Art. 20 
 
Cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei canoni su  piu'
                                reti 
 
  1.  I  gestori   dell'infrastruttura   cooperano   per   consentire
l'applicazione di sistemi efficienti di imposizione dei canoni  e  si
associano per coordinare  l'imposizione  dei  canoni  o  per  imporre
canoni per l'esercizio di servizi ferroviari  su  piu'  di  una  rete
infrastrutturale del sistema ferroviario all'interno dell'Unione.  In
particolare, i gestori dell'infrastruttura  mirano  a  garantire  una
competitivita'  ottimale  dei  servizi  ferroviari  internazionali  e
assicurano l'utilizzo efficiente delle reti ferroviarie, stabilendo a
tal fine procedure appropriate. 
  2. Ai fini del comma 1, i gestori dell'infrastruttura cooperano  al
fine di consentire  l'efficiente  applicazione  dei  coefficienti  di
maggiorazione di cui all'articolo 18 e del sistema di controllo delle
prestazioni di cui all'articolo 21 al traffico che interessa piu'  di
una rete del sistema ferroviario all'interno dell'Unione.