(Allegato V)
                                                           Allegato V 
 
           CONTENUTO DEL PROSPETTO INFORMATIVO DELLA RETE 
 
    Il prospetto  informativo  della  rete  di  cui  all'articolo  14
contiene le seguenti informazioni: 
    a) un capitolo che espone le caratteristiche  dell'infrastruttura
disponibile per le imprese ferroviarie e  le  condizioni  di  accesso
alla stessa. Le informazioni contenute in questo capitolo  sono  rese
annualmente   conformi    o    fanno    riferimento    ai    registri
dell'infrastruttura ferroviaria che devono essere pubblicati a  norma
dell'articolo 35 della direttiva 2008/57/CE; 
    b) un capitolo su principi di imposizione dei diritti, contenente
opportune informazioni  dettagliate  sul  sistema  di  imposizione  e
informazioni  sufficienti  sui  canoni,  nonche'  altre  informazioni
pertinenti sull'accesso applicabili ai servizi elencati nell'articolo
13  che  sono  prestati  da  un  unico  fornitore.  Esso  precisa  la
metodologia,  le  norme   ed   i   parametri   utilizzati   ai   fini
dell'applicazione degli articoli da 17 a 20  per  quanto  riguarda  i
costi  e  i  canoni;  esso  contiene,  altresi',  informazioni  sulle
modifiche dei canoni gia' decise o previste nei prossimi cinque anni,
se disponibili; 
    c) un capitolo sui principi e i  criteri  di  assegnazione  della
capacita', che illustra  le  caratteristiche  generali  di  capacita'
dell'infrastruttura disponibile  per  le  imprese  ferroviarie  e  le
eventuali restrizioni al suo  utilizzo,  comprese  quelle  dovute  ad
interventi di manutenzione. Esso specifica anche procedure e scadenze
in materia  di  assegnazione  della  capacita'  e  indica  i  criteri
specifici applicabili, in particolare: 
    1) le modalita' di presentazione delle richieste di capacita'  al
gestore dell'infrastruttura da parte dei richiedenti; 
    2) le condizioni imposte ai richiedenti; 
    3)  le  scadenze  per  la   presentazione   delle   richieste   e
l'assegnazione e le procedure da seguire  per  chiedere  informazioni
sulla  programmazione,  nonche'  le  procedure  per   i   lavori   di
manutenzione programmati e imprevisti; 
    4) i principi che disciplinano la procedura di coordinamento e il
sistema  di   risoluzione   delle   controversie   reso   disponibile
nell'ambito di tale procedura; 
    5) le procedure da seguire  e  i  criteri  da  utilizzare  quando
l'infrastruttura e' saturata; 
    6) informazioni dettagliate  relative  alle  restrizioni  all'uso
dell'infrastruttura; 
    7) le condizioni previste per tener conto dei precedenti  livelli
di utilizzo della  capacita'  nella  determinazione  delle  priorita'
nell'ambito della procedura di assegnazione; 
    Il capitolo descrive, altresi', le misure prese per garantire  un
trattamento adeguato dei servizi merci, dei servizi internazionali  e
delle richieste soggette alla procedura  di  cui  all'articolo  30  e
contiene un modello da compilare per le richieste  di  capacita'.  Il
gestore dell'infrastruttura pubblica anche  informazioni  dettagliate
sulle   procedure   di   assegnazione   delle   tracce    ferroviarie
internazionali ed in particolare  per  quelle  relative  ai  corridoi
ferroviari merci, di cui ai regolamenti (UE) n. 1315/2013 e 1316/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013,  ed  al
sistema di sportello unico di cui al regolamento  (UE)  913/2010  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010; 
    d) un capitolo di informazioni sulla domanda di  licenza  di  cui
all'articolo 7 e sui certificati  di  sicurezza  rilasciati  a  norma
della direttiva 2004/49/CE ovvero  indicante  un  sito  internet  nel
quale tali informazioni sono  disponibili  gratuitamente  in  formato
elettronico; 
    e) un capitolo di informazioni  sulle  procedure  di  risoluzione
delle controversie e di ricorso con riguardo a questioni  di  accesso
alle  infrastrutture  e  ai  servizi  ferroviari  e  al  sistema   di
prestazioni di cui all'articolo 21; 
    f) un capitolo di  informazioni  sull'accesso  agli  impianti  di
servizio di cui  all'articolo  13  e  sull'imposizione  dei  relativi
corrispettivi. Gli operatori degli impianti di servizio  diversi  dal
gestore dell'infrastruttura forniscono informazioni sui corrispettivi
di accesso a tali servizi e  sulla  fornitura  dei  servizi,  nonche'
informazioni sulle condizioni tecniche di  accesso  da  inserire  nel
prospetto informativo della rete ovvero indicano un  sito  nel  quale
tali  informazioni  sono   disponibili   gratuitamente   in   formato
elettronico; 
    g) modelli di accordo per la conclusione di accordi quadro fra un
gestore dell'infrastruttura e un richiedente ai  sensi  dell'articolo
23.