Art. 3 
 
 
                   Organizzazione e funzionamento 
                 del Comitato tecnico di valutazione 
 
  1. Il CTV e' convocato, coordinato e presieduto dal direttore della
Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, della legge. 
  2. Il CTV si riunisce  presso  il  Dipartimento  per  le  politiche
europee che assicura, attraverso la Segreteria del CIAE, il  supporto
necessario per lo svolgimento delle attivita' dello stesso. 
  3. Alle riunioni del CTV partecipano i rappresentanti del Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione   internazionale,   del
Ministero dell'economia e delle finanze,  del  Dipartimento  per  gli
affari regionali, le autonomie e lo sport, del  Dipartimento  per  le
politiche di coesione e delle altre  Amministrazioni  interessate  ai
dossier  all'ordine  del  giorno,  assistiti,  ove  necessario,   dai
responsabili dei Nuclei di valutazione di cui all'articolo  20  della
legge nonche' da esperti dell'Amministrazione  e  da  funzionari  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, designati  dalle
rispettive amministrazioni in qualita' di osservatori. 
  4. Alle riunioni del CTV possono essere invitati a partecipare: 
    a) il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione  europea
o un suo delegato; 
    b) i rappresentanti  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome
secondo le modalita' di cui all'articolo 4; 
    c) i rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 4; 
    d)  i  rappresentanti  delle  Autorita'  di  regolamentazione   o
vigilanza,  quando  si  trattano  questioni   che   rientrano   nelle
rispettive competenze. 
  5. Il CTV puo' acquisire dati ed elementi necessari ai  fini  della
formazione della posizione italiana sui progetti di atti  dell'Unione
europea anche attraverso audizioni di  esperti  e  consultazione  dei
soggetti portatori di interessi in relazione alle specifiche  materie
trattate, tenuto conto, per l'analisi degli impatti  sull'ordinamento
nazionale, delle indicazioni metodologiche e procedurali definite dal
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. 
  6. Il CTV puo' sottoporre all'esame del CIAE questioni rilevanti ai
fini della definizione  unitaria  della  posizione  del  Governo  sui
progetti di atti dell'Unione europea. 
  7. Delle sedute del CTV e' redatto un resoconto che, a  cura  della
Segreteria  del  CIAE,  e'  trasmesso  ai  soggetti   incaricati   di
rappresentare la posizione italiana nelle sedi negoziali europee. 
  8. Su indicazione dei rappresentanti del CTV o  su  iniziativa  del
direttore della Segreteria del CIAE, possono essere costituiti gruppi
tecnici  di  lavoro  per  la  disamina  di  specifici   dossier.   La
composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del CTV. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti agli articoli 2 e 20  della  citata
          legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano, rispettivamente,
          le note all'art. 1 e le note all'art. 2.