Art. 33 
 
               Piano di potenziamento della capacita' 
 
  1. Entro sei mesi dal completamento dell'analisi di  capacita',  il
gestore dell'infrastruttura presenta un piano di potenziamento  della
capacita'. 
  2. Il piano di potenziamento della capacita'  e'  elaborato  previa
consultazione dell'utenza dell'infrastruttura saturata ed indica: 
  a) i motivi della saturazione; 
  b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico; 
  c) i vincoli allo sviluppo dell'infrastruttura; 
  d) le opzioni e i costi del potenziamento della capacita', tra  cui
le probabili modifiche dei canoni di accesso. 
  3. Oltre a quanto previsto al comma 2, il  piano  di  potenziamento
determina, in base a un'analisi costi-benefici delle possibili misure
individuate, le azioni da adottare per  potenziare  la  capacita'  di
infrastruttura, compreso un calendario per l'attuazione delle misure.
Il piano e' sottoposto  all'approvazione  preliminare  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.  La  realizzazione  del  piano,
relativamente agli investimenti necessari per il potenziamento  della
capacita',   e'   subordinata   alla   effettiva   assegnazione    di
finanziamenti pubblici nell'ambito del contratto di programma di  cui
all'articolo 15. 
  4. Il gestore dell'infrastruttura, per  l'utilizzo  di  determinate
infrastrutture e tratti infrastrutturali saturati, cessa  di  esigere
il pagamento della componente del  canone  legata  alla  densita'  di
circolazione  su  tali  infrastrutture  e  tratti   infrastrutturali,
qualora: 
  a) non sia in grado di presentare un piano di  potenziamento  della
capacita'; 
  b) non porti avanti il piano  di  azione  stabilito  nel  piano  di
potenziamento della capacita'. 
  5. Il gestore dell'infrastruttura nei casi di cui al comma 4  puo',
previa approvazione  dell'organismo  di  regolazione,  continuare  ad
esigere il pagamento del componente del canone  di  cui  al  medesimo
comma, se: 
  a) il piano  di  potenziamento  della  capacita'  non  puo'  essere
attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo; 
  b)   le   opzioni   disponibili   non   sono    economicamente    o
finanziariamente valide.