Allegato C (art. 15) Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza Il presente allegato e' cosi' costituito: PREMESSA ASPETTI GENERALI PARTE 1 - CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO DI SICUREZZA A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE ALLEGATI PARTE 2 - CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI ALLEGATI PARTE 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA AI FINI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE E DI IDONEITA' ED EFFICACIA DELL'ANALISI DEI RISCHI EFFETTUATA E DELLE RELATIVE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE Premessa Il presente allegato definisce i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del Rapporto di Sicurezza (nel seguito denominato "Rapporto"), di cui agli artt. 15 e 16 del presente decreto in accordo con quanto indicato nell'allegato 2, nonche' i criteri per la valutazione del Rapporto medesimo. Nella redazione del Rapporto il gestore fornisce gli elementi di seguito richiesti. Per quanto attiene il Sistema di Gestione della Sicurezza, le informazioni fornite devono essere tali da consentire all'autorita' competente, nel corso dell'istruttoria di cui all'art. 17 del presente decreto, il riscontro in merito alla esistenza ed adeguatezza del Sistema di Gestione medesimo, con particolare riferimento agli aspetti evidenziati dalle analisi di sicurezza effettuate e riportate nel Rapporto. Le ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, saranno invece organizzate in modo da consentire il riscontro esteso ed approfondito dell'adeguatezza del Sistema di Gestione della Sicurezza e della sua effettiva attuazione in stabilimento. Aspetti Generali 1. Modalita' di redazione del Rapporto di sicurezza Il Rapporto e' sottoscritto dal gestore e contiene gli elementi informativi indicati nella successiva Parte 1 del presente allegato. Dal Rapporto deve risultare in maniera completa ed univoca l'indicazione della/delle persona/e fisica/che e/o giuridica/che e delle organizzazioni che hanno partecipato alla stesura del Rapporto medesimo. Nella redazione di ogni aggiornamento del Rapporto il gestore indica, in premessa, se sono state introdotte modifiche rispetto alla versione precedente e specifica, all'interno dei singoli paragrafi, le modifiche apportate. 2. Reperimento dei dati e delle informazioni Il gestore, qualora non disponga di tutti i dati e le informazioni necessari alle analisi di cui al punto C.3 della successiva Parte 1 del presente allegato, relativi ad eventi naturali esterni che possono causare un incidente rilevante, ovvero dati, relativi alla zona dello stabilimento, su perturbazioni geofisiche, meteomarine, cerauniche, meteorologia, idrogeologia, elementi territoriali ed ambientali vulnerabili e sensibili, allega quelli disponibili presso le Amministrazioni Pubbliche con indicazione esplicita della fonte. 3. Presentazione del Rapporto di sicurezza Il Rapporto e' presentato anche su supporto digitale per quanto riguarda sia le parti testuali sia gli elaborati grafici. Nel caso degli scali merci terminali di ferrovia, per la presentazione del relativo Rapporto, si fa riferimento, in quanto applicabile, al decreto ministeriale 5 novembre 1997. 4. Modalita' di redazione del Rapporto preliminare di sicurezza Ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita' di cui all'art. 17 comma 2 del presente decreto, il Rapporto preliminare di sicurezza contiene le informazioni indicate nella Parte 2 del presente allegato. 5. Valutazione del Rapporto di sicurezza L'istruttoria tecnica, ai fini della valutazione del Rapporto di cui all'art. 17 del presente decreto, ha le seguenti finalita': a) la verifica della conformita' della documentazione presentata alle disposizioni del presente decreto; b) la verifica dell'idoneita' e dell'efficacia dell'analisi di sicurezza presentata nel Rapporto e delle relative misure adottate per la prevenzione degli eventi incidentali e per la limitazione delle loro conseguenze; c) la verifica, attraverso sopralluoghi, che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto descrivono in modo adeguato l'effettiva situazione dello stabilimento. Ai fini della effettuazione delle richieste verifiche di conformita' della documentazione e di idoneita' ed efficacia dell'analisi di sicurezza e delle relative misure adottate, nella Parte 3 del presente allegato si propongono alcuni criteri tecnici utilizzabili per la valutazione dei Rapporti. Per gli scali merci terminali di ferrovia si fa riferimento, in quanto applicabile, all'allegato A del decreto ministeriale 5 novembre 1997. PARTE 1 - CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO DI SICUREZZA A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a identificare e descrivere lo stabilimento e la sua collocazione territoriale. A.1 DATI GENERALI A.1.1 Indicare il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo (sede legale) del gestore, allegando la documentazione che attesta la qualifica posseduta (ad es. delega o procura della proprieta', autocertificazione nel caso di gestore proprietario, ecc.). A.1.2 Indicare la denominazione, l'ubicazione dello stabilimento ed il nominativo del Direttore responsabile. Allegare la planimetria dei confini dello stabilimento, completa dei contorni delle unita' logiche interne, in scala adeguata. A.1.3 Indicare i responsabili della progettazione esecutiva e della realizzazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, segnalandone il tipo di qualificazione professionale e le esperienze possedute nel campo. Per gli impianti esistenti, il gestore fornisce anche, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, una sintesi della "storia" degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze riportate nell'allegato 1, dal loro start-up alle piu' recenti modifiche. A.1.4 Indicare il responsabile della stesura del Rapporto, la sua qualificazione professionale e le sue esperienze nel campo, nonche' la/le persone fisiche e/o giuridiche e le organizzazioni che hanno partecipato alla stesura del Rapporto medesimo. A.2 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO Le corografie, le mappe, le planimetrie, i disegni in genere, richiesti nei punti seguenti, sono presentati a corredo del Rapporto, aggiornati alla data della loro presentazione e corredati da opportuna descrizione (legenda) che consenta l'adeguata individuazione, nel sistema di riferimento cartografico indicato, dei dettagli rappresentati, in particolar modo dei siti di attivita' industriali che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e delle aree e sviluppi urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino. La documentazione cartografica di cui al presente punto e' fornita anche in strati informativi georeferenziati in formato digitale, raster o vettoriali, georiferito nel sistema di coordinate geografiche ETRF2000/WGS84. Le informazioni relative al perimetro dello stabilimento ed alla sua planimetria generale di cui al punto A.2.3. sono in ogni caso fornite in strati informativi distinti, in formato vettoriale georeferenziato (ad esempio: shapefile *.shp). Qualora sia gia' operativo un sistema di gestione della documentazione di cui ai punti A.1 e A.2 codificato su scala nazionale o regionale, il gestore si uniformera' alle procedure in esso specificate. A.2.1 Corografia della zona in scala a 1:10.000, o comunque non inferiore a 1:25.000, sulla quale sia evidenziato il perimetro dello stabilimento. Tale mappa comprende un'area significativa di almeno 2 km intorno allo stabilimento, in relazione alle tipologie incidentali individuate nell'ambito dell'analisi di sicurezza di cui al punto C.4, attorno all'installazione. Sulla mappa stessa e' indicata la destinazione d'uso degli edifici principali e, per quanto riguarda le industrie presenti, siano esse assoggettate o meno agli obblighi di cui al presente decreto, e' precisato, se noto, il tipo di attivita' industriale. E', inoltre, indicata la presenza di linee ferroviarie, strade, autostrade, porti, aeroporti e corridoi aerei di atterraggio e decollo; sono evidenziate tutte le strutture e gli elementi territoriali ed ambientali particolarmente vulnerabili e/o sensibili, quali ad esempio: ospedali, scuole, uffici pubblici, fiumi, laghi, habitat terrestri e acquatici, zone di particolare interesse naturale, ecc., in modo coerente con quanto richiesto dal decreto di cui all'art. 22, comma 31 . Per i depositi di GPL e di sostanze facilmente infiammabili e/o tossiche si fa riferimento agli elementi individuati ai sensi dei decreti del Ministro dell'ambiente del 15 maggio 1996 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 159 del 9 luglio 1996) e del 20 ottobre 1998 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 262 del 9 novembre 1998). A.2.2 Riportare la posizione dello stabilimento su una mappa dettagliata in scala non inferiore a 1:5.000 della localita' che rappresenta la zona circostante lo stabilimento con una distanza minima di 500 m dai confini dell'attivita' e, comunque, non inferiore alla distanza massima di danno individuata dal gestore nell'analisi di sicurezza di cui al punto C.4. A.2.3 Fornire la planimetria generale, in scala collegata alle dimensioni dello stabilimento e, comunque, non inferiore a 1:500, con l'indicazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto e delle parti critiche di cui al successivo punto C.4.1. Di quest'ultime il gestore fornisce le planimetrie di dettaglio. Ove necessario e' richiesto che vengano fornite piante e sezioni degli impianti e/o depositi, con eventuali particolari significativi. B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a descrivere la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti adottata nello stabilimento, la struttura organizzativa e le attivita' effettuate, nonche' a identificare tutte le sostanze pericolose presenti nello stabilimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n). B.1 POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI B.1.1 Riportare in allegato I.3 del Rapporto il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto, che include la descrizione dell'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, tramite il quale e' attuata la politica di prevenzione, in conformita' all'allegato 3 e all'allegato B del presente decreto. Allegare l'elenco delle procedure del sistema di gestione della sicurezza (se e' applicato un sistema di gestione integrato allegare l'elenco delle sole procedure attinenti gli aspetti di sicurezza). B.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA B.2.1 Indicare la struttura organizzativa in forma grafica, con diagrammi a blocchi. Nel grafico saranno mostrate le dipendenze gerarchiche e funzionali, nonche' le linee di comunicazione e interazione tra le persone incaricate della conduzione degli impianti e dei depositi, dal direttore dell'installazione fino al capo reparto. Sara' indicato il Rapporto funzionale specifico tra i vari dipartimenti da porre in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti (quali, a titolo di esempio, la produzione, la manutenzione, l'ispezione, la sorveglianza, la sicurezza, la progettazione e la costruzione). B.2.2 Precisare l'entita' del personale di ciascun dipartimento e il numero di persone normalmente presenti in ciascun reparto. B.2.3 Precisare quali siano i programmi di informazione, formazione ed addestramento per il personale direttivo e per gli addetti alle operazioni, alla manutenzione e alla sicurezza, con particolare riferimento a quanto previsto nell'allegato B del presente decreto. B.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' B.3.1 Fornire una descrizione dettagliata delle attivita' con riferimento a: - qualsiasi operazione e/o processo effettuati in impianti che comportino o possano comportare la presenza di sostanze pericolose, reale o prevista, ovvero che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo industriale, nonche' il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione e/o processo; - qualsiasi altro deposito che comporti o possa comportare la presenza di sostanze pericolose, reale o prevista; - per ogni impianto o deposito indicare la tipologia costruttiva, la capacita', nonche' le caratteristiche dei sistemi, delle apparecchiature e delle strutture ad essi asserviti o connessi. B.3.2 Descrivere le tecnologie di base adottate nella progettazione dei processi. Nel caso di processo tecnologico di tipo nuovo, precisare l'organismo che lo ha sviluppato, le eventuali sperimentazioni eseguite, lo stato attuale delle conoscenze tecnico- scientifiche al riguardo e gli studi effettuati al fine di rendere minimi i rischi comportati dal processo stesso. Specificare se i progettisti hanno gia' sviluppato processi simili. In caso affermativo precisare quando, dove e in che numero. B.3.3 Fornire lo schema a blocchi per le materie prime che entrano e dei prodotti che escono dai vari impianti, con la precisazione delle modalita' di trasporto e dei relativi regimi di temperatura, pressione e portata. Fornire le modalita' di trasferimento dei prodotti all'interno dello stabilimento con i relativi regimi di temperatura, pressione e portata. Fornire inoltre gli schemi di processo semplificati in cui siano riportate le principali apparecchiature (serbatoi, reattori, colonne, scambiatori di calore, pompe, compressori, ecc.), i collegamenti tra le stesse e la relativa strumentazione di controllo e sicurezza (indicatori, allarmi e blocchi, valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.). Fornire una descrizione delle modalita' di gestione all'interno dello stabilimento dei rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprieta' analoghe, per quanto riguarda la possibilita' di incidenti rilevanti, a quelle delle sostanze pericolose di cui all'art. 3 comma 1 lettera l) del presente decreto, anche in relazione a quanto previsto dalla nota 5 dell'allegato 1 del decreto. B.3.4 Indicare la capacita' produttiva dello stabilimento. Indicare, inoltre, i flussi annui in entrata ed uscita dallo stabilimento delle sostanze presenti e riportate nell'allegato 1 del presente decreto suddivise per tipologia di trasporto, precisando il numero dei vettori annui interessati, ovvero le portate. B.3.5 Fornire informazioni relative alle sostanze pericolose, cosi' come definite nell'art. 3, comma 1, lettera l), del presente decreto. B.3.5.1 Fornire la Classificazione notificata o armonizzata di cui all'allegato VI, tabelle 3.1 e 3.2, del regolamento 1272/2008/CE delle sostanze pericolose e le relative Schede di dati di sicurezza (rif. regolamento 1907/2006/CE e s.m.i.), integrate, ove necessario, dalle opportune indicazioni tecnico-scientifiche disponibili quali ad esempio: a) Metodi di individuazione e di determinazione disponibili presso lo stabilimento (descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica); b) Metodi e precauzioni aggiuntivi relativi alla manipolazione, al deposito e all'incendio o altre modalita' incidentali previsti dal gestore; c) Misure di emergenza previste dal gestore in caso di dispersione accidentale; d) Mezzi a disposizione del gestore per rendere inoffensiva la sostanza. B.3.5.2 Indicare le fasi dell'attivita' in cui le sostanze pericolose intervengono o possono intervenire. B.3.5.3 Indicare la quantita' effettiva massima prevista espressa in tonnellate di ciascuna sostanza pericolosa. La quantita' massima dichiarata dal gestore per ciascuna sostanza e' computata come valore massimo della somma delle quantita' contemporaneamente presenti nei serbatoi, nelle apparecchiature, nelle tubazioni e nei recipienti mobili. Si dovranno anche precisare separatamente i dati relativi alle quantita' delle predette sostanze in stoccaggio e quelle di hold-up, cioe' contemporaneamente contenute nell'impianto in condizioni operative. Il computo deve includere tutte le quantita' di ciascuna sostanza pericolosa presente allo stato puro o di miscela o di sottoprodotto, nonche' quelle quantita' di sostanze pericolose che possano significativamente prodursi a causa di una condizione anomala del processo tecnicamente prevedibile. Ai fini del computo ogni sostanza deve comunque trovarsi nello stato chimico-fisico e nelle concentrazioni eventualmente specificate nell'allegato 1 del presente decreto, ovvero in uno stato suscettibile di provocare un rischio di incidente rilevante, laddove specificato nell'allegato stesso. Riportare l'inventario aggiornato delle sostanze, miscele e preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto e le relative quantita' massime previste nello stabilimento nella tabella riepilogativa riportata nell'allegato I.4 del Rapporto. B.3.5.4 Descrivere il comportamento chimico e/o fisico, nelle condizioni normali e/o anomale prevedibili di stoccaggio o di utilizzazione, con particolare riferimento alla suscettibilita' a dare origine a fenomeni di instabilita', riportando la fonte del dato/informazione. B.3.5.5 Descrivere le sostanze che possono originarsi per modificazione o trasformazione della sostanza considerata a causa di anomalie prevedibili nell'esercizio dello stabilimento, quali ad esempio le variazioni di condizioni di processo (temperatura, pressione, portata, rapporto stechiometrico dei reagenti, imperfetto dosaggio del catalizzatore, presenza di impurezze o prodotti di corrosione, ecc.). Indicare i meccanismi di reazione, la cinetica chimica e le condizioni termodinamiche (calori di reazione, ΔT adiabatici, ecc.). Riportare la fonte dei dati/informazioni. B.3.5.6 Evidenziare le situazioni di incompatibilita' tra le sostanze presenti, ovvero con quelle utilizzabili in emergenza, in grado di dare origine a violente reazioni, a prodotti di reazione pericolosi, oppure di rendere piu' difficoltose le operazioni di intervento in emergenza. C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione siano sufficientemente sicuri ed affidabili. C.1 ANALISI DELL'ESPERIENZA STORICA INCIDENTALE C.1.1 Specificare qualsiasi problema noto di salute e sicurezza generalmente connesso con il tipo di installazioni presente nello stabilimento, riportando la fonte del dato/informazione. C.1.2 Specificare l'esperienza storica e le fonti di informazione relative alla sicurezza di installazioni similari, con riferimento alla possibilita' di insorgenza di incendi, esplosioni ed emissioni di sostanze pericolose, indicando al contempo le modalita' ed i criteri di ricerca utilizzati, garantendo la possibilita' di verifica da parte dell'autorita' competente. In particolare, fornire le informazioni su incidenti o quasi incidenti verificatisi nello stabilimento, o in stabilimenti similari, almeno negli ultimi 10 anni, riportando, in forma non aggregata ma puntuale, i dati di seguito indicati: a) data, luogo dell'incidente o quasi incidente, nonche' fonte dell'informazione; b) localizzazione (unita' lavorativa, apparecchiatura, descrizione delle attivita' svolte, ecc.); c) sostanze coinvolte; d) informazioni sulle sostanze coinvolte (stato fisico, caratteristiche di pericolosita', quantita', ecc.); e) tipo di incidente; f) cause dell'evento; g) danni alle persone verificatisi nell'ambito dello stabilimento, specificando il numero dei morti e dei feriti; danni alle persone verificatisi all'esterno dello stabilimento, specificando il numero dei morti, dei feriti e degli evacuati; h) danni all'ambiente e danni materiali secondo quanto previsto dall'allegato 6 al presente decreto, nonche' eventuali attivita' in corso o previste (risanamento/ripristino ambientale, bonifica, ecc.); i) estensione degli effetti (estensione delle aree in cui si e' risentito l'effetto, indicazione dei danni ad ambiente, infrastrutture, ecc.); j) relativamente ad incidenti verificatisi in stabilimenti similari riportare la sintesi dell'analisi di comparazione con il proprio stabilimento, con l'indicazione dei possibili fattori migliorativi impiantistici e gestionali precisando quali sono stati effettivamente adottati e le relative motivazioni. Per ogni evento storico considerato nell'analisi e ipotizzabile nello stabilimento in esame, riportare puntualmente le precauzioni e gli interventi impiantistici e/o gestionali intrapresi al fine di prevenirne l'accadimento nello stabilimento in esame, ovvero di mitigare le conseguenze di un eventuale accadimento, anche ai fini di quanto precisato al successivo punto C.6.1. C.2 REAZIONI INCONTROLLATE C.2.1 Fornire informazioni atte a dimostrare che il gestore ha identificato i pericoli di incidente rilevante connessi a reazioni esotermiche e/o difficili da controllare a causa dell'elevata velocita' di reazione, specificando le condizioni alle quali esse possono divergere, desunte da conoscenze storiche e/o da letteratura o preferibilmente in base all'applicazione di metodi predittivi, ovvero dei risultati sperimentali di specifici metodi calorimetrici. Indicare le cinetiche di reazione, le necessita' di efflusso, le sostanze secondarie prodotte ed i loro quantitativi, anche ai fini delle analisi di cui al successivo punto C.4.1, evidenziando le azioni impiantistiche e gestionali adottate al fine di garantire la sicurezza. C.3 EVENTI METEOROLOGICI, GEOFISICI, METEOMARINI, CERAUNICI E DISSESTI IDROGEOLOGICI Riportare le informazioni anche in relazione a quanto richiesto al successivo punto C.7 e alle precauzioni conseguentemente adottate nello stabilimento. C.3.1 Fornire dati aggiornati sulle condizioni meteorologiche prevalenti per la zona con particolare riferimento alla velocita' e alla direzione dei venti e alle condizioni di stabilita' atmosferica e, ove disponibili, dati storici relativi ad un periodo di almeno 5 anni, evidenziando eventuali ripercussioni sulla sicurezza, motivando inoltre la scelta delle condizioni meteorologiche utilizzate nella valutazione delle conseguenze di cui al punto C.4.1. C.3.2 Specificare, ove disponibile, una cronologia degli eventi geofisici, meteo marini, ceraunici e dei dissesti idrogeologici del luogo, quali ad esempio terremoti, inondazioni, trombe d'aria, fulmini, evidenziando le eventuali ripercussioni sulla sicurezza, con riferimento all'individuazione di eventuali scenari incidentali di cui al punto C.4.1, ovvero all'esclusione effettiva della possibilita' di incidente indotto. C.3.2.1Relativamente agli eventi di cui al punto precedente fare riferimento alle classificazioni di legge vigenti, ovvero a quelle tecniche. C.4 ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI C.4.1 Individuare, descrivere, analizzare e caratterizzare quantitativamente le sequenze incidentali che possono generare un incidente rilevante e gli scenari ragionevolmente prevedibili che ne possono evolvere, in termini di conseguenze e probabilita'. Ognuno degli scenari incidentali individuati dovra' essere corredato da una sintesi degli eventi che possono avere un ruolo nel loro innesco, con cause interne o esterne allo stabilimento: - cause operative, - cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino o con siti di attivita' non rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto o con aree e sviluppi urbanistici/insediamenti situati in prossimita' dello stesso, - cause naturali, come terremoti o inondazioni. Il gestore effettua la scelta della metodologia di analisi da adottare con riferimento allo stato dell'arte in materia ed alle specifiche caratteristiche del proprio stabilimento e dei suoi rischi intrinseci, nonche' alla luce delle informazioni di cui al punto C.1.2 e delle indicazioni riportate ai punti C.4.2 e C.4.4. In particolare, tale analisi e' preceduta dall'effettuazione di un'analisi preliminare per l'individuazione delle unita' critiche dello stabilimento, finalizzata all'individuazione dei livelli di approfondimento ed alla selezione delle metodologie da impiegare. In ogni caso l'analisi degli eventi incidentali prevede le seguenti fasi: a) identificazione degli incidenti possibili e delle relative sequenze, ivi compresi quelli conseguenti ad effetti domino, di cui al punto D.2; b) valutazione della probabilita'/frequenza attesa di accadimento degli incidenti, tenendo conto dell'affidabilita' delle attrezzature e dei sistemi di controllo ed evoluzione dei relativi scenari incidentali associati ad eventualita' verosimilmente prevedibili; c) individuazione degli eventi incidentali; d) valutazione delle conseguenze degli scenari incidentali sull'uomo e sull'ambiente antropico e naturale. Elementi sui requisiti di idoneita' ed efficacia dell'analisi degli eventi incidentali, utili anche per il gestore, sono riportati nella parte 3 del presente allegato. C.4.2 Valutare le conseguenze degli scenari incidentali in base alle condizioni meteorologiche caratteristiche dell'area in cui e' insediato lo stabilimento, con particolare riferimento a quelle piu' conservative. Nel caso in cui non siano reperibili da parte del gestore dati meteo rappresentativi delle condizioni meteo dell'area, le valutazioni delle conseguenze sono effettuate almeno per le condizioni F2 e D5. C.4.3 Fornire la rappresentazione cartografica in scala 1:2.000 (o scala adeguata) delle aree di danno interne ed esterne allo stabilimento (o del loro inviluppo), per ciascuna tipologia di danno identificata al precedente punto C.4.1. d). In tale cartografia evidenziare le strutture e gli elementi territoriali particolarmente vulnerabili e/o sensibili presenti nelle aree di danno esterne allo stabilimento, quali ad esempio: ospedali, scuole, uffici pubblici, edifici residenziali, luoghi di ritrovo, strade, altri impianti industriali presenti, ecc. Le informazioni relative alle aree di danno, di cui sopra, sono fornite, in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile (ad esempio: shapefile *.shp). C.4.4 Valutare l'entita' delle conseguenze ambientali degli scenari incidentali in grado di procurare un deterioramento rilevante di una risorsa naturale, cosi' come definita all'art. 302, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e con riferimento ai criteri di cui all'allegato 6 del presente decreto. Fornire idonea documentazione tecnica, corredata di planimetrie in scala non inferiore a 1:5000, contenente almeno: - la descrizione dettagliata dell'ambiente circostante lo stabilimento/impianto (ubicazione e distanze da corpi idrici superficiali e sotterranei, specie e habitat naturali protetti, captazioni idriche superficiali e sotterranee, ubicazione di eventuali pozzi in connessione con acquiferi profondi, nonche' per uso antincendio a servizio dello stabilimento); - un modello idrogeologico-idrologico di sito volto sia alla individuazione delle vie di migrazione (dirette e indirette) delle sostanze pericolose nel suolo, in acque superficiali e sotterranee in relazione alla possibilita' di coinvolgere risorse naturali lungo le principali direzioni di deflusso, sia alla stima dell'estensione della contaminazione in relazione alle velocita' di propagazione nel comparto idrico superficiale e sotterraneo (verticali e orizzontali), alle eventuali misure di protezione adottate ed alle tempistiche di intervento; - il riferimento a dati di letteratura/cartografia tematica e/o ad eventuali risultanze di indagini geognostiche effettuate nel sito aggiornati e le informazioni sui modelli/procedure e le metodologie, anche semplificati, consolidati a livello nazionale/internazionale, utilizzati dal gestore per la valutazione delle conseguenze ambientali degli incidenti rilevanti. Le planimetrie di cui sopra, sono fornite, in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile (ad esempio: shapefile *.shp). C.4.5 Descrivere il comportamento dell'impianto in caso di indisponibilita' parziale o totale delle reti di servizio quali elettricita', acqua, vapor d'acqua, azoto o aria compressa. Descrivere inoltre le misure per garantire il funzionamento delle apparecchiature critiche anche in condizioni di emergenza. C.5 SINTESI DEGLI EVENTI INCIDENTALI ED INFORMAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO C.5.1 Riassumere le risultanze qualitative e quantitative dell'analisi degli eventi incidentali in una specifica tabella o in un opportuno quadro sinottico del tipo di quello riportato in allegato I.5, che riporti almeno le informazioni di cui ai precedenti punti a, b, c, d del punto C.4.1, esplicitando la congruenza dei risultati con i criteri e i requisiti di sicurezza presi a riferimento dal gestore nel proprio Sistema di Gestione della Sicurezza. C.5.2 Riportare le altre informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 20012 (Suppl. Ord. G.U. del 10 giugno 2001, n. 138), ivi comprese piante o descrizioni delle zone suscettibili di essere interessate dagli scenari incidentali individuati. C.6 DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI ASSUNTE PER PREVENIRE O MITIGARE GLI INCIDENTI C.6.1 Indicare le precauzioni adottate per prevenire gli eventi incidentali rilevanti o quanto meno per minimizzarne la possibilita' di accadimento e l'entita' delle relative conseguenze e porle in relazione puntuale alle risultanze dell'analisi di cui ai precedenti punti C.1.2 e C.4. C.6.1.1 Precauzioni dal punto di vista impiantistico: dispositivi di blocco e allarme, strumentazione di sicurezza, valvole di sezionamento telecomandate, sistemi di abbattimento, ecc., nonche' eventuali misure tecniche complementari di cui al comma 2 dell'art. 22 del presente decreto. C.6.1.2 Precauzioni dal punto di vista gestionale: in relazione al documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed all'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (allegato I.3 del Rapporto) individuare la rilevanza di ogni elemento del SGS nei riguardi della sicurezza dello stabilimento, gli interventi pianificati ed i miglioramenti, ottenuti o previsti, sia in termini puntuali ed analitici, sia ricorrendo ad eventuali indicatori di prestazioni; in particolare evidenziare, nei termini essenziali gli elementi gestionali critici risultanti dalle analisi di sicurezza effettuate e riportate nel Rapporto ed utili alla conduzione delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto. C.6.1.3 Riportare informazioni su controlli sistematici delle zone critiche, programmi di manutenzione e ispezione periodica, verifica di sistemi di sicurezza e blocchi, ecc., evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4. C.6.1.4 Indicare i criteri e gli strumenti utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e per la valutazione costante delle prestazioni, precisando gli indicatori di prestazione utilizzati per il SGS, anche alla luce dell'allegato B del presente decreto, evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4. C.6.1.5 Indicare i criteri utilizzati per l'adozione e l'attuazione delle procedure di valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del Sistema di Gestione della Sicurezza, in relazione agli obiettivi di sicurezza prefissati, anche alla luce dell'allegato B del presente decreto, evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4. C.6.2 Descrivere gli accorgimenti previsti per prevenire i rischi dovuti ad errore umano in aree critiche. C.6.3 Precisare se la sicurezza degli impianti e dei depositi, in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, e' stata valutata separatamente in condizioni normali, anomale, di prova, di avviamento, di fermata e per la fase di dismissione degli impianti, ed indicare i relativi interventi impiantistici e gestionali adottati in relazione alla risultanze di tali valutazioni. Indicare se si e' provveduto alla salvaguardia delle utenze vitali, precisando i criteri di dimensionamento, anche alla luce dell'analisi di cui al precedente punto C.4.1, nonche' la capacita' di garantire, se necessario, il funzionamento delle apparecchiature critiche anche in condizioni di emergenza. C.7 CRITERI PROGETTUALI E COSTRUTTIVI Debbono essere riportate le informazioni relative agli standard di sicurezza adottati ed ai criteri di dimensionamento di strutture, sistemi e componenti. C.7.1 Descrivere le precauzioni e i coefficienti di sicurezza assunti nella progettazione delle strutture con riferimento agli eventi e alle perturbazioni descritti al precedente punto C.3, nonche' i criteri di progettazione assunti per i componenti critici degli impianti e per le sale controllo per far fronte ad eventi quali esplosioni, irraggiamenti termici e rilasci tossici che, verosimilmente, possono originarsi nell'impianto in esame o in impianti ad esso limitrofi. In particolare, devono essere indicate le precauzioni e i coefficienti di sicurezza adottati anche sulla base di leggi, regolamenti o norme di buona tecnica, riguardanti ad esempio: - le precauzioni adottate per garantire la sicurezza in caso di eventi sismici; - gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche; - i rivestimenti di protezione delle strutture e delle apparecchiature ai fini dei requisiti di resistenza al fuoco; - le sale di controllo a prova di esplosione esterna; - le precauzioni adottate per garantire il mantenimento, in occasione degli eventi di cui al punto C.3, della funzionalita' e/o messa in sicurezza delle apparecchiature critiche; - le precauzioni adottate per resistere ad eventuali spinte idrostatiche sulle apparecchiature e sulle parti d'impianto. C.7.2 Indicare le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione degli impianti elettrici, dei sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le cariche elettrostatiche. C.7.3 Indicare, relativamente ai recipienti ed apparecchiature di processo, ai serbatoi ed alle tubazioni, che compaiono nelle sequenze incidentali che possono generare gli incidenti rilevanti individuati dall'analisi di cui al precedente punto C.4, le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione (quali ad es. ISPESL, API, ASME, DIN, UNI, ASTM, ANSI, ecc.). Indicare le norme e/o i criteri dei sistemi utilizzati per il progetto dei sistemi di scarico della pressione (valvole di sicurezza, dischi a frattura prestabilita e simili) e dei sistemi di convogliamento ed eventuale abbattimento. C.7.4 Indicare la posizione sulla planimetria delle torce e degli scarichi d'emergenza all'atmosfera di prodotti tossici e/o infiammabili, indicando quali possono dare luogo agli incidenti individuati ai sensi dell'analisi di cui al precedente punto C.4. C.7.5 Indicare le modalita' e la periodicita' di controllo del funzionamento delle valvole di sicurezza, dei sistemi di blocco, nonche' di tutti i componenti critici per la sicurezza in attesa di intervento e se tali controlli possono essere effettuati con gli impianti in marcia senza compromettere la sicurezza degli impianti stessi. C.7.6 Indicare i criteri di protezione di serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc. contenenti sostanze pericolose da possibili azioni di corrosione esterna. C.7.7 Indicare sulla planimetria le zone in cui sono immagazzinate sostanze corrosive o altre sostanze, diverse da quelle di cui all'art. 3 comma 1 lettera l) del presente decreto, la cui perdita di contenimento, puo' avere ripercussioni sull'operativita' degli impianti. C.7.8 Qualora le sostanze presenti nell'attivita' industriale e comprese nel campo di applicazione del presente decreto possiedano proprieta' corrosive, specificare il ricorso ad eventuale rivestimento interno, ovvero precisare i criteri per la determinazione dei sovraspessori di corrosione per le apparecchiature potenzialmente interessate. Specificare la frequenza e le modalita' previste per le ispezioni tendenti a valutare lo stato di conservazione delle suddette apparecchiature. C.7.9 Specificare le procedure di controllo adottate per la fabbricazione, l'installazione e le operazioni di preavviamento delle apparecchiature critiche ai fini della sicurezza degli impianti e della loro rispondenza ai criteri e ai requisiti di sicurezza adottati. C.7.10 Descrivere i sistemi di blocco di sicurezza dell'impianto indicando i criteri seguiti nella determinazione delle caratteristiche costruttive e funzionali e delle frequenze di prova previste, anche in relazione all'esperienza operativa sugli stessi impianti o su impianti similari, tali da garantire le caratteristiche di disponibilita' ed affidabilita' assunte a base dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4. C.7.11 Indicare i luoghi dello stabilimento in cui e' presente il pericolo di formazione e persistenza di miscele infiammabili e/o esplosive e/o tossiche e le misure conseguentemente adottate, anche con riferimento, ove pertinente, agli obblighi imposti dalla norme vigenti (artt. 293 e 294 del decreto legislativo n. 81/08). C.7.12 Descrivere le precauzioni adottate per evitare che i serbatoi e le tubazioni di trasferimento e le apparecchiature contenenti materie tossiche o infiammabili possano essere danneggiate a seguito di impatti meccanici od urti con mezzi mobili (movimentazioni interne di mezzi su gomma, carrelli elevatori, mezzi speciali per manutenzione, ecc.). C.8 SISTEMI DI RILEVAMENTO C.8.1 Descrivere i sistemi adottati per la rilevazione di sostanze pericolose, infiammabili e tossiche, nonche' per la rilevazione di incendi, indicando inoltre il loro posizionamento, le modalita' di prova ed i criteri adottati per la loro scelta. D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare di aver dovutamente considerato le possibili situazioni di impianto e di aver messo in atto soluzioni idonee ed efficaci per limitare le conseguenze degli incidenti sia in relazione alla salute umana che per l'ambiente, comprendendo sistemi di rilevazione/protezione, dispositivi tecnici per limitare l'entita' di rilasci accidentali e procedure per la gestione delle situazioni di emergenza. D.1 SOSTANZE PERICOLOSE EMESSE D.1.1 Specificare le sostanze pericolose di cui all'allegato 1 del presente decreto, emesse in condizioni anomale di funzionamento e in caso di incidente e quasi incidente. In particolare, sia nell'ipotesi di incendio, sia nel caso di convogliamento a torce, si specifichino i prodotti di combustione generabili. Si descrivano gli effetti dell'azione delle sostanze emesse nell'area potenzialmente interessata. D.2 EFFETTI INDOTTI DA INCIDENTI SU IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE D.2.1 Indicare i possibili effetti di incendi o esplosioni determinati da incidenti ipotizzabili all'interno dello stabilimento (sulle parti di stabilimento ove siano presenti sostanze pericolose) o all'esterno dello stesso, precisando i criteri adottati per la loro individuazione. D.2.2 Specificare gli effetti degli incidenti indotti, di cui al punto precedente, evidenziando le ripercussioni sulle analisi di cui al punto C.4. D.2.3 Descrivere, alla luce degli eventi individuati ai punti precedenti, le misure previste per evitare, in caso di incendio e/o esplosione, il danneggiamento di strutture, di serbatoi, di apparecchiature e di condotte contenenti sostanze infiammabili e/o tossiche. Sulla base delle ipotesi di incidente considerate e della stima delle relative conseguenze (irraggiamento e/o sovrappressione) occorre verificare se le strutture interessate (contenitori metallici, edifici, ecc.) resistono di per se' o necessitino di provvedimenti aggiuntivi (rivestimenti per la resistenza al fuoco, raffreddamento con acqua, muri antiesplosione, travi di ancoraggio, ecc.) qualora il loro coinvolgimento possa aggravare le conseguenze dell'incidente. D.3 SISTEMI DI CONTENIMENTO D.3.1 Descrivere i sistemi adottati per contenere sversamenti rilevanti di sostanze infiammabili sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei corpi idrici (valvole di intercettazione, barriere d'acqua, barriere di vapore, versatori di schiuma, bacini di contenimento, panne galleggianti) al fine di limitare, in caso di spandimento e successivo incendio, l'estensione della superficie incendiata. Descrivere i sistemi eventualmente previsti per l'intercettazione ed il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi, anche in concomitanza con i pertinenti eventi di cui al precedente punto C.3 e le procedure di ripristino delle condizioni di sicurezza. D.3.2 Descrivere i sistemi adottati per contenere gli sversamenti rilevanti sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei corpi idrici di liquidi tossici o pericolosi per l'ambiente e i sistemi eventualmente previsti per l'intercettazione ed il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi, anche in concomitanza con i pertinenti eventi di cui al precedente punto C.3. D.3.3 Descrivere i sistemi adottati per contenere i rilasci rilevanti all'atmosfera di gas o vapori tossici e i sistemi eventualmente previsti per il loro abbattimento e convogliamento a sistemi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi, anche in concomitanza con i pertinenti eventi di cui al precedente punto C.3. D.4 CONTROLLO OPERATIVO D.4.1 Indicare i criteri di predisposizione, delle procedure ed istruzioni per il controllo operativo del processo e delle attivita' dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza, anche alla luce dell'allegato B del presente decreto, evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4. D.4.2 Riportare la struttura e gli indici dei manuali operativi specificando se considerino tutte le fasi di attivita' degli impianti e dei depositi in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, quali l'avviamento, l'esercizio normale, le fermate programmate, le fermate di emergenza, le procedure di messa in sicurezza, le fermate di prova e le condizioni anomale di esercizio. D.5 SEGNALETICA DI EMERGENZA D.5.1 Precisare quali criteri e sistemi sono impiegati per identificare e segnalare le fonti di pericolo, quali ad esempio i depositi di sostanze infiammabili, i serbatoi di gas tossici, gli apparecchi a pressione, le tubazioni, i punti di carico e scarico di sostanze pericolose. D.6 FONTI DI RISCHIO MOBILI D.6.1 Descrivere le eventuali fonti di rischio che non sono indicate sulla planimetria, quali ad esempio mezzi di trasporto (autobotti, ferrocisterne, portacontainer, navi, ecc.), o serbatoi mobili utilizzati per il trasporto interno di sostanze pericolose, vie di percorrenza, punti di carico e scarico e stazionamento. Si specifichino, inoltre, gli eventuali sistemi di neutralizzazione o di limitazione della velocita' di evaporazione da pozza in caso di perdita di contenimento. D.6.2 Definire le precauzioni adottate al fine di prevenire il rischio associato alle fonti di rischio mobili sopra indicate. D.7 RESTRIZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI E PER LA PREVENZIONE DI ATTI DELIBERATI D.7.1 Specificare i dispositivi, le attrezzature, i sistemi e/o le procedure finalizzati ad impedire l'accesso all'interno delle aree di attivita' alle persone ed agli automezzi non autorizzati ed alla prevenzione di possibili azioni di tipo doloso che possono comportare il coinvolgimento di sostanze, miscele e preparati pericolosi presenti nello stabilimento/deposito. D.8 MISURE CONTRO L'INCENDIO D.8.1 Descrivere gli impianti, le attrezzature e l'organizzazione per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, precisando la periodicita' delle relative verifiche, evidenziano i criteri di dimensionamento degli stessi, nonche' le caratteristiche di affidabilita' e disponibilita', anche in riferimento alle risultanze dell'analisi di cui al precedente punto C.4. D.8.2 Precisare se la progettazione del sistema di drenaggio ha previsto di far fronte all'aumento del flusso d'acqua durante la lotta contro il fuoco e se e' prevista l'intercettazione di flussi ed il successivo convogliamento a volumi di raccolta, evidenziano i criteri di dimensionamento di questi ultimi, anche in riferimento alle risultanze dell'analisi di cui al precedente punto C.4. D.8.3 Indicare le fonti di approvvigionamento idrico da utilizzare in caso di incendio e la quantita' d'acqua disponibile per il suo spegnimento. Precisare anche la quantita' ed il tipo di liquido schiumogeno, di polveri e altri estinguenti eventualmente presenti, evidenziando i criteri di scelta e di individuazione delle suddette quantita' degli stessi, anche in riferimento alle risultanze dell'analisi di cui al precedente punto C.4. Indicare, inoltre, l'eventuale presenza di sistemi di estinzione con gas inerte o di spegnimento con vapore. D.8.4 Descrivere le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi richieste e/o ottenute, anche in relazione a modifiche senza aggravio del preesistente livello di rischio, ovvero deroghe alla normativa antincendio ottenute. D.9 SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI PIANI D.9.1 Con riferimento alla planimetria dell'installazione, indicare la dislocazione di sale di controllo, uffici, laboratori, apparecchiature principali. Illustrare i criteri seguiti nella progettazione e nella localizzazione con specifico riguardo alla sicurezza e alle situazioni di emergenza. D.9.2 Descrivere i mezzi di comunicazione all'interno dello stabilimento e con l'esterno, precisando i criteri adottati per garantirne le funzioni e l'accessibilita' anche in situazione di emergenza. D.9.3 Indicare l'ubicazione dei servizi di emergenza e degli eventuali presidi sanitari previsti. D.9.4 Descrivere il programma di addestramento per gli operatori e gli addetti all'attuazione del Piano di emergenza interna, e delle relative esercitazioni, nonche' le modalita' di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici messe in atto nell'ambito dell'elaborazione del Piano di emergenza interno e dei suoi aggiornamenti. D.9.5 Allegare il Piano di emergenza interna (allegato I.6 del Rapporto), che deve essere predisposto secondo i criteri indicati negli allegati 4 (punto 1) e B del presente decreto, e le informazioni necessarie per la predisposizione dei Piani di emergenza esterna forniti alle autorita' competenti ai sensi dell'art. 20, comma 4, del presente decreto. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20 e all'allegato 4 del presente decreto, il Piano di emergenza interna deve essere riferito ai singoli impianti e a tutto lo stabilimento. In quello relativo al singolo impianto vengono precisate le funzioni necessarie a condurre le operazioni di intervento in caso di incidente e ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza. In quello generale, relativo a tutto lo stabilimento, vengono descritte le azioni che le varie funzioni indicate nel piano debbono attuare per gestire ai fini della sicurezza tutte le situazioni previste attinenti lo stabilimento nel suo complesso, anche non connesse agli impianti veri e propri, assicurando il collegamento con il Prefetto. In particolare il Piano di emergenza interna deve essere coerente con le informazioni fornite dal gestore, in adempimento all'art. 20, comma 4 del presente decreto, al Prefetto. Il Piano di emergenza interna deve includere le misure da adottare per far fronte e limitare le conseguenze di azioni di tipo doloso che possono comportare il coinvolgimento di sostanze, miscele e preparati pericolosi presenti nello stabilimento/deposito. D.9.6 Notificare i nomi o le funzioni delle persone e dei sostituti o degli uffici autorizzati ad attivare le procedure di emergenza, responsabili dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito nonche' degli incaricati del collegamento con il Prefetto. E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare che sono state considerate le problematiche relative alla generazione di rifiuti ed al loro trattamento anche in relazione alla loro eventuale pericolosita'. E.1 TRATTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI E.1.1 Segnalare gli impianti di trattamento e depurazione dei reflui installati, evidenziando in particolare se idonei a ricevere e trattare le acque di spegnimento e/o acque contaminate da sversamenti. E.1.2 Fornire una planimetria delle vasche di raccolta e delle reti fognarie, indicandone l'eventuale segregazione dal sistema di raccolta delle acque piovane. Indicare nella planimetria anche la posizione delle risorse idriche, quali i corsi e specchi d'acqua e i punti di prelievo. E.2 GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI E.2.1 Precisare gli adempimenti effettuati ai sensi della normativa vigente per la gestione all'interno dello stabilimento dei rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprieta' analoghe, per quanto riguarda la possibilita' di incidenti rilevanti, a quelle delle sostanze pericolose di cui all'art. 3, comma 1, lettera l) del presente decreto, anche in relazione a quanto previsto dalla nota 5 dell'allegato 1 al medesimo decreto legislativo. E.2.2 Allegare la planimetria dello stabilimento con l'evidenziazione delle aree in cui i rifiuti sono eventualmente presenti. La planimetria deve essere fornita anche in formato vettoriale georeferenziato (ad esempio: shapefile *.shp). F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti per l'attivita' lavorativa, la realizzazione delle opere e per la messa in esercizio degli impianti. Sono forniti, inoltre, a titolo informativo, le risultanze di adesioni a programmi volontari attinenti le problematiche di sicurezza per la salute umana e l'ambiente. F.1 CERTIFICAZIONI F.1.1 Allegare copia delle certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il regolamento (CEE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e a norme tecniche internazionali ed altre iniziative. F.2 MISURE ASSICURATIVE F.2.1 Allegare copia della documentazione relativa alle polizze assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente stipulate in relazione all'attivita' industriale esercitata, specificando in particolare l'eventuale copertura per gli incidenti rilevanti, nonche' specificando le eventuali variazioni del premio e della copertura assicurativa negli ultimi 5 anni. ---------- 1 Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151). 2 Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151). ALLEGATI Debbono far parte integrante del Rapporto i seguenti allegati: - All. I.1 Sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 (rif. art. 23 del presente decreto) - All. I.2 Schede di dati di sicurezza delle sostanze pericolose (rif. Reg. 1907/2006/CE e s.m.i.) - All. I.3 Documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (rif. comma 1, art. 14 del presente decreto) - All. I.4 Tabella riepilogativa delle sostanze, miscele e preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto, e delle relative quantita' massime previste - All. I.5 Tabella riepilogativa delle risultanze delle analisi degli eventi incidentali - All. I.6 Piano di emergenza interna - All. I.7 Elenco delle certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza comprese quelle in materia antincendio, o relative alle eventuali adesioni volontarie a iniziative, norme e programmi di certificazione in materia ambientale, di sicurezza e qualita' - All.I.8 Elenco delle polizze assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente stipulate in relazione all'attivita' industriale esercitata, specificando in particolare l'eventuale copertura per gli incidenti rilevanti, nonche' specificando le eventuali variazioni del premio e della copertura assicurativa negli ultimi 5 anni - All. I.9 Elenco delle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; tali attivita' devono essere individuate nella planimetria dello stabilimento di cui al punto A.2.3 (oppure in altra planimetria tematica) - All. I.10 Certificazioni e dichiarazioni di cui all'allegato II del decreto del Ministero dell'interno del 7 Agosto 2012, ove non gia' acquisite dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco o Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, relative alle attivita' di cui all'allegato I. 9, che sono oggetto dell'analisi del rischio Parte di provvedimento in formato grafico PARTE 2 - CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA Il Rapporto Preliminare di Sicurezza deve contenere almeno le informazioni di cui ai seguenti paragrafi e punti, come gia' descritti nella Parte 1 del presente allegato. Tutte le informazioni dovranno essere fornite sulla base delle conoscenze progettuali e realizzative disponibili al momento della presentazione del Rapporto. A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO (Relativamente ai seguenti punti) A.1 DATI GENERALI A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.2 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO A.2.1 A.2.2 A.2.3 B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO (Relativamente ai seguenti punti) B.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5 B.3.5.1 B.3.5.2 B.3.5.3 B.3.5.4 B.3.5.5 B.3.5.6 C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO (Relativamente ai seguenti punti) C.1 ANALISI DELL'ESPERIENZA STORICA INCIDENTALE C.1.1 C.1.2 C.2 REAZIONI INCONTROLLATE C.2.1 C.3 EVENTI METEOROLOGICI, GEOFISICI, METEOMARINI, CERAUNICI; E DISSESTI IDROGEOLOGICI C.3.1 C.3.2 C.3.2.1 C.4 ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI C.4.1 C.4.2 C.4.3 C.4.4 C.5 SINTESI DELL'ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI ED INFORMAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO C.5.1 C.5.2 C.6 DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI ASSUNTE PER PREVENIRE GLI INCIDENTI C.6.1 C.6.1.1 C.6.3 C.7 PRECAUZIONI PROGETTUALI E COSTRUTTIVE C.7.1 C.7.2 C.7.3 C.7.4 C.7.5 C.7.6 C.7.7 C.7.8 C.7.9 C.7.10 C.7.11 C.7.12 C.8 SISTEMI DI RILEVAMENTO C.8.1 D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI (Relativamente ai seguenti punti) D.1 SOSTANZE PERICOLOSE EMESSE D.1.1 D.2 EFFETTI INDOTTI DA INCIDENTI SU IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI D.2.1 D.2.2 D.2.3 D.3 SISTEMI DI CONTENIMENTO D.3.1 D.3.2 D.3.3 D.4 CONTROLLO OPERATIVO (Relativamente ai nuovi stabilimenti fornire almeno la versione preliminare) D.4.1 D.6 FONTI DI RISCHIO MOBILI D.6.1 D.6.2 D.8 MISURE CONTRO L'INCENDIO D.8.1 D.8.2 D.8.3 D.8.4 D.9 SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI PIANI D.9.1 D.9.3 E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E.1 TRATTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI E.1.1 E.1.2 E.2 GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI E.2.1 ALLEGATI Devono inoltre far parte integrante del Rapporto di Sicurezza Preliminare per la fase NOF i seguenti allegati: - All.I.2 Schede di dati di sicurezza delle sostanze pericolose (rif. Reg. 1907/2006/CE e s.m.i.); - All.I.4 Tabella riepilogativa delle sostanze, miscele e preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto e delle relative quantita' massime previste; - All.I.5 Tabella riepilogativa delle risultanze delle analisi degli eventi incidentali; - All.I.9 Elenco delle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa vigente; tali attivita' devono essere individuate nella planimetria dello stabilimento di cui al punto A.2.3 (oppure in altra planimetria tematica); - All.I.11 Documentazione, di cui all'allegato I del decreto del Ministero dell'interno del 7 Agosto 2012, relativa alle attivita' soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'allegato I. 9, che sono oggetto dell'analisi del rischio. PARTE 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA AI FINI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE E DI IDONEITA' ED EFFICACIA DELL'ANALISI DEI RISCHI EFFETTUATA E DELLE RELATIVE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 1. Scopo del Rapporto di Sicurezza Ai sensi dell'art. 15 del presente decreto, lo scopo del Rapporto e' quello di dimostrare che: • e' stata stabilita una politica di prevenzione dei rischi di incidente rilevante ed e' stato conseguentemente attuato un sistema di gestione della sicurezza; • sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; • nella realizzazione del progetto dello stabilimento, nonche' nelle fasi di costruzione, esercizio, manutenzione, ecc., sono state adottate misure idonee ed efficaci che ne garantiscono la sicurezza e l'affidabilita'; • sono stati predisposti i piani per la gestione delle possibili situazioni di emergenza interne allo stabilimento e sono stati resi disponibili gli elementi utili per l'elaborazione del piano per la gestione di tali situazioni all'esterno dello stabilimento; • sono state fornite le informazioni utili ai fini della pianificazione delle attivita' nelle aree limitrofe allo stabilimento (pianificazione dell'uso del territorio). In sintesi: il Rapporto rappresenta il documento tramite il quale il gestore dimostra di aver attuato idonee misure per prevenire, controllare e limitare le conseguenze di un eventuale incidente rilevante (obbligo generale di cui all'art. 12 del presente decreto). a. Dimostrare Il termine "dimostrare", secondo l'interpretazione coerente con le finalita' della Direttiva europea 2012/18/CE e del presente decreto, deve essere inteso nel senso di "giustificare adeguatamente", ovvero: devono essere fornite "idonee evidenze" che le attivita' previste nello stabilimento sono svolte con un adeguato livello di consapevolezza dei rischi connessi all'attivita' e di garanzia di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente. L'approccio adottato dal gestore per le analisi di sicurezza deve essere proporzionato al rischio associato all'attivita' e allo stesso tempo adeguatamente argomentato. Dal Rapporto devono risultare la completezza della individuazione dei rischi e l'adeguatezza delle conseguenti misure adottate, e in esso devono essere fornite tutte le informazioni prese in considerazione ai fini dell'individuazione degli scenari incidentali ipotizzati e delle relative conseguenze. Devono essere fornite le evidenze che le valutazioni svolte hanno consentito un esame sistematico delle diverse condizioni operative dello stabilimento. b. Misure idonee ed efficaci Nel Rapporto devono essere riportate le evidenze che hanno comportato l'adozione delle misure per la prevenzione, il controllo e la limitazione delle conseguenze dei possibili incidenti rilevanti. In particolare deve emergere come i possibili rischi rilevanti sono stati opportunamente ridotti dall'adozione di tali misure. Ai fini della valutazione dei rischi residui dello stabilimento per il territorio e l'ambiente circostante, in seguito alla adozione delle suddette misure di riduzione, puo' essere utile fare riferimento (oltre che, ove applicabile, a norme di legge specifiche) ai seguenti principi generali: • l'efficienza e l'efficacia delle misure adottate deve essere proporzionale all'obiettivo di riduzione del rischio (piu' alto e' il rischio, maggiore dovra' essere la riduzione da perseguire); • deve essere reso evidente l'uso di tecnologie che rappresentano lo stato dell'arte in materia (l'uso di tecnologie innovative dovrebbe essere limitato a quelle effettivamente validate); • deve essere evidente il collegamento tra gli scenari incidentali e le misure idonee per essi adottate; • ove possibile deve sempre essere data preferenza alle soluzioni che perseguano il criterio di sicurezza intrinseca (intesa come rimozione o comunque riduzione all'origine dei pericoli). c. Prevenire, controllare e limitare I termini "prevenire", "controllare" e "limitare" sono generalmente associati ai diversi tipi di misure che possono essere adottate per garantire adeguati livelli di sicurezza: • prevenire: ridurre la probabilita' di accadimento dello scenario di riferimento (ad es. il sistema di controllo per prevenire il sovrariempimento, la tumulazione dei serbatoi per prevenire l'ingolfamento in fiamma); • controllare: ridurre al minimo l'evoluzione dei fenomeni pericolosi (ad es. il sistema di rilevazione di gas infiammabili riduce i tempi di intervento e puo' evitare rilasci massicci della sostanza pericolosa); • limitare: ridurre le conseguenze di un incidente rilevante (ad es. l'adozione di procedure per la gestione delle emergenze, di confinamenti per limitare lo spandimento della sostanza pericolosa o per limitare l'irraggiamento). d. Incidente rilevante L'art. 3 del presente decreto definisce incidente rilevante "un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entita', dovuto a sviluppi incontrollati .... .... e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o piu' sostanze pericolose". Per qualificare un incidente come "rilevante" devono essere quindi soddisfatte tre condizioni: • l'incidente deve essere dovuto a sviluppi incontrollati; • devono essere coinvolte una o piu' sostanze pericolose; • l'incidente deve essere di grande entita' e dar luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento. Mentre le prime due condizioni sono sufficientemente chiare, la terza si presta ad interpretazioni non univoche. Qualche indicazione chiarificatrice puo' essere ricavata dall'allegato 6 del presente decreto che fornisce i criteri per l'identificazione degli incidenti rilevanti per i quali e' obbligatoria la notifica alla Commissione Europea, che associano l'incidente rilevante con determinati danni. Da questo allegato e' quindi possibile desumere elementi utili per la definizione della condizione di cui sopra, in funzione delle possibili conseguenze, di seguito sintetizzate: • pericolo potenziale per la vita umana (all'interno o all'esterno dello stabilimento); • pericolo potenziale per la salute di piu' persone (disturbo sociale); • pericolo potenziale ambientale (danno per l'ambiente); • pericolo potenziale materiale (danno grave materiale all'interno o all'esterno dello stabilimento). 2. Criteri generali nella valutazione dei Rapporti di Sicurezza L'autorita' competente in sede di valutazione del Rapporto deve accertare che: • nel Rapporto il gestore ha adeguatamente descritto e giustificato l'approccio generale seguito per definirne i contenuti; • l'approccio adottato dal gestore per le analisi di sicurezza e' proporzionato alla complessita' delle installazioni/processi/sistemi coinvolti ed alla estensione delle potenziali conseguenze ; • nel Rapporto sono stati definiti e analizzati gli scenari incidentali di riferimento, che rappresentano le basi per dimostrare l'adeguatezza delle misure previste. Per questo motivo l'autorita' competente deve accertare che la descrizione di ogni scenario, completo delle evidenze a supporto, sia formulata in maniera da evidenziare la congruenza tra lo scenario individuato e le misure adottate. Per scenario incidentale si deve intendere un evento indesiderabile o una sequenza di tali eventi caratterizzati da una perdita della capacita' di contenimento della sostanza pericolosa, o la perdita dell'integrita' fisica delle strutture che la contengono, da cui derivano conseguenze immediate o differite. A seguito delle suddette valutazioni l'autorita' competente esplicita le ragioni sulla base delle quali le conclusioni del Rapporto si ritengono o meno condivisibili, indica le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione degli incidenti rilevanti siano considerate nettamente insufficienti, stabilisce la limitazione o il divieto di esercizio. 3. Procedura di valutazione dei contenuti del Rapporto di Sicurezza La procedura di valutazione del contenuto del Rapporto (istruttoria tecnica di cui all'art. 17 del presente decreto), come sinteticamente riportato nella fig. 1, deve prevedere lo svolgimento delle seguenti fasi: 1) verifica di conformita' attraverso l'analisi di completezza e adeguatezza formale dei contenuti; 2) verifica dell'idoneita' ed efficacia attraverso la valutazione dei contenuti e dell'adeguatezza delle evidenze fornite dal gestore ai fini dell'individuazione degli eventi incidentali (associabili alla tipologia, alle caratteristiche tecnologiche ed agli aspetti gestionali degli impianti dello stabilimento) e delle analisi di sicurezza conseguentemente svolte; 3) verifica in campo dei contenuti attraverso sopralluoghi e individuazione degli elementi utili ai fini della valutazione del contesto territoriale e ambientale; 4) individuazione da parte dell'autorita' competente, a conclusione dell'istruttoria tecnica, degli eventuali interventi migliorativi da prescrivere al gestore, ovvero, qualora le misure adottate da questi per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano ritenute nettamente insufficienti, previsione della limitazione o del divieto di esercizio o, per i nuovi stabilimenti o per le modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio (allegato D al presente decreto), del divieto di costruzione e di inizio attivita'. Parte di provvedimento in formato grafico Fig. 1 Schema di valutazione del Rapporto di Sicurezza 3.1 Verifica di conformita' L'analisi di completezza ed adeguatezza delle informazioni contenute nel Rapporto si svolge sulla base della ripartizione per capitoli e capoversi di cui alla Parte 1 del presente allegato, (Parte 2 in caso di nuovo stabilimento o di modifica con aggravio del preesistente livello di rischio), a cui il gestore si attiene nella stesura del Rapporto. L'attivita' di verifica consiste nella lettura dei contenuti del Rapporto e, per ogni voce di cui alla Parte 1, (Parte 2), sopra menzionata: • nell'accertamento dell'esistenza delle informazioni richieste e • nella valutazione della loro adeguatezza rispetto a quanto esplicitamente indicato nei punti precedenti. Nel caso in cui si rilevi l'assenza o l'inadeguatezza delle informazioni fornite vanno richieste al gestore le relative integrazioni. Nel caso di numerose omissioni o inadeguatezze significative puo' essere eventualmente richiesta al gestore la rielaborazione del Rapporto. Ulteriori riferimenti utili per l'effettuazione della verifica di conformita' possono essere reperiti in: - decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) - Appendice I (G.U. 9 luglio 1996, n. 159) - decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1998, Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici - Appendice I (G.U. 9 novembre 1998, n. 262) - decreto ministeriale 5 novembre 1997, Modalita' di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia (G.U. 23 gennaio 1998, n. 18 - S.O. n. 16) - UK HSE "The Safety Report Assessment Manual", section 4 (www.hse.gov.uk/comah/sram/index.htm) 3.2 Verifica di idoneita' ed efficacia dell'analisi di sicurezza La scheda seguente ripercorre per sezioni principali i contenuti del Rapporto e fornisce alcune indicazioni circa le modalita' di valutazione dei contenuti tecnici del Rapporto, ai fini della verifica di idoneita' ed efficacia dell'analisi di sicurezza. Parte di provvedimento in formato grafico 3.3 Verifica in campo dei contenuti L'autorita' competente deve procedere, attraverso sopralluoghi presso lo stabilimento, alla verifica che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto descrivano in modo adeguato l'effettiva situazione dello stabilimento, come puntualmente evidenziato nella scheda precedente, cio' anche per quanto riguarda le informazioni sugli elementi territoriali e ambientali presenti nell'area circostante, utilizzabili per l'applicazione dei criteri di compatibilita' riportati nelle norme applicabili al caso specifico o alla tipologia di stabilimento in istruttoria. 3.4 Conclusione dell'istruttoria Per quanto attiene alle modalita' di redazione delle conclusioni tecniche dell'attivita' di istruttoria del Rapporto, il parere puo' risultare maggiormente efficace se formulato con riferimento a ciascun aspetto significativo oggetto di valutazione, tenuto conto delle finalita' generali del rapporto conclusivo dell'istruttoria svolta. A titolo di esempio si riporta un possibile elenco di tipologie di conclusioni da riportare nel rapporto: a) indicare se il Rapporto riporta le informazioni previste nella Parte 1 del presente allegato; b) esprimere un giudizio generale circa l'esaustivita' delle informazioni fornite ai fini della dimostrazione di quanto richiesto all'art. 15, comma 2 del presente decreto; c) indicare, sulla base delle informazioni contenute nel Rapporto , se il gestore ha stabilito una politica per la gestione in sicurezza dello stabilimento coerente con i pericoli di incidente rilevante individuati e con la complessita' dell'organizzazione definita per la gestione delle attivita', e se il sistema di gestione della sicurezza adottato rispetta i criteri indicati nell'allegato B al presente decreto; d) indicare se nel Rapporto sono contenute le evidenze sufficienti per poter considerare sistematico ed esaustivo l'approccio seguito dal gestore per l'individuazione degli incidenti rilevanti; e) indicare se, sulla base della individuazione degli incidenti rilevanti, nel Rapporto il gestore ha fornito informazioni sufficienti per l'identificazione sistematica, e l'adozione, tenendo dovutamente conto delle incertezze associate alle valutazioni, di misure idonee ed efficaci per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti; f) indicare il grado di congruenza tra le risultanze dell'analisi di sicurezza presentata nel Rapporto e gli elementi tecnici critici individuati, le attivita' di controllo e manutenzione e la gestione delle situazioni di emergenza; g) indicare se il Rapporto dimostra che, sulla base delle risultanze dell'analisi di sicurezza, per le attivita' dello stabilimento sono state adottate dal gestore soluzioni che comportano un adeguato livello di sicurezza ed affidabilita' sia a livello di progetto, sia di realizzazione, sia per il controllo operativo, sia per le attivita' di manutenzione; h) indicare se le informazioni contenute nel Rapporto sono sufficienti ai fini dell'applicazione dei criteri di compatibilita' territoriale dello stabilimento (per depositi GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici) o dell'eventuale espressione di parere tecnico per gli aspetti di pianificazione dell'uso del territorio nelle aree circostanti lo stabilimento. i) indicare se, in caso di prossimita' ad altri stabilimenti a rischio di incidente rilevante, le informazioni contenute nel Rapporto si ritengono sufficienti ai fini della individuazione di possibili effetti domino. Per ognuno dei punti di cui sopra, in caso di parere tecnico negativo, si devono riportare le motivazioni che hanno condotto a tale valutazione, facendo riferimento ai contenuti specifici del Rapporto. La conclusione del procedimento istruttorio deve consentire di poter stabilire se, a seguito dell'esame del Rapporto: 1) sono state individuate carenze nelle misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti, anche con riferimento al contesto territoriale ed ambientale in cui si inserisce lo stabilimento; ad es.: lo stabilimento non e' risultato compatibile con il territorio e l'ambiente circostante, sulla base dei criteri stabiliti nelle norme pertinenti (decreto del Ministro dell'ambiente del 15 maggio 1996 per depositi GPL, decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1998 per depositi liquidi tossici e/o infiammabili, decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 per nuovi stabilimenti, modifiche con aggravio di rischio o nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti 6 ); 2) le informazioni contenute nel Rapporto non consentono di stabilire che il gestore abbia fornito tutte le dimostrazioni richieste (incompletezza o insufficienza delle informazioni); 3) le informazioni contenute nel Rapporto consentono di stabilire che il gestore ha fornito le dimostrazioni richieste. Nei primi due casi e' necessario stabilire se l'entita' delle lacune riscontrate sia tale da richiedere una nuova elaborazione del Rapporto (espressione di parere tecnico negativo), oppure si possa accettare il Rapporto presentato con richiesta di attuazione di misure di completamento/miglioramento/limitazione/divieto attraverso prescrizioni quali: integrazione delle informazioni, effettuazione di valutazioni dimostrative aggiuntive, limitazione temporanea delle attivita' di stabilimento, adozione di misure tecniche impiantistiche o gestionali, ecc. In questi casi e' necessario fornire al gestore indicazioni chiare ed univoche affinche' sia possibile rimuovere le carenze, le incompletezze o le insufficienze riscontrate. --------- 6 Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).