Art. 3 
 
 
                         Segreteria del CIAE 
 
  1. Il Dipartimento per le politiche  europee  istituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri espleta le attivita' necessarie
per lo svolgimento delle  attivita'  istruttorie  e  di  sostegno  al
funzionamento del CIAE e  provvede  agli  adempimenti  preliminari  e
conseguenti alle riunioni del Comitato. 
  2. La Segreteria del CIAE assicura in particolare: 
    a) l'istruttoria delle questioni poste all'attenzione del CIAE in
raccordo, ove necessario, con il CTV (Comitato tecnico di valutazione
degli atti dell'Unione europea); 
    b) la redazione dei verbali delle riunioni del  CIAE  e  la  loro
conservazione; 
    c) la pubblicita' delle riunioni nelle forme e nei modi di  volta
in volta stabiliti dal CIAE; 
    d) la trasmissione  delle  determinazioni  del  CIAE  a  tutti  i
soggetti competenti a darne attuazione. 
  3. Il  personale  che  opera  presso  la  Segreteria  del  CIAE  e'
individuato ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti all'art. 2 della legge 24  dicembre
          2012, n. 234, si vedano le note alle premesse.