Art. 2 
 
 
                       Funzionamento del CIAE 
 
  1. Il  CIAE  e'  presieduto  e  convocato,  per  il  tramite  della
Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, della legge,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per  gli  affari
europei o eventualmente dal Sottosegretario a cio' delegato. 
  2. L'ordine del giorno delle riunioni del  CIAE  e'  stabilito  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro per gli  affari
europei o eventualmente dal Sottosegretario a cio' delegato. 
  3. A norma dell'articolo 2, comma 2, della legge alle riunioni  del
CIAE, quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e
le Province autonome,  partecipano  il  Presidente  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  o  un
Presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e,  per
gli ambiti di  competenza  degli  enti  locali,  i  Presidenti  delle
associazioni rappresentative di questi ultimi. 
  4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi  deliberati  dal
CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
ad ogni  altro  soggetto  competente  a  rappresentare  la  posizione
italiana in  seno  alle  istituzioni  e  agli  organismi  dell'Unione
europea e  ad  assicurare  il  puntuale  adempimento  degli  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti all'art. 2 della  citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si vedano le note alle premesse.