Art. 5 
 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  ottobre
  2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE  del  Parlamento
  europeo e del  Consiglio,  sull'armonizzazione  degli  obblighi  di
  trasparenza riguardanti  le  informazioni  sugli  emittenti  i  cui
  valori mobiliari sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
  regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo  e
  del Consiglio, relativa al prospetto da  pubblicare  per  l'offerta
  pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti  finanziari,
  e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che  stabilisce  le
  modalita' di applicazione di talune  disposizioni  della  direttiva
  2004/109/CE. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  ottobre
2013, recante modifica della  direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  sull'armonizzazione  degli  obblighi  di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui  valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato,
della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
relativa  al  prospetto  da  pubblicare  per  l'offerta  pubblica   o
l'ammissione alla  negoziazione  di  strumenti  finanziari,  e  della
direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
di applicazione di talune disposizioni della  direttiva  2004/109/CE,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto e integrale recepimento della  direttiva  e  delle  relative
misure di  esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  prevedendo,  ove
opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e  attribuendo  le
competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva  medesima
alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), quale
autorita' competente, secondo quanto previsto dal citato testo unico; 
    b) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della  soglia  minima
prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.  58
del  1998,  in   materia   di   obblighi   di   comunicazione   delle
partecipazioni rilevanti,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dalla
direttiva 2004/109/CE, come modificata  dalla  direttiva  2013/50/UE,
nonche' le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti; 
    c) attribuire alla CONSOB il  potere  di  disporre,  con  proprio
regolamento e  in  conformita'  con  le  previsioni  della  direttiva
2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni  finanziarie
periodiche  aggiuntive  con  una  frequenza  maggiore  rispetto  alle
relazioni  finanziarie   annuali   e   alle   relazioni   finanziarie
semestrali; 
    d) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
della direttiva e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
1, comma 1, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche
di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva  da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni  vigenti,  e  di  assicurare  un  adeguato   regime   di
trasparenza in materia di informazione sugli emittenti garantendo  un
appropriato grado di protezione  dell'investitore  e  la  piu'  ampia
tutela della stabilita' finanziaria e  assicurando  i  piu'  adeguati
obblighi di informazione e correttezza. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  e  le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo della direttiva  2013/50/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, recante modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato,  la  direttiva  2003/71/CE  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 6 novembre  2013,
          n. L 294. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.