Art. 12 
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  del  Parlamento
  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  luglio  2014,   relativo   al
  miglioramento del  regolamento  titoli  nell'Unione  europea  e  ai
  depositari centrali di titoli e recante  modifica  delle  direttive
  98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n.  236/2012,  per  il
  completamento  dell'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  del  Parlamento
  europeo e  del  Consiglio,  del  4  luglio  2012,  sugli  strumenti
  derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di  dati  sulle
  negoziazioni nonche' per l'attuazione della direttiva 98/26/CE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente
  il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento  e
  nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal  regolamento
  (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo  al  miglioramento  del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012, per il  completamento  dell'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e  i  repertori
di dati sulle negoziazioni nonche' per l'attuazione  della  direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio  1998,
concernente il carattere definitivo del regolamento  nei  sistemi  di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli,  come  modificata  dai
predetti regolamenti.  Nell'esercizio  della  delega  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.  909/2014
che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri  e
provvedere, ove necessario, ad  abrogare  le  norme  dell'ordinamento
nazionale  riguardanti  gli  istituti  disciplinati  dal  regolamento
anzidetto; 
    b) designare la  CONSOB  e  la  Banca  d'Italia  quali  autorita'
competenti  ai  sensi  dell'articolo  11  del  regolamento  (UE)   n.
909/2014, attribuendo alle stesse i poteri di vigilanza e  d'indagine
necessari per l'esercizio  delle  loro  funzioni  e  individuando  la
CONSOB quale autorita' responsabile della cooperazione nonche'  quale
autorita' competente a ricevere la domanda di autorizzazione da parte
del depositario  centrale  di  titoli  e  a  comunicare  al  soggetto
richiedente, a seguito degli opportuni  coordinamenti  con  la  Banca
d'Italia, il relativo esito; 
    c)  apportare  le  opportune  modifiche   e   integrazioni   alle
disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di  cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di  quanto  previsto
nel titolo V del regolamento (UE) n.  909/2014,  affinche'  la  Banca
d'Italia e la  CONSOB,  secondo  le  rispettive  competenze,  possano
imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le  sanzioni
e le  altre  misure  amministrative  previste  dall'articolo  63  del
regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione delle disposizioni
indicate dall'articolo 63 medesimo, garantendo che,  nello  stabilire
il  tipo  e  il  livello  delle  sanzioni  e   delle   altre   misure
amministrative, si tenga conto di tutte  le  circostanze  pertinenti,
secondo quanto previsto dall'articolo 64  del  medesimo  regolamento,
attenendosi, con riferimento  alle  sanzioni  pecuniarie,  ai  limiti
edittali indicati nel citato articolo 63; 
    d) consentire la  pubblicazione  delle  decisioni  che  impongono
sanzioni o altre misure  amministrative,  nei  limiti  e  secondo  le
previsioni dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonche'
assicurare che  le  decisioni  e  le  misure  adottate  a  norma  del
regolamento siano adeguatamente motivate e  soggette  al  diritto  di
ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del
medesimo regolamento; 
    e) disciplinare i meccanismi  di  segnalazione  delle  violazioni
secondo quanto previsto dall'articolo  65  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014; 
    f) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai principi  e  criteri  direttivi
previsti  dal  presente  comma,  le  occorrenti  modificazioni   alla
normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
interessati  dalla  normativa  da  attuare,  in  particolare  per  le
infrastrutture di post trading, al fine  di  realizzare  il  migliore
coordinamento con  le  altre  disposizioni  vigenti,  assicurando  un
appropriato grado di protezione  dell'investitore,  di  tutela  della
stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari; 
    g) adottare  le  modifiche  e  le  integrazioni  della  normativa
vigente necessarie per attuare la modifica all'articolo 9,  paragrafo
1,  della  direttiva  98/26/CE,  apportata   dall'articolo   87   del
regolamento  (UE)  n.  648/2012,  ove  opportuno   anche   attraverso
l'introduzione  di   previsioni   che   deroghino   alla   disciplina
fallimentare, nonche' la modifica all'articolo 2, lettera  a),  primo
comma,   terzo   trattino,   della   direttiva   98/26/CE   apportata
dall'articolo 70 del regolamento  (UE)  n.  909/2014;  rivalutare  la
complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in  particolare  con
riferimento   alle   previsioni   relative   all'irrevocabilita'   ed
opponibilita' degli ordini di trasferimento immessi in un  sistema  e
dell'eventuale compensazione e regolamento degli  stessi,  apportando
le  modifiche  necessarie,  anche  alla  luce  della  disciplina   di
attuazione adottata dagli altri  Stati  membri  e  in  considerazione
delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di post
trading; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della
direttiva 98/26/CE con le norme  previste  dall'ordinamento  interno,
incluse quelle adottate  in  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 12: 
              Il Regolamento (CE) n. 909/2014 del 23 luglio 2014, del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativo   al
          miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea  e
          ai depositari centrali di titoli e recante  modifica  delle
          direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento  (UE)  n.
          236/2012, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L
          257. 
              Il Regolamento (CE) n. 648/2012, del 4 luglio 2012, del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   sugli   strumenti
          derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati
          sulle negoziazioni e' pubblicato nella G.U.U.E.  27  luglio
          2012, n. L 201. 
              La  direttiva  98/26/CE,  del  19  maggio   1998,   del
          Parlamento  europeo  e  del   Consiglio,   concernente   il
          carattere  definitivo  del  regolamento  nei   sistemi   di
          pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e' pubblicata
          nella G.U.C.E. 11 giugno 1998, n. L 166. Entrata in  vigore
          l'11 giugno 1998. 
              Per i riferimenti normativi al decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5.