Art. 19 
 
 
Delega  al  Governo   per   l'attuazione   della   decisione   quadro
  2009/315/GAI  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2009,   relativa
  all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri
  di informazioni estratte dal casellario giudiziario. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2009/315/GAI  del  Consiglio,  del   26   febbraio   2009,   relativa
all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli  Stati  membri
di informazioni estratte dal  casellario  giudiziario,  nel  rispetto
delle  procedure  e  dei  principi  e  criteri   direttivi   generali
rispettivamente stabiliti  dall'articolo  31,  commi  2,  5  e  9,  e
dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g),  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234,  nonche'  delle  disposizioni  previste  dalla
decisione quadro medesima, nelle parti  in  cui  non  richiedono  uno
specifico adattamento dell'ordinamento italiano,  e  sulla  base  dei
seguenti principi  e  criteri  direttivi  specifici,  realizzando  il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui  all'articolo
2 della decisione quadro; 
    b) prevedere che  l'autorita'  centrale  da  designare  ai  sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro sia  individuata
presso il Ministero della giustizia; 
    c)  prevedere  che  qualsiasi  condanna  penale  pronunciata  nel
territorio  italiano  e  iscritta  nel  casellario  giudiziale  venga
comunicata senza indugio all'autorita' centrale dello Stato membro di
cittadinanza della persona condannata o a piu' autorita' centrali  in
caso di cittadinanza plurima, ivi compreso il caso in cui la  persona
condannata abbia anche la cittadinanza italiana; 
    d) prevedere che le successive  modifiche  o  soppressioni  delle
informazioni contenute nel casellario giudiziale, gia'  inviate  allo
Stato o agli  Stati  membri  di  cittadinanza,  siano  immediatamente
trasmesse all'autorita' centrale di detti Stati; 
    e) prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della  sentenza
e dei conseguenti provvedimenti nonche' qualsiasi altra  informazione
pertinente al riguardo, per consentirne l'esame ai fini dell'adozione
di eventuali provvedimenti a livello nazionale; 
    f) prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo
4,  paragrafi  2  e  3,  della  decisione  quadro  siano   conservate
integralmente dall'autorita' centrale individuata presso il Ministero
della giustizia nel  caso  di  cittadinanza  italiana  della  persona
condannata, conformemente all'articolo 11, paragrafi  1  e  2,  della
decisione  quadro,  ai  fini  della  loro  ritrasmissione   a   norma
dell'articolo 7 della medesima decisione quadro; 
    g)  introdurre  la  richiesta  di  informazioni  sulle  condanne,
conformemente al modulo allegato alla decisione  quadro,  secondo  le
seguenti modalita': 
      1) quando si richiedono informazioni al  casellario  giudiziale
italiano ai fini di un procedimento penale contro  una  persona  o  a
fini diversi da un procedimento  penale,  prevedere  che  l'autorita'
centrale individuata  presso  il  Ministero  della  giustizia  possa,
conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorita'  centrale
di un altro Stato membro un'istanza di estrazione di  informazioni  e
dati a esse attinenti dal casellario giudiziale; 
      2) qualora  sia  una  persona  a  richiedere  informazioni  sul
proprio casellario giudiziale,  prevedere  che  l'autorita'  centrale
individuata presso il Ministero della giustizia a cui la richiesta e'
stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere
all'autorita' centrale di un altro  Stato  membro  una  richiesta  di
estrazione di informazioni e dati a  esse  attinenti  dal  casellario
giudiziale,  purche'  l'interessato  sia  o  sia  stato  residente  o
cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto; 
      3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato  membro,
scaduto il  termine  di  cui  all'articolo  11,  paragrafo  7,  della
decisione  quadro,  richieda  informazioni  sul  proprio   casellario
giudiziale all'autorita' centrale  individuata  presso  il  Ministero
della giustizia senza essere cittadina  italiana,  prevedere  che  la
stessa autorita' possa rivolgere all'autorita' centrale  dello  Stato
membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni  e
dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per  poter  includere
tali informazioni e dati a esse attinenti  nell'estratto  da  fornire
all'interessato; 
      4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana
possano rivolgere richiesta di  informazioni  all'autorita'  centrale
individuata presso il Ministero della giustizia sia in relazione alle
condanne dei cittadini italiani ricevute  ai  sensi  dell'articolo  4
della decisione  quadro,  sia  perche'  venga  rivolta  all'autorita'
centrale di un altro Stato membro  una  richiesta  di  estrazione  di
informazioni e dati sulle condanne in relazione  a  un  cittadino  di
quello  Stato  membro,  sia  perche'  venga  rivolta  alle  autorita'
centrali  di  piu'  Stati  membri  una  richiesta  di  estrazione  di
informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di  un
Paese terzo o a un soggetto apolide; 
    h) introdurre la risposta a una richiesta di  informazioni  sulle
condanne, rivolta ai sensi dell'articolo 6  della  decisione  quadro,
conformemente al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalita': 
      1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte
dal  casellario  giudiziale  sia   rivolta   all'autorita'   centrale
individuata presso il Ministero della giustizia  in  relazione  a  un
cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, tale  autorita'
centrale  trasmetta  all'autorita'  centrale   dello   Stato   membro
richiedente le informazioni relative: 
        1.1)  alle  condanne  pronunciate  nello  Stato  italiano   e
iscritte nel casellario giudiziale; 
        1.2) alle condanne pronunciate da altri Stati membri  che  le
siano state trasmesse, in applicazione dell'articolo 4,  dopo  il  27
aprile 2012 e conservate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e  2,
della decisione quadro; 
        1.3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri  che  le
siano state trasmesse entro il 27  aprile  2012  e  che  siano  state
iscritte nel casellario giudiziale; 
        1.4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi  di  cui  abbia
ricevuto  notifica  e  che  siano  state  iscritte   nel   casellario
giudiziale; 
      2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte
dal  casellario  giudiziale  sia   rivolta   all'autorita'   centrale
individuata presso il Ministero della giustizia  in  relazione  a  un
cittadino italiano a fini diversi da  un  procedimento  penale,  tale
autorita' centrale risponda, in conformita' al  diritto  nazionale  e
per il fine e nei limiti in cui le informazioni sono state richieste,
indicando le condanne  pronunciate  nello  Stato  italiano  e  quelle
pronunciate in Paesi terzi che le siano state notificate e che  siano
state iscritte nel suo casellario  giudiziale  nonche'  che,  per  le
informazioni sulle condanne pronunciate  in  un  altro  Stato  membro
trasmesse allo Stato italiano, trasmetta quelle  conservate  a  norma
dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della  decisione  quadro  e  quelle
trasmesse entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel  proprio  casellario
giudiziale; 
      3) prevedere che, nel caso di  una  richiesta  di  informazioni
estratte dal casellario  giudiziale  rivolta  all'autorita'  centrale
individuata presso il Ministero della giustizia  in  relazione  a  un
cittadino italiano a fini  diversi  da  un  procedimento  penale,  la
suddetta autorita' centrale, nel trasmettere le informazioni a  norma
dell'articolo  4  della  decisione  quadro,  possa  comunicare   alle
autorita'  centrali  degli  Stati  membri  di  cittadinanza  che   le
informazioni  relative  alle   condanne   pronunciate   nel   proprio
territorio e ad esse trasmesse non  possano  essere  ritrasmesse  per
fini diversi da un procedimento penale; 
      4) prevedere, nel caso in cui  una  richiesta  di  informazioni
estratte dal casellario giudiziale sia  rivolta  da  un  Paese  terzo
all'autorita'  centrale  individuata  presso   il   Ministero   della
giustizia in relazione a  un  cittadino  italiano,  che  quest'ultima
possa rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un  altro  Stato
membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di  informazioni
ad altri Stati membri, conformemente al  caso  di  una  richiesta  di
informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta all'autorita'
centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione
a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale; 
      5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte
dal  casellario  giudiziale  sia   rivolta   all'autorita'   centrale
individuata presso il Ministero della giustizia non in relazione a un
cittadino italiano,  quest'ultima  trasmetta  le  informazioni  sulle
condanne pronunciate al suo interno e sulle  condanne  pronunciate  a
carico di cittadini di Paesi terzi e  di  apolidi  iscritte  nel  suo
casellario giudiziale nella misura prevista  dall'articolo  13  della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia  penale,  di
cui alla legge 23 febbraio 1961, n. 215; 
    i) prevedere che il termine di risposta  alla  richiesta  di  cui
all'articolo 6, paragrafo l,  della  decisione  quadro,  mediante  il
modulo ivi allegato, sia immediato e comunque non superiore  a  dieci
giorni lavorativi dalla data di  ricevimento  della  richiesta  o  di
ricevimento   delle   informazioni   complementari   necessarie   per
identificare la persona a cui la richiesta si  riferisce  nonche'  di
venti giorni nel caso di risposta alla richiesta di cui  all'articolo
6, paragrafo 2, della decisione quadro; 
    l) prevedere, ad eccezione del caso in  cui  si  tratti  di  dati
personali ottenuti da uno  Stato  membro  ai  sensi  della  decisione
quadro e provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati  personali
trasmessi quale  risposta  a  una  richiesta  di  informazioni  sulle
condanne, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, della  decisione
quadro, ai fini di un procedimento penale o, ai  sensi  dell'articolo
7, paragrafi 2 e 4, della decisione quadro, per fini  diversi  da  un
procedimento  penale,  possano  essere  usati  dallo   Stato   membro
richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale  per
il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in  cui
sono stati richiesti,  come  specificato  nel  modulo  allegato  alla
decisione quadro, salvo che siano usati  per  prevenire  un  pericolo
grave e  immediato  per  la  pubblica  sicurezza  nonche'  che  siano
soggetti agli stessi limiti di utilizzo i dati personali ricevuti  da
uno Stato membro e trasmessi a un Paese terzo, a norma  dell'articolo
7, paragrafo 3, della decisione quadro; 
    m) prevedere che nel  presentare  le  richieste  di  informazioni
sulle condanne nonche' nel rispondere a suddette richieste si adoperi
la  lingua  ufficiale  o  una  delle  lingue  ufficiali  dello  Stato
richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata  da  entrambi  gli
Stati; 
    n) prevedere  che  costituiscano  informazioni  obbligatorie  che
devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all'autorita'
centrale: 
      1) le  informazioni  relative  alla  persona  condannata:  nome
completo, data e luogo di nascita, composto di citta' e Stato, sesso,
cittadinanza ed eventuali nomi precedenti; 
      2) le informazioni relative alla natura  della  condanna:  data
della condanna, nome dell'organo  giurisdizionale,  data  in  cui  la
decisione e' diventata definitiva; 
      3) le informazioni relative al  reato  che  ha  determinato  la
condanna:  data  del  reato  che  ha  determinato   la   condanna   e
denominazione  o   qualificazione   giuridica   del   reato   nonche'
riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili; 
      4) le informazioni relative al contenuto della condanna:  pena,
eventuali  misure  accessorie,  misure  di  sicurezza   e   decisioni
successive che modificano l'esecuzione della pena; 
    o)  prevedere  che  costituiscano  informazioni  facoltative  che
devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale: 
      1) il nome dei genitori della persona condannata; 
      2) il numero di riferimento della condanna; 
      3) il luogo del reato; 
      4) le interdizioni derivanti dalla condanna; 
    p) prevedere che  costituiscano  informazioni  supplementari  che
devono  essere  trasmesse  se  sono  a  disposizione   dell'autorita'
centrale: 
      1) il tipo e il numero del  documento  d'identificazione  della
persona condannata; 
      2) le impronte digitali della persona condannata; 
      3) eventuali pseudonimi della persona condannata; 
    q) prevedere che possano  essere  trasmesse  eventuali  ulteriori
informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale; 
    r)  prevedere  che   tutte   le   informazioni   in   conformita'
dell'articolo 4, le richieste  in  conformita'  dell'articolo  6,  le
risposte in conformita' dell'articolo 7 della decisione quadro  e  le
altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via elettronica, in
formato standardizzato o con qualsiasi mezzo che  lasci  una  traccia
scritta in modo tale da consentire all'autorita' centrale dello Stato
membro ricevente di  accertarne  l'autenticita',  qualora  con  detto
Stato membro non  sia  ancora  completa  l'operativita'  del  sistema
informatizzato di scambio di  informazioni  tra  Stati  membri  sulle
condanne, di cui all'articolo 1, lettera c), della decisione quadro. 
  2.  Sullo  schema  di  decreto  legislativo  di  recepimento  della
decisione quadro di cui al comma  1  e'  acquisito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati  e  del
Senato  della  Repubblica  con  le  modalita'  e  i  tempi   di   cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 19: 
              - La decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009
          del Consiglio, relativa all'organizzazione e  al  contenuto
          degli scambi fra gli Stati membri di informazioni  estratte
          dal casellario giudiziario, e' pubblicata nella G.U.U.E.  7
          aprile 2009, n. L 93. 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il testo dell'articolo 13  della  legge  23  febbraio
          1961, n. 215  (Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione
          europea  di  assistenza  giudiziaria  in  materia   penale,
          firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1961, n. 92, cosi' recita: 
              «Art.13. - 1. La Parte richiesta comunica, nella misura
          in cui la propria autorita' giudiziaria  puo'  ottenere  lo
          stesso  in  casi  analoghi,  gli  estratti  del  casellario
          giudiziale e tutte le indicazioni relative  a  quest'ultimo
          che le siano richieste dall'autorita'  giudiziaria  di  una
          Parte Contraente per l'istruzione di un affare penale. 
              2. Nei  casi  diversi  da  quello  previsto  dal  primo
          paragrafo del  presente  articolo,  sara'  ugualmente  dato
          seguito alla domanda nei limiti consentiti dalle  leggi,  i
          regolamenti la consuetudine della Parte richiesta.».