Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed
i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.