nel Piano di sviluppo degli impianti presentato. 3. Gli investimenti "fisiologicamente" prevedibili nel periodo di gestione correlati ai guasti sono convenzionalmente stimati considerando la numerosita' dei guasti in base alla precedente esperienza, opportunamente corretta in base agli investimenti di sostituzione previsti nel piano, e un costo medio unitario per tipologia di impianto interessato. Investimenti immateriali (H2) Deve essere riportato il valore degli investimenti immateriali ivi compresi gli investimenti funzionali all'acquisizione della concessione, che sono costituite dalle seguenti voci: - la differenza fra i valori di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni valutate in base alla regolazione tariffaria. I valori di rimborso sono valutati nel primo periodo in base all'art. 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e all'art. 5 del regolamento sui criteri di gara e sulla valutazione dell'offerta e, a regime, in base all'art. 6 del suddetto decreto. La nota illustrativa deve giustificare il valore per tale voce ripartendolo fra i vari impianti. - le spese di gara quali: • Spese previste nel disciplinare di gara a copertura degli oneri sostenuti dalla stazione appaltante e degli Enti locali concedenti, ivi inclusi i costi della Commissione di gara e per lo studio guida; • Spese per la stipula del contratto di servizio; • Spese per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva. Nella voce investimenti immateriali devono essere compresi gli eventuali investimenti per interventi di efficienza energetica, addizionali agli obblighi del distributore, offerti in sede di gara, di cui al punto A6 dell'offerta economica. Non vengono invece riportati eventuali investimenti per interventi di efficienza energetica per soddisfare gli obblighi del distributore di cui al decreto interministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni. Deve essere allegata una nota giustificativa che evidenzi i titoli di efficienza energetica addizionali annualmente previsti in base al punto A6 dell'offerta economica, evidenziando la quantita' di gas distribuita, gli obblighi di cui al decreto interministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni, i titoli di efficienza addizionali offerti, .gli interventi pianificati per raggiungere tali obiettivi addizionali. Per gli anni in cui non sono stati fissati obiettivi nazionali, si assume per uniformita' un obiettivo costante pari a quello dell'ultimo anno disponibile. La nota illustrativa deve riportare la giustificazione del valore complessivo per le spese di gara come per gli altri investimenti immateriali. Valore residuo impianti (H3) Si deve riportare, nell'ultimo anno di affidamento, il valore residuo degli impianti oggetto di rimborso calcolato in base all'art. 6 del regolamento sui criteri di gara. Nella nota illustrativa deve essere riportato il dettaglio del calcolo. Capitale circolante (I1, I2) La nota illustrativa deve contenere le ipotesi a base della stima delle voci I1 e I2 del prospetto. In particolare nella nota illustrativa dovranno essere evidenziati a supporto dei valori indicati alle voci I1 e I2 del prospetto Schema B1 - Flusso di cassa: - tempi medi di incasso per la fatturazione del vettoriamento gas; - tempi medi di incasso/pagamento verso CCSE; - tempi medi di incasso delle altre tipologie di ricavi distinguendo le singole fattispecie gia' elencate alla voce "Altri ricavi"; - tempi medi di pagamento dei fornitori; - tempi medi di pagamento di altri soggetti/Enti pubblici (quali Amministrazioni concedenti, Erario e altri Enti pubblici, ecc.); - risconti/ratei; - gestione magazzino I tempi medi di incasso/pagamento verso CCSE devono essere coerenti con quanto previsto dalla regolazione tariffaria vigente al momento della gara. Gli altri tempi medi devono essere coerenti con gli standard aziendali comprovati da documenti contrattuali o di bilancio degli ultimi due anni (da rendere disponibili alla Commissione su eventuale richiesta di verifica della medesima Commissione). La Commissione richiede la verifica qualora il valore del capitale circolante e' superiore al valore previsto a base della regolazione tariffaria vigente al momento della gara (per il periodo fino al 2012 per valori superiori a 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde). La stazione appaltante puo' specificare i tempi di pagamento degli oneri previsti alle Amministrazioni concedenti. In ogni caso la somma dei flussi di cassa annui generati dalle variazioni del capitale circolante, nell'arco del periodo di piano devono annullarsi. Finanziamenti La nota illustrativa deve riportare gli strumenti finanziari che l'impresa intende utilizzare per realizzare gli investimenti ed in caso di accensione dei mutui il relativo piano di restituzione. Parte di provvedimento in formato grafico