Art. 4 Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 6, se e' impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (di seguito ISPRA) e degli altri organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza. 2. Detta valutazione, effettuata in base ai criteri e con le modalita' definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di cui al comma 4, e si basa su una o piu' delle seguenti caratteristiche: a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata; b) le proprieta' intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo; c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele. 3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 si tiene conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, in particolare laddove disciplinati da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea. 4. La proposta di cui al comma 1, formulata dal proponente in conformita' ai criteri ed alle modalita' del decreto di cui al comma 2, deve essere corredata delle informazioni necessarie per valutare le proprieta' della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, che comprendono: a) un elenco dettagliato delle proprieta' necessarie a valutare i rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente; b) proprieta' fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicita' intrinseca, punto di ebollizione, reattivita', viscosita', solubilita' e altre proprieta' pertinenti); c) proprieta' relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici (ad esempio reattivita', infiammabilita', tossicita', oltre a fattori aggiuntivi quali le modalita' di aggressione sul corpo, il tasso di ferimento e mortalita', gli effetti a lungo termine e altre proprieta' a seconda dei casi); d) proprieta' relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicita', persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e altre proprieta' pertinenti); e) se disponibile, la classificazione, a livello dell'Unione europea, della sostanza o miscela; f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa e' immagazzinata, utilizzata o puo' essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o di incidenti quali incendi. 5. La proposta di valutazione di cui al comma 1 e' presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nel merito, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, entro 120 giorni dalla presentazione, dandone comunicazione al proponente. 6. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito della valutazione effettuata, ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi del comma 1, lo comunica alla Commissione europea unitamente ai documenti giustificativi, comprese le informazioni di cui al comma 4, per i fini di cui all'articolo 4 della direttiva 2012/18/UE.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.