Art. 31 Infrastruttura specializzata 1. Fatte salve le previsioni di cui al comma 2, la capacita' di infrastruttura e' considerata disponibile per tutte le tipologie di servizi di trasporto che hanno le caratteristiche necessarie per l'utilizzo della linea ferroviaria. 2. Se esistono itinerari alternativi idonei, il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione di tutte le parti interessate, puo' designare un'infrastruttura particolare da utilizzare per determinati tipi di traffico. Fatti salvi gli articoli 101, 102 e 106 TFUE, ove tale designazione abbia avuto luogo, il gestore dell'infrastruttura puo' dare la priorita' a tali tipologie di traffico nell'assegnazione della capacita' di infrastruttura. La designazione non impedisce l'utilizzo dell'infrastruttura per altri tipi di traffico, se vi e' capacita' disponibile e se il materiale rotabile utilizzato corrisponde alle caratteristiche tecniche necessarie per l'utilizzo della linea. 3. In caso di designazione di un'infrastruttura a norma del comma 2 ne e' fatta menzione nel prospetto informativo della rete.