Art. 11 Principi 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, e sotto il profilo contabile, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti. 2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in materia di canoni e di assegnazione di capacita' di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura e' autonomo e responsabile della propria gestione, della propria amministrazione e del proprio controllo interno. 3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' responsabile del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilita', la funzionalita', nonche' le informazioni. Il gestore dell'infrastruttura deve, altresi', assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. Tale obbligo viene trasferito, con apposito accordo e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, in capo al gestore di stazione, qualora quest'ultimo non coincida con il gestore dell'infrastruttura, fatta eccezione per le aree funzionali alle attivita' proprie del gestore dell'infrastruttura. 4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per la rete di propria attribuzione, sono affidati, in via esclusiva, le funzioni essenziali relative alla determinazione e riscossione dei canoni e all'assegnazione di capacita' dell'infrastruttura, incluse sia la definizione e la valutazione che la disponibilita' e l'assegnazione delle singole tracce orarie, sulla base rispettivamente delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 26. 5. Le imprese ferroviarie, o qualsiasi soggetto avente personalita' giuridica pubblica o privata, d'intesa con il gestore dell'infrastruttura, possono, tuttavia, contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, anche mediante investimenti, manutenzione e finanziamento diretto o tramite il gestore medesimo, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica a legislazione vigente. 6. Per quanto riguarda i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali e locali, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, nel caso in cui l'attivita' di gestione dell'infrastruttura della rete e' svolta da impresa non distinta sul piano giuridico o decisionale dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, le funzioni essenziali del gestore di cui al comma 4 sono svolte da un organismo incaricato della determinazione dei canoni e da un organismo incaricato dell'assegnazione di capacita' di infrastruttura, individuati in ambito regionale o locale ed indipendenti sul piano giuridico e decisionale dalle imprese nel settore ferroviario. 7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto al rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso.