Art. 2 Composizione del Comitato tecnico di valutazione 1. Il CTV e' composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascun Ministro ed abilitati a esprimere la posizione dell'amministrazione, dandone comunicazione alla Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, della legge. I componenti del CTV sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Nel caso di mancata designazione, le Amministrazioni sono rappresentate, in via provvisoria, dai responsabili dei Nuclei di valutazione istituiti ai sensi dell'articolo 20 della legge. 3. I componenti del CTV durano in carica tre anni dalla designazione e possono essere revocati o sostituiti in qualunque momento. 4. Previa deliberazione del CTV sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del CTV con riguardo a specifiche tematiche.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti all'art. 2 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'art. 1. - Il testo dell'art. 20 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: «Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea). -1. Al fine di assicurare una piu' efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea. 2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge. 3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.».