Art. 3 Organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico di valutazione 1. Il CTV e' convocato, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, della legge. 2. Il CTV si riunisce presso il Dipartimento per le politiche europee che assicura, attraverso la Segreteria del CIAE, il supporto necessario per lo svolgimento delle attivita' dello stesso. 3. Alle riunioni del CTV partecipano i rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, del Dipartimento per le politiche di coesione e delle altre Amministrazioni interessate ai dossier all'ordine del giorno, assistiti, ove necessario, dai responsabili dei Nuclei di valutazione di cui all'articolo 20 della legge nonche' da esperti dell'Amministrazione e da funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, designati dalle rispettive amministrazioni in qualita' di osservatori. 4. Alle riunioni del CTV possono essere invitati a partecipare: a) il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o un suo delegato; b) i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome secondo le modalita' di cui all'articolo 4; c) i rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti locali secondo le modalita' di cui all'articolo 4; d) i rappresentanti delle Autorita' di regolamentazione o vigilanza, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze. 5. Il CTV puo' acquisire dati ed elementi necessari ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti dell'Unione europea anche attraverso audizioni di esperti e consultazione dei soggetti portatori di interessi in relazione alle specifiche materie trattate, tenuto conto, per l'analisi degli impatti sull'ordinamento nazionale, delle indicazioni metodologiche e procedurali definite dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. 6. Il CTV puo' sottoporre all'esame del CIAE questioni rilevanti ai fini della definizione unitaria della posizione del Governo sui progetti di atti dell'Unione europea. 7. Delle sedute del CTV e' redatto un resoconto che, a cura della Segreteria del CIAE, e' trasmesso ai soggetti incaricati di rappresentare la posizione italiana nelle sedi negoziali europee. 8. Su indicazione dei rappresentanti del CTV o su iniziativa del direttore della Segreteria del CIAE, possono essere costituiti gruppi tecnici di lavoro per la disamina di specifici dossier. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del CTV.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti agli articoli 2 e 20 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano, rispettivamente, le note all'art. 1 e le note all'art. 2.