Allegato I (art.30) Modalita', anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli Il presente allegato e' cosi' costituito: PREMESSA 1. CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE TARIFFE 2. TARIFFE RELATIVE ALLE ISTRUTTORIE TECNICHE 3. TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI 4. TARIFFE RELATIVE ALLE ISTRUTTORIE PER LE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA, DI CUI ALL'ART. 4 DEL PRESENTE DECRETO 5. TARIFFE DEI SERVIZI CONNESSI CON LE VERIFICHE DELLE INFORMAZIONI INVIATE DAI GESTORI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO E FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE INCIDENTI RILEVANTI, NONCHE' ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETTERA E) 6. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO APPENDICE 1 - TARIFFE Premessa Il presente allegato disciplina le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie tecniche di cui agli artt. 17 e 18 del presente decreto, alle ispezioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto, alle istruttorie relative alle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 del presente decreto, nonche' ai servizi connessi con la verifica delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 e finalizzate alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui all'art. 5, comma 3, nonche' l'art. 5, comma 2, lettera e)del presente decreto. 1. Criteri di definizione delle tariffe 1.1. Ai soli fini dell'applicazione delle tariffe, gli stabilimenti si differenziano in 5 classi. I criteri in base ai quali si determina l'appartenenza di uno stabilimento ad una classe sono i seguenti: a) presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell'allegato 1 del presente decreto, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato; b) svolgimento della sola attivita' di deposito, stoccaggio o movimentazione; c) appartenenza alla piccola e media impresa (PMI), cosi' come definita dalla raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, nonche' con decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 (in Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005). 1.2. Gli stabilimenti, in base alla rispondenza o meno ai criteri sopra elencati, si differenziano nelle seguenti cinque classi: - Classe 1: stabilimenti che rispondono al criterio a) oppure al criterio b); - Classe 2: stabilimenti che appartengono alla categoria delle microimprese e non rientranti nella classe 1 - Classe 3: stabilimenti che appartengono alla categoria delle piccole imprese e non rientranti nella classe 1; - Classe 4: stabilimenti che appartengono alla categoria delle medie imprese e non rientranti nella classe 1; - Classe 5: stabilimenti che non appartengono alla categoria delle PMI e non rientranti nella classe 1. 2. Tariffe relative alle Istruttorie Tecniche 2.1. Le tariffe relative all'istruttoria di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto sono indicate nella tabella I in appendice 1 del presente allegato. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle istruttorie tecniche, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore con il Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2. 2.2. Le tariffe previste per le istruttorie tecniche sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Gli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori per lo svolgimento delle istruttorie tecniche da parte dei gruppi di lavoro costituiti dai rappresentanti degli enti ed amministrazioni presenti nel CTR, sono ripartite tra questi secondo i criteri e con le modalita' stabiliti con successiva determinazione del Ministero dell'interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'originale della quietanza o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento delle somme sono parte integrante della documentazione necessaria all'avvio dell'istruttoria tecnica. 3. Tariffe relative alle ispezioni 3.1. Le tariffe relative alle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto sono indicate nella tabella II in appendice 1 del presente allegato. 3.2. Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226. 3.3. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle ispezioni, di cui all'art. 27 del presente decreto, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore col Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2. 3.4. Per gli stabilimenti di soglia superiore, le tariffe applicate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli stabilimenti di soglia superiore, gli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori per le attivita' svolte dagli ispettori degli enti ed amministrazioni individuati nell'allegato H, sono ripartite tra questi secondo i criteri e con le modalita' stabiliti con successiva determinazione del Ministero dell'interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli stabilimenti di soglia inferiore le somme sono versate secondo le modalita' definite dalle Regioni o Province Autonome territorialmente competenti. 3.5 I gestori degli stabilimenti devono versare le somme entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'ispezione e trasmettere all'autorita' competente l'originale della quietanza o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della tariffa. 4. Tariffe relative alle istruttorie per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 del presente decreto 4.1. Le tariffe relative alle istruttorie effettuate per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 e all'allegato A del presente decreto sono indicate nella tabella III in appendice 1 del presente allegato. 4.2. Le due fasi della procedura valutativa indicata nella parte 1 dell'allegato A al presente decreto, ovvero la valutazione preliminare di ammissibilita' della proposta, effettuata dall'ISPRA e la successiva valutazione dei contenuti tecnici, effettuata da uno, o piu', degli organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 del presente decreto, sono soggette a distinta tariffa. 4.3. Per la valutazione preliminare di ammissibilita' della proposta, la tariffa e' indicata in tabella III, colonna 1. Per la successiva valutazione dei contenuti tecnici, la tariffa e' indicata in tabella III, colonna 2. Quest'ultima, ovvero la tariffa di cui alla tabella III, colonna 2, e' corrisposta per ogni organo tecnico che effettua l'istruttoria. 4.4. Al fine di garantire l'espletamento della valutazione preliminare di ammissibilita' di cui all'allegato A, punto 1.1, l'importo della tariffa indicata nella tabella III, colonna 1 e' versato dal proponente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esclusivamente per l'attivita' istruttoria di cui all'articolo 4 del presente decreto.. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A seguito della procedura di riassegnazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce la somma pertinente all'ISPRA, per l'effettuazione dell'istruttoria. 4.5. La trasmissione dell'originale della quietanza o dell'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della somma prevista per la valutazione preliminare di ammissibilita' dell'istanza e' condizione necessaria all'avvio della relativa istruttoria. 4.6. Nel caso in cui la proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata da ISPRA, sia stata giudicata ammissibile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella comunicazione al proponente dell'esito della valutazione preliminare di ammissibilita' indica, al fine della determinazione della relativa tariffa, gli organi tecnici nazionali ai quali la suddetta proposta viene inoltrata per la successiva valutazione dei contenuti tecnici. 4.7. Al fine di garantire l'espletamento della valutazione dei contenuti tecnici di cui all'allegato A, punto 1.2, l'importo della tariffa di cui alla tabella III, colonna 2, e' versato dal proponente, per ciascun organo tecnico, con le stesse modalita' previste al punto 4.4.per essere riassegnato , con la medesima procedura di cui al punto 4.4.,allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A seguito della procedura di riassegnazione in bilancio delle entrate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce la somma pertinente agli organi tecnici nazionali interessati, per l'effettuazione delle istruttorie, fermo restando che la trasmissione dell'originale della quietanza o dell'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della somma prevista per la valutazione dei contenuti tecnici dell'istanza, e' condizione necessaria all'avvio della relativa istruttoria. 5. Tariffe dei servizi connessi con le verifiche delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti nonche' all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) 5.1. Le tariffe dei servizi connessi con la verifica di completezza e di conformita' delle informazioni inviate dai gestori, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare un incidente rilevante di cui all'articolo 5, comma 3, nonche' all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), sono indicate nella tabella IV in appendice 1 del presente allegato. Ai fini della determinazione della tariffa relativa ai servizi connessi con le sopra indicate verifiche, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore col Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2. 5.2. Le tariffe si applicano: a) in misura integrale in occasione della prima notifica inviata ai sensi dell'art.13, comma 1; b) in misura ridotta del 50% in occasione degli eventuali aggiornamenti della notifica e delle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 effettuati ai sensi dell'art.13 comma 7, con l'esclusione degli aggiornamenti comportanti la sola modifica di una o piu' delle sezioni F, G e N del modulo, per i quali non e' dovuta la corresponsione di alcuna tariffa. 5.3. Al fine di garantire l'espletamento delle verifiche delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 9, del presente decreto, l'importo delle tariffe di cui ai punti a) e b) e' versato dai gestori degli stabilimenti, prima dell'invio della documentazione di cui all'art. 13 del presente decreto, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esclusivamente per l'attivita' di cui allo stesso articolo 13, comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A seguito della procedura di riassegnazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce la somma pertinente all'ISPRA, per l'effettuazione dell'istruttoria. L'originale della quietanza o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto pagamento sono parte integrante della documentazione allegata alla notifica inviata telematicamente dal gestore. 6. Interessi per ritardato pagamento 6.1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti per le ispezioni di cui all'articolo 27 del presente decreto, il gestore dello stabilimento e' tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti al punto 3.5. APPENDICE 1 - Tariffe Parte di provvedimento in formato grafico