Art. 3 Segreteria del CIAE 1. Il Dipartimento per le politiche europee istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri espleta le attivita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Comitato. 2. La Segreteria del CIAE assicura in particolare: a) l'istruttoria delle questioni poste all'attenzione del CIAE in raccordo, ove necessario, con il CTV (Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea); b) la redazione dei verbali delle riunioni del CIAE e la loro conservazione; c) la pubblicita' delle riunioni nelle forme e nei modi di volta in volta stabiliti dal CIAE; d) la trasmissione delle determinazioni del CIAE a tutti i soggetti competenti a darne attuazione. 3. Il personale che opera presso la Segreteria del CIAE e' individuato ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti all'art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note alle premesse.