(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
               al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 7, secondo periodo, le  parole:  «3  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «2 per cento» ed e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Alle  province  e  alle  citta'  metropolitane  e'
altresi' consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di
parte corrente nel  periodo  interessato  dai  contratti  stessi,  di
stipulare i contratti di lavoro  a  tempo  determinato,  con  termine
finale  fissato  entro  la  data  del  31  dicembre  2015,   di   cui
all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime  finalita'  e
condizioni,  anche  nel  caso  di  mancato  rispetto  del  patto   di
stabilita' interno per l'anno 2014»; 
      al comma 8, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: «Gli
enti interessati comunicano  al  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  entro  il
termine perentorio del 10 settembre, secondo  le  modalita'  definite
dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi  finanziari  di  cui
necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente»; 
    dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
    «10-bis. Dopo  il  comma  122  dell'articolo  1  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, e' inserito il seguente: "122-bis. Per  l'anno
2015, per far fronte ai danni causati dalla  tromba  d'aria  che  l'8
luglio 2015  ha  interessato  i  comuni  di  Dolo,  Pianiga  e  Mira,
l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascuno dei  predetti
comuni e' ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al  secondo
periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un  importo  sino
a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di  euro  e  1,2
milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo
risultino  inferiori  a   7,5   milioni   di   euro,   la   riduzione
dell'obiettivo di ciascun ente  e'  proporzionalmente  rideterminata.
Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli  spazi  finanziari  per
operare, ai sensi del comma  122,  la  riduzione  dell'obiettivo  del
patto di stabilita' interno  degli  enti  locali.  La  riduzione  dei
predetti spazi finanziari opera prioritariamente con  riferimento  ai
comuni"». 
 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 1-bis (Saldo di competenza delle regioni per l'anno  2015).
- 1. Anche per  l'anno  2015,  ai  fini  del  concorso  regionale  al
risanamento dei conti pubblici, per le  sole  regioni  che  nell'anno
2014 abbiano  registrato  indicatori  annuali  di  tempestivita'  dei
pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  265  del  14  novembre  2014,
tenendo conto di  quanto  disposto  dall'articolo  4,  comma  4,  del
presente decreto, con  un  valore  inferiore  rispetto  ai  tempi  di
pagamento di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  ottobre
2002, n. 231, e successive modificazioni, non rilevano, nel saldo  di
competenza di cui  al  comma  463  dell'articolo  1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, gli impegni per  investimenti  diretti  e  per
contributi in conto capitale. 
    Art. 1-ter (Predisposizione del bilancio  di  previsione  annuale
2015 delle province e delle citta' metropolitane). - 1. Per  il  solo
esercizio 2015, le province e le citta'  metropolitane  predispongono
il bilancio di previsione per la sola annualita' 2015. 
    2.  Per  il  solo  esercizio  2015,  le  province  e  le   citta'
metropolitane, al fine di garantire il mantenimento  degli  equilibri
finanziari, possono applicare al bilancio di  previsione,  sin  dalla
previsione iniziale, l'avanzo destinato. 
    3.  Le  province  e  le   citta'   metropolitane   deliberano   i
provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  entro  e  non
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso
di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno  2016,  le
province e le  citta'  metropolitane  applicano  l'articolo  163  del
citato decreto  legislativo  n.  267  del  2000  con  riferimento  al
bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015. 
    Art. 1-quater (Spese per investimenti delle regioni).  -  1.  Per
l'anno 2015 le regioni impegnano le spese  per  investimenti  la  cui
copertura  e'  costituita  da  debiti  autorizzati  e  non  contratti
imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento  ordinario,
nel rispetto del principio applicato della  contabilita'  finanziaria
di  cui  al  paragrafo  9.1  dell'allegato  4/2  annesso  al  decreto
legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  nell'ambito  della  verifica
dell'esigibilita' degli impegni 2015, si provvede alla  reimputazione
agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura e'
costituita da debiti autorizzati  e  non  contratti  esigibili  negli
esercizi  successivi,  alla  costituzione   del   fondo   pluriennale
vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del  fondo
pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016. 
    Art. 1-quinquies (Disposizioni in materia di assetto proprietario
del Parco  di  Monza).  -  1.  Al  fine  di  realizzare  progetti  di
valorizzazione   riconosciuti   di   interesse   comune   fra    piu'
amministrazioni  pubbliche,  la  variazione  a  titolo  non   oneroso
dell'assetto proprietario del Parco di Monza  tra  enti  pubblici  e'
operata in regime di esenzione fiscale». 
 
    All'articolo 2, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Gli enti locali che  hanno  deliberato  la  procedura  di
riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che  non  abbiano  ancora
presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del
medesimo articolo 243-bis,  possono  procedere  entro  i  termini  di
approvazione del bilancio di previsione 2015». 
 
    All'articolo 3, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis.  Le  disponibilita'  residue  di  cui  all'accantonamento
previsto dall'articolo 7, comma 1, del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  1º  dicembre  2014,  «Fondo  di  solidarieta'
comunale. Definizione e  ripartizione  delle  risorse  spettanti  per
l'anno 2014», pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per
le finalita' di cui alla norma  citata,  sono  riassegnate  per  euro
29.286.158 ai comuni al fine di diminuire  l'incidenza  negativa  del
riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e  successive  modificazioni,  effettuato  nel
2015, con particolare  riferimento  ai  comuni  con  popolazione  non
superiore a 60.000 abitanti e  limitatamente  ai  casi  in  cui  tale
incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle  risorse,
come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per
cento, in modo comunque  coerente  con  l'andamento  della  riduzione
determinata  per   effetto   dell'applicazione   del   citato   comma
380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente e'  disposto  con
decreto di natura non regolamentare del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  da  emanare
entro il 10 settembre 2015,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali». 
 
    All'articolo 4: 
      al comma 2, le parole: «alla data del 31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti:  «alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto» e dopo  la  parola:  «distacco»  sono  inserite  le
seguenti: «o altri istituti comunque denominati»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  "E'  fatta
salva la possibilita'  di  indire,  nel  rispetto  delle  limitazioni
assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali  per  il
reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli
di  studio  specifici  abilitanti  o  in  possesso  di   abilitazioni
professionali  necessarie   per   lo   svolgimento   delle   funzioni
fondamentali  relative  all'organizzazione  e  gestione  dei  servizi
educativi e scolastici, con esclusione del personale  amministrativo,
in caso di esaurimento delle  graduatorie  vigenti  e  di  dimostrata
assenza, tra le unita' soprannumerarie di cui al precedente  periodo,
di  figure  professionali  in  grado  di  assolvere   alle   predette
funzioni"»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. All'articolo 98, comma 3,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: "Tali convenzioni possono  essere  stipulate  anche
tra comune e provincia e tra province". 
    4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma  89  dell'articolo  1
della legge 7 aprile 2014, n.  56,  ove  le  regioni  prevedano,  con
propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o piu' enti  di
area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata  tra  loro  di
funzioni conferite  alle  province,  gli  enti  interessati  possono,
tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le  modalita'  di
detto esercizio anche tramite organi comuni». 
 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis (Disposizioni per la  funzionalita'  operativa  delle
Agenzie fiscali). -  1.  Ai  fini  della  sollecita  copertura  delle
vacanze  nell'organico  dei  dirigenti,  le  Agenzie   fiscali   sono
autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di
posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire  concorsi
pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli  esami,  da
espletare entro  il  31  dicembre  2016.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  sono  definiti  i
requisiti di accesso e le relative modalita' selettive, nel  rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. I concorsi di cui al primo periodo sono  avviati  con  priorita'
rispetto alle procedure di mobilita', compresa quella  volontaria  di
cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n.
165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalita' alla  cui
verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale  dipendente
dalle Agenzie fiscali e' riservata una percentuale non  superiore  al
30 per cento dei posti messi a concorso. E' autorizzata  l'assunzione
dei vincitori nei limiti delle facolta'  assunzionali  delle  Agenzie
fiscali. 
    2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e  la
continuita' dell'azione amministrativa,  i  dirigenti  delle  Agenzie
fiscali, per esigenze di funzionalita' operativa,  possono  delegare,
previa procedura selettiva con criteri  oggettivi  e  trasparenti,  a
funzionari della  terza  area,  con  un'esperienza  professionale  di
almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello
dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette  ai  sensi  del
comma 1 e di quelle gia' bandite e non annullate alla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le
funzioni relative agli uffici  di  cui  hanno  assunto  la  direzione
interinale e i connessi  poteri  di  adozione  di  atti,  escluse  le
attribuzioni  riservate  ad  essi  per  legge,  tenendo  conto  della
specificita'  della  preparazione,  dell'esperienza  professionale  e
delle capacita'  richieste  a  seconda  delle  diverse  tipologie  di
compiti, nonche' della  complessita'  gestionale  e  della  rilevanza
funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per  una  durata
non eccedente l'espletamento dei  concorsi  di  cui  al  comma  1  e,
comunque,  non  oltre  il  31   dicembre   2016.   A   fronte   delle
responsabilita'  gestionali  connesse  all'esercizio  delle   deleghe
affidate ai sensi del presente comma,  ai  funzionari  delegati  sono
attribuite,  temporaneamente  e  al  solo   scopo   di   fronteggiare
l'eccezionalita'  della  situazione  in   essere,   nuove   posizioni
organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma  1,  lettera
a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
    3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza
alcun nocumento al benessere organizzativo delle  Agenzie  fiscali  e
all'attuazione  dei  previsti  istituti   di   valorizzazione   della
performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto  sino
all'espletamento dei concorsi banditi  per  la  copertura  dei  posti
dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del  15  per  cento
del risparmio stesso deve comunque essere destinato  ad  economia  di
bilancio, sono utilizzate per finanziare le  posizioni  organizzative
temporaneamente istituite». 
 
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5 (Misure in materia  di  polizia  provinciale).  -  1.  In
relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo  restando  quanto  previsto
dal comma 89 del medesimo articolo relativamente  al  riordino  delle
funzioni da parte delle regioni, per quanto  di  propria  competenza,
nonche' quanto previsto dai commi 2 e 3  del  presente  articolo,  il
personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia  provinciale
di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita  nei
ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di  polizia
municipale, secondo le modalita' e procedure definite con il  decreto
di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. 
    2. Gli enti di area vasta e le citta'  metropolitane  individuano
il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio  delle
loro  funzioni   fondamentali,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    3.  Le  leggi  regionali  riallocano  le  funzioni   di   polizia
amministrativa  locale  e  il  relativo  personale  nell'ambito   dei
processi di riordino delle  funzioni  provinciali  in  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. 
    4. Il personale non individuato o non  riallocato,  entro  il  31
ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e  3,  e'  trasferito  ai  comuni,
singoli o associati, con le modalita' di cui al comma 1.  Nelle  more
dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli  enti  di
area vasta e le citta' metropolitane  concordano  con  i  comuni  del
territorio,  singoli  o  associati,  le  modalita'   di   avvalimento
immediato  del  personale  da  trasferire  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    5. Il transito del personale di cui al comma 1  nei  ruoli  degli
enti locali avviene nei limiti della relativa  dotazione  organica  e
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga
alle vigenti disposizioni in materia di  limitazioni  alle  spese  ed
alle assunzioni di personale, garantendo  comunque  il  rispetto  del
patto di  stabilita'  interno  nell'esercizio  di  riferimento  e  la
sostenibilita' di bilancio. Si applica quanto previsto  dall'articolo
4, comma 1. 
    6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente
articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle
relative  assunzioni,  di  reclutare   personale   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale per lo  svolgimento  di  funzioni  di  polizia
locale.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni  di  personale  a   tempo
determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore  della
relativa legge di conversione, per  lo  svolgimento  di  funzioni  di
polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente
stagionale e  comunque  per  periodi  non  superiori  a  cinque  mesi
nell'anno solare, non prorogabili. 
    7. Le disposizioni del presente articolo sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti  e
con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 
 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art.  5-bis  (Proroga  dell'impiego   del   personale   militare
appartenente alle Forze armate). - 1. Al fine di  corrispondere  alle
contingenti  esigenze  di  sicurezza  che   rendono   necessaria   la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e  75,
del  decreto-legge  1º  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in  relazione
alle  straordinarie  esigenze  di   prevenzione   e   contrasto   del
terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, puo' essere prorogato fino  al  31
dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unita',  in
relazione alle esigenze  di  cui  al  primo  e  secondo  periodo  del
medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.
125. L'impiego del predetto  contingente  e'  consentito  nei  limiti
della spesa autorizzata ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
    2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di
42.446.841  euro  per  l'anno  2015  con  specifica  destinazione  di
41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1  milioni
di euro per il personale di cui al  comma  75  dell'articolo  24  del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.  Al  relativo  onere,  pari  a
42.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della
corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,
del  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale e' versata
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnata  ai
pertinenti  programmi  degli  stati  di  previsione   del   Ministero
dell'interno e del Ministero della difesa». 
 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, le parole: «il periodo di commissariamento  risulta
scaduto da non piu' di un anno,» sono sostituite dalle seguenti:  «il
periodo di commissariamento risulta scaduto da non piu'  di  diciotto
mesi,»; 
      al comma 2, le parole: «dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 
 
    All'articolo 7: 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Per l'anno  2015,  le  risorse  derivanti  da  operazioni  di
rinegoziazione  di  mutui   nonche'   dal   riacquisto   dei   titoli
obbligazionari  emessi   possono   essere   utilizzate   dagli   enti
territoriali senza vincoli di destinazione»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo  e'
inserito il seguente: "Negli  enti  locali  il  predetto  termine  e'
esteso a quattro anni"»; 
    al comma 5, le parole:  «Per  i  comuni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per gli enti territoriali»; 
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo
il comma 569 e' inserito il seguente: "569-bis.  Le  disposizioni  di
cui al comma 569, relativamente alla cessazione della  partecipazione
societaria  non  alienata  entro  il   termine   ivi   indicato,   si
interpretano nel senso che esse non si applicano agli  enti  che,  ai
sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014,
n.  190,  abbiano  mantenuto  la  propria  partecipazione,   mediante
approvazione di apposito piano  operativo  di  razionalizzazione,  in
societa'  ed  altri  organismi  aventi  per  oggetto   attivita'   di
produzione di beni e servizi indispensabili  al  perseguimento  delle
proprie finalita' istituzionali, anche solo limitatamente  ad  alcune
attivita'  o  rami  d'impresa,   e   che   la   competenza   relativa
all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione
societaria  appartiene,  in  ogni  caso,  all'assemblea   dei   soci.
Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni
alle societa' oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con
le  determinazioni  assunte  e  contenute  nel  piano  operativo   di
razionalizzazione e' nulla ed inefficace"»; 
    dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
    «9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate  ai
sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i  fini  di
cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province
autonome di Trento e di  Bolzano,  per  portare  a  conoscenza  degli
intestatari  catastali  le  nuove  rendite  di  particelle  catastali
coinvolte  in  interventi  di  miglioramento   della   rappresentanza
cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono
utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio  di  cui
e' data notizia nel Bollettino ufficiale  della  regione  e  mediante
altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi
quelli telematici. 
    9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri  di
raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti
di destino, nonche' per l'idonea classificazione dei  rifiuti,  nelle
more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di  specifici
criteri  per  l'attribuzione  ai  rifiuti  della  caratteristica   di
pericolo HP 14 "ecotossico",  tale  caratteristica  viene  attribuita
secondo le  modalita'  dell'Accordo  europeo  relativo  al  trasporto
internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9
- M6 e M7. 
    9-quater.  Il  comune  di   Milano,   per   le   opere   inserite
nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  123  del  28
maggio 2013, per far  fronte  a  particolari  esigenze  impreviste  e
variazioni venutesi a manifestare nell'ambito  dell'esecuzione  delle
opere,  e'  autorizzato  ad  utilizzare  l'importo  complessivo   dei
contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di  gara.  Le
somme assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233" dall'Allegato
1 del citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B  del  medesimo  intervento
dall'articolo  13  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014
sono  da  intendersi  integralmente   e   indistintamente   assegnate
all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233". 
    9-quinquies. Al fine di dare compiuta attuazione al  processo  di
riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7  aprile
2014, n. 56, le regioni che, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  95,
della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato
ovvero non provvedano entro il 31  ottobre  2015  a  dare  attuazione
all'accordo sancito  tra  Stato  e  regioni  in  sede  di  Conferenza
unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle
relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre
per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile  per  gli  anni  successivi,  a
ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo  territorio,
le somme corrispondenti  alle  spese  sostenute  dalle  medesime  per
l'esercizio delle funzioni non fondamentali,  come  quantificate,  su
base annuale, con decreto del Ministro per gli affari  regionali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento  da  parte  delle
regioni non e' piu' dovuto dalla data di  effettivo  esercizio  della
funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale. 
    9-sexies. All'articolo 1, comma  122,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, le parole: «alla  data  del  30  settembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge». 
    9-septies.  Il  Fondo  integrativo  dell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e  superstiti  a  favore
del personale dipendente dalle aziende private del gas  (Fondo  Gas),
di  cui  alla  legge  6  dicembre  1971,  n.   1084,   e   successive
modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale
data cessa ogni contribuzione al Fondo  Gas  e  non  viene  liquidata
nessuna nuova prestazione. 
    9-octies. Dal 1º dicembre 2015, e'  istituita  presso  l'INPS  la
Gestione ad esaurimento del  Fondo  Gas  che  subentra  nei  rapporti
attivi e passivi gia' in capo al soppresso Fondo Gas.  Il  patrimonio
della Gestione e' integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies
e mediante la riserva di legge accertata alla data  del  30  novembre
2015. 
    9-novies.  Gli  oneri  riguardanti  i  trattamenti  pensionistici
integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai
superstiti derivanti dai  predetti  trattamenti  integrativi  sono  a
carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies. 
    9-decies. Per la copertura degli oneri  relativi  ai  trattamenti
pensionistici integrativi in essere all'atto della  soppressione  del
Fondo Gas e' stabilito un contributo  straordinario  pari  a  351.646
euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro  per  il
2017, 3.037.071 euro per il  2018,  1.831.941  euro  per  il  2019  e
110.145 euro per il 2020 a carico dei datori  di  lavoro  di  cui  al
comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri  per
la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri  relativi
al contributo straordinario,  nonche'  i  tempi  e  le  modalita'  di
corresponsione del contributo all'INPS. 
    9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione
volontaria della contribuzione, che alla data del  30  novembre  2015
non maturano il diritto al trattamento pensionistico  integrativo  da
parte del soppresso Fondo Gas, e' posto a carico dei datori di lavoro
un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al  Fondo
integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato  alla
frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo
al medesimo Fondo integrativo di cui al comma  9-septies  per  l'anno
2014, che puo' essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato
a previdenza complementare.  In  quest'ultimo  caso,  ai  fini  della
determinazione dell'anzianita'  necessaria  per  la  richiesta  delle
prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, e' considerata utile la data  di  iscrizione  al  Fondo
Gas. 
    9-duodecies.  Gli  importi  di  cui  al  comma  9-undecies   sono
destinati con le seguenti modalita': 
      a) adesione, con  dichiarazione  di  volonta'  espressa  ovvero
decorsi sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, mediante il  sistema  del  silenzio
assenso, al fondo di  previdenza  complementare  di  riferimento  del
settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale  ipotesi,
a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione  del  Fondo
Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore  o
ad altro fondo il suddetto importo in 240  quote  mensili  di  uguale
misura, che vengono accreditate  nelle  posizioni  individuali  degli
iscritti. In caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  l'importo
residuo sara' conferito  al  fondo  di  previdenza  complementare  in
un'unica soluzione. Tale conferimento,  in  caso  di  cessazione  del
rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, e'
a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o  totale
dell'azienda,  di  sua  trasformazione,  di  altre  operazioni  sulla
struttura  dell'assetto  societario  che   comunque   comportino   la
prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di  passaggio  diretto
nell'ambito dello stesso gruppo,  l'importo  residuo  e'  versato  al
fondo di previdenza complementare  dell'azienda  subentrante  con  le
modalita' previste alla presente lettera. Sugli importi di  cui  alla
presente lettera si applica il  contributo  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252; 
      b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  ad  un
fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro
accantonano l'importo calcolato con le stesse modalita' previste alla
lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto  di
lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le  modalita'
previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo
aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla
chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a  quel  momento
sono  liquidate  secondo  le  modalita'  previste  alla  lettera  a),
comunque all'atto di risoluzione del rapporto  di  lavoro;  dal  mese
successivo a detta adesione  il  datore  di  lavoro  versa  la  quota
rimanente  nella  posizione  individuale  del  fondo  di   previdenza
complementare, secondo quanto indicato alla lettera a). 
    9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno
dall'inizio della  rateizzazione,  gli  importi  residui  non  ancora
conferiti al fondo o accantonati presso le  aziende  sono  maggiorati
nella misura del 10 per cento, a titolo  forfetario  di  interessi  e
rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per
pensionamento  durante  i  primi  cinque   anni   dall'inizio   della
rateizzazione, l'importo residuo e' rivalutato nella  misura  del  30
per cento. Alle predette  rivalutazioni  si  applica  il  trattamento
fiscale  previsto  per  le  rivalutazioni  del  trattamento  di  fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. 
    9-quaterdecies.  Dall'attuazione  dei  commi   da   9-septies   a
9-terdecies, tenuto conto del  contributo  straordinario  di  cui  al
comma 9-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
    9-quinquiesdecies. L'INPS provvede al monitoraggio  delle  minori
entrate  contributive  e   delle   minori   spese   per   prestazioni
pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da  9-septies  a
9-quaterdecies. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza
del  contributo  straordinario  di  cui  al  comma  9-decies  per  la
copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
dello sviluppo economico e con il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  si  provvede   alla   rideterminazione   dell'entita'   del
contributo straordinario, dei criteri di  ripartizione  dello  stesso
tra i datori di lavoro,  nonche'  dei  tempi  e  delle  modalita'  di
corresponsione del contributo straordinario all'INPS. 
    9-sexiesdecies. In considerazione  delle  particolari  condizioni
geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito  degli
effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio  dei  franchi
svizzeri, per l'anno  2015,  e'  attribuito  al  medesimo  comune  un
contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle  risorse  di  cui  ai
commi 1 e 2 dell'articolo 8  non  richieste  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano  alla  data  del  30  giugno
2015, ai sensi del comma 2  dell'articolo  8.  Le  somme  di  cui  al
periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di  cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e
successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto  di  stabilita'
interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a  109.120
euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro
a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
    9-septiesdecies. In  previsione  dell'adozione  della  disciplina
relativa alle concessioni  demaniali  marittime,  le  regioni,  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  operano  una  ricognizione  delle
rispettive  fasce  costiere,  finalizzata  anche  alla  proposta   di
revisione organica delle zone  di  demanio  marittimo  ricadenti  nei
propri territori.  La  proposta  di  delimitazione  e'  inoltrata  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  all'Agenzia
del demanio, che nei  centoventi  giorni  successivi  al  ricevimento
della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza,  i
procedimenti previsti  dagli  articoli  32  e  35  del  codice  della
navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi. 
    9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di  demanio  marittimo
per   finalita'   diverse   da   quelle   turistico-ricreative,    di
cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31  dicembre
2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al
comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016». 
 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis (Assicurazione degli amministratori locali e rimborso
delle spese legali). - 1. All'articolo 86  del  testo  unico  di  cui
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 e'  sostituito
dal seguente: 
    "5. Gli enti locali di cui  all'articolo  2  del  presente  testo
unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  possono
assicurare  i  propri  amministratori  contro  i  rischi  conseguenti
all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per
gli amministratori locali e'  ammissibile,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica,  nel  limite  massimo  dei  parametri
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del  procedimento  con
sentenza di assoluzione  o  di  emanazione  di  un  provvedimento  di
archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: 
      a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; 
      b) presenza di nesso causale tra funzioni  esercitate  e  fatti
giuridicamente rilevanti; 
      c) assenza di dolo o colpa grave"». 
 
    All'articolo 8: 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, puo' presentare al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza
di accesso ad anticipazione di liquidita', nel limite massimo  di  20
milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento  di  debiti
certi  liquidi  ed  esigibili  al   31   dicembre   2014,   derivanti
dall'incorporazione  dell'Istituto  nazionale  di  economia   agraria
(INEA). Per le finalita' di cui al presente  comma,  e'  autorizzato,
per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte  in  conto  residui,
per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali del  Fondo  di  cui  al  comma  10  dell'articolo  1  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
    4-ter. All'erogazione della  somma  di  cui  al  comma  4-bis  si
provvede a seguito: 
      a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-bis
di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili  al
31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue  di  copertura  annuale
del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita'  maggiorata   degli
interessi, verificate da  apposito  tavolo  tecnico  cui  partecipano
l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
      b)  della  sottoscrizione  di  un  apposito  contratto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  del  tesoro,
nel quale sono definite le modalita'  di  erogazione  e  di  rimborso
delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore  a
trenta anni, prevedendo altresi',  qualora  l'ente  non  adempia  nei
termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia  le  modalita'
di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.  Il  tasso
di interesse a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato  dei
buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione. 
    4-quater.  In  caso  di   mancato   rimborso   dell'anticipazione
maggiorata  degli  interessi,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a trattenere la relativa quota parte a  valere
sull'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni  caso,  sulle
somme  a  qualunque  titolo  dovute  dallo  Stato  all'ente,  fino  a
concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione
del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente  destinati
al rimborso dell'anticipazione»; 
      al comma 10, primo periodo, dopo le  parole:  «530  milioni  di
euro» sono aggiunte le seguenti: «, di cui una  quota  pari  a  472,5
milioni di euro e' ripartita in proporzione alle somme attribuite  ai
sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
novembre 2014, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  271  del  21  novembre   2014,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
la restante quota e'  ripartita  tenendo  conto  della  verifica  del
gettito  per  l'anno  2014  derivante  dalle  disposizioni   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»; 
    dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
    «13-bis.  Per  l'anno  2015  il  pagamento   della   prima   rata
dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al  comma
5 dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro  il
termine del 30 ottobre 2015. 
    13-ter. In relazione alla necessita' di sopperire alle specifiche
straordinarie esigenze  finanziarie  della  citta'  metropolitana  di
Milano e delle province, nel 2015  e'  attribuito  alle  medesime  un
contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati
alla citta' metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto
comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non  sono  considerate
tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai  fini
del patto di  stabilita'  interno.  Il  Ministero  dell'interno,  con
proprio  decreto,  distribuisce  entro  il  30  settembre   2015   il
contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole  province  che
nel 2015 utilizzano integralmente  la  quota  libera  dell'avanzo  di
amministrazione e  che  hanno  massimizzato  tutte  le  aliquote.  Il
contributo  e'  distribuito  in  misura  proporzionale  alle  risorse
necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015  l'equilibrio
di parte corrente. A tal fine le  province  comunicano  al  Ministero
dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse  di
cui  necessitano  per  conseguire  l'equilibrio  di  parte  corrente,
considerando l'integrale utilizzo della quota libera  dell'avanzo  di
amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote. 
    13-quater.  Per   le   esigenze   relative   all'assistenza   per
l'autonomia e la comunicazione personale degli  alunni  con  handicap
fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze  di  cui  all'articolo  139,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,
e' attribuito alle province e alle citta' metropolitane un contributo
di 30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse  di  cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste  dalle  regioni  e
dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015,  ai  sensi  del
predetto comma 2. Il contributo di cui al periodo precedente  non  e'
considerato tra le entrate finali di cui all'articolo  31,  comma  3,
della legge 12 novembre 2011, n.  183,  e  successive  modificazioni,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, si provvede al relativo riparto tra le province e le  citta'
metropolitane. 
    13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 13-ter e  13-quater,
pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588  euro  per  l'anno
2017 e a 1.418.219 euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
    13-sexies. All'articolo 60, comma 3, del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: "La causa di ineleggibilita'  prevista  nel  numero
12) non ha effetto nei confronti del  sindaco  in  caso  di  elezioni
contestuali nel comune nel quale l'interessato e' gia' in carica e in
quello nel quale intende candidarsi". 
    13-septies.  Le  risorse  di  cui  al  comma  16,   lettera   c),
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio
pubblico  relativi  al  contratto  di  servizio  stipulato  all'esito
dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di
gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali
ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i
costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi  di  servizio
pubblico individuati dallo stesso contratto. 
    13-octies. Per l'anno 2015, anche al  fine  di  tener  conto  del
minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche  della
disciplina della riscossione dell'IRPEF, e' attribuito alla  medesima
Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle
risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste  dalle  regioni  e  dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo
comma 2. 
    13-novies. Agli oneri  derivanti  dal  comma  13-octies,  pari  a
2.728.000 euro per l'anno 2016, a 2.653.796 euro per l'anno 2017 e  a
2.578.580 euro a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui. 
    13-decies. Al fine di consentire l'attuazione delle  disposizioni
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  per  le
annualita' 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta
ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione  siciliana,  di
cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455,  convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  2,  e'  effettuata,
fermo restando quanto disposto dal  comma  13-undecies  del  presente
articolo, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte  della
struttura di gestione individuata dal regolamento di cui  al  decreto
del Ministro delle finanze  22  maggio  1998,  n.  183,  nell'importo
indicato, al fine della copertura per il bilancio  dello  Stato,  dal
comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite  alla
Regione  siciliana  con  le  modalita'  stabilite  dal  decreto   del
direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24  dicembre  2013.  Per  l'anno  2014,
l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili
sulla contabilita' speciale n.  1778  "Agenzia  Entrate  -  fondi  di
bilancio". 
    13-undecies. Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l'accertamento
del gettito effettivo spettante alla Regione siciliana, in attuazione
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine
di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da  parte
della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato. 
    13-duodecies. Nell'ambito delle risorse gia' iscritte in bilancio
al capitolo 2862 di cui  al  programma  "Federalismo"  relativo  alla
missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali"  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre
2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015  e  a
384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 e'  attribuita,  mediante
iscrizione su apposito  capitolo  di  spesa  del  medesimo  stato  di
previsione,  alle  regioni  e  alle  province  autonome  al  fine  di
compensare  le  minori  entrate  per  effetto  della   manovrabilita'
disposta  dalle  stesse,  applicata  alla  minore   base   imponibile
derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le regioni  e
le province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
e' approvato entro  il  30  settembre  2015  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio». 
 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
    «Art. 8-bis (Disposizioni concernenti la regione Valle  d'Aosta).
- 1. Al fine di assicurare il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'accordo
sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e  delle
finanze e il presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo  del
patto di stabilita' interno della regione Valle  d'Aosta  di  cui  al
comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, e' determinato in 701,242 milioni  di  euro
per l'anno 2015. Al relativo onere, pari a euro 60 milioni per l'anno
2015  in  termini  di  indebitamento  netto,  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni. 
    2. La regione Valle d'Aosta  subentra  allo  Stato  nei  rapporti
attivi e passivi  connessi  all'erogazione  da  parte  di  Trenitalia
S.p.A.  dei  servizi  di  trasporto  ferroviari  locali   nell'ambito
regionale, assumendosene integralmente gli oneri a decorrere  dal  1º
gennaio 2011, al netto di quanto gia' erogato dallo  Stato  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Per le finalita'
di cui al periodo precedente  e  a  compensazione  della  perdita  di
gettito subita  dalla  regione  Valle  d'Aosta  nella  determinazione
dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)  e  b),  della
legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima regione  e'  attribuito
un trasferimento di 120 milioni di euro per  l'anno  2015  aggiuntivo
rispetto a quanto gia' stabilito dall'articolo 1,  comma  525,  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8
del presente decreto non richieste dalle  regioni  e  dalle  province
autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2. 
    3. Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal
comma 2, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, a 1.592.279 euro  per
l'anno 2017 e  a  1.547.148  euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
anche in conto residui». 
 
    All'articolo 9: 
      al comma 5, le parole: «e della quota del  disavanzo  formatosi
nell'esercizio 2014» e le parole: «La quota del  disavanzo  formatosi
nel  2014  e'  interamente  applicata   all'esercizio   2015.»   sono
soppresse; 
    dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
    «9-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del  decreto-legge  30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in  caso  di
locazione finanziaria il soggetto tenuto  al  pagamento  della  tassa
automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la
responsabilita'  solidale  della  societa'  di  leasing  solo   nella
particolare ipotesi in cui questa  abbia  provveduto,  in  base  alle
modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in
luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i  periodi  compresi
nella durata del contratto di locazione finanziaria. 
    9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma
3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica  sono
determinati  in  ogni  caso  in  relazione  al  luogo  di   residenza
dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo". 
    9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della
legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma  9-ter  del  presente
articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza  del  termine
utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto»; 
      al comma 11 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
Governo presenta alle Camere entro il 30  giugno  di  ogni  anno  una
relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei  commi  377  e
378 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sulle
erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione  e  sullo  stato  di
eventuali contenziosi pregressi e in essere»; 
    dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
    «11-bis. Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che
opera senza scopo di  lucro  ed  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  persone
giuridiche pubbliche o private che  svolgono  attivita'  nel  settore
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  secondo  quanto
previsto dallo statuto del Consorzio medesimo. 
    11-ter. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e   le   altre   amministrazioni   consorziate   esercitano,
congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un  controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi,  previo  adeguamento,
ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo. 
    11-quater. I servizi informativi strumentali al funzionamento dei
soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti  direttamente
o per il tramite di enti, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati,  purche'
siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
      a) oltre l'80 per cento delle attivita' dell'ente e' effettuato
nello svolgimento dei compiti ad esso  affidati  dall'amministrazione
controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa; 
      b)  nella  persona  giuridica  controllata  non  vi  e'  alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme  di
partecipazione di capitali privati che  non  comportano  controllo  o
potere di veto e che non esercitano un'influenza  determinante  sulla
persona giuridica controllata; 
      c) le amministrazioni partecipanti  esercitano  su  tali  enti,
anche in maniera congiunta, un controllo analogo  a  quello  da  esse
esercitato sui propri servizi». 
 
    Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 9-bis (Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del
Servizio sanitario nazionale,  in  attuazione  delle  intese  sancite
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di  Bolzano).  -  1.  In  attuazione
della lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano in data 26 febbraio 2015  e  dell'intesa  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 2  luglio  2015,  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies. 
    Art. 9-ter (Razionalizzazione della spesa  per  beni  e  servizi,
dispositivi medici e farmaci). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni
intervenute in materia di  pagamento  dei  debiti  e  di  obbligo  di
fattura elettronica  di  cui,  rispettivamente,  al  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64,  e  al  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  e
tenuto conto della progressiva  attuazione  del  regolamento  recante
definizione degli standard qualitativi,  strutturali,  tecnologici  e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera  di  cui  all'intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  5  agosto
2014, al fine di garantire la realizzazione di  ulteriori  interventi
di razionalizzazione della spesa: 
      a) per l'acquisto dei beni e servizi  di  cui  alla  tabella  A
allegata  al  presente  decreto,  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione  dei
contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i  prezzi  unitari
di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto  a  quelli  contenuti
nei contratti in essere, e senza che  cio'  comporti  modifica  della
durata del contratto, al fine di conseguire  una  riduzione  su  base
annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere; 
      b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il  rispetto  del
tetto  di  spesa  regionale  per  l'acquisto  di  dispositivi  medici
fissato,   coerentemente   con   la   composizione   pubblico-privata
dell'offerta, con accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015  e  da  aggiornare
con cadenza biennale, fermo restando  il  tetto  di  spesa  nazionale
fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio  sanitario  nazionale
sono tenuti  a  proporre  ai  fornitori  di  dispositivi  medici  una
rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre
i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di  acquisto,  rispetto  a
quelli contenuti nei contratti in essere,  senza  che  cio'  comporti
modifica della durata del contratto stesso. 
    2. Le disposizioni  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1  si
applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi  di  cui
alla  tabella  A  allegata  al  presente  decreto,   previsti   dalle
concessioni di lavori pubblici,  dalla  finanza  di  progetto,  dalla
locazione  finanziaria  di  opere  pubbliche  e  dal   contratto   di
disponibilita',  di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli   142   e
seguenti, 153, 160-bis  e  160-ter  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma
8, del predetto decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  la
rinegoziazione  delle  condizioni  contrattuali   non   comporta   la
revisione del piano economico finanziario dell'opera, fatta salva  la
possibilita' per il concessionario di recedere dal contratto; in tale
ipotesi si applica quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. 
    3. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alla
lettera b) del comma 1, e nelle more dell'individuazione  dei  prezzi
di riferimento da parte dell'Autorita' nazionale  anticorruzione,  il
Ministero della salute mette a disposizione delle  regioni  i  prezzi
unitari dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo
sanitario ai sensi del decreto del Ministro della  salute  11  giugno
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010. 
    4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei  casi  di
cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine  di  trenta  giorni
dalla trasmissione della proposta in ordine ai  prezzi  o  ai  volumi
come individuati  ai  sensi  del  comma  1,  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale hanno  diritto  di  recedere  dal  contratto,  in
deroga all'articolo 1671 del  codice  civile,  senza  alcun  onere  a
carico degli stessi. E' fatta salva  la  facolta'  del  fornitore  di
recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione  della
manifestazione di volonta' di  operare  la  riduzione,  senza  alcuna
penalita'  da  recesso  verso  l'amministrazione.   Il   recesso   e'
comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. 
    5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111,  e  successive  modificazioni,  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale che  abbiano  risolto  il  contratto  ai
sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata  o  aziendale,  possono,  al  fine  di  assicurare
comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi  indispensabili  per
garantire l'attivita' gestionale  e  assistenziale,  stipulare  nuovi
contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre  regioni,  o
tramite  affidamento  diretto  a  condizioni  piu'   convenienti   in
ampliamento di  contratto  stipulato,  mediante  gare  di  appalto  o
forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o  da
altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi,
previo consenso del nuovo esecutore. 
    6.  Ferma  restando  la  trasmissione,  da  parte  delle  aziende
fornitrici di  dispositivi  medici,  delle  fatture  elettroniche  al
Sistema di interscambio (SDI), ai  fini  del  successivo  invio  alle
amministrazioni  destinatarie  secondo  le  regole  definite  con  il
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 3 aprile 2013, n. 55, ed  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato in applicazione dell'articolo  7-bis,  comma  3,
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  le  informazioni
concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi
medici acquistati dalle strutture pubbliche  del  Servizio  sanitario
nazionale sono trasmesse mensilmente dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze al Ministero della salute. Le predette  fatture  devono
riportare il codice di repertorio di  cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 2010. Con successivo  protocollo  d'intesa  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e  il  Ministero  della
salute sono definiti: 
      a) i  criteri  di  individuazione  delle  fatture  elettroniche
riguardanti dispositivi medici acquistati dalle  strutture  pubbliche
del Servizio sanitario nazionale; 
      b) le modalita' operative di trasmissione mensile dei dati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute; 
      c) la data a partire dalla quale sara' attivato il servizio  di
trasmissione mensile. 
    7. Presso il Ministero della salute e' istituito, senza  nuovi  o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  l'Osservatorio
nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di  supportare
e monitorare le stazioni appaltanti  e  verificare  la  coerenza  dei
prezzi a base d'asta  rispetto  ai  prezzi  di  riferimento  definiti
dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione   o   ai   prezzi   unitari
disponibili  nel  flusso  consumi  del  nuovo   sistema   informativo
sanitario. 
    8. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  30
settembre di ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui
al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi  medici,  sulla
base dei dati di consuntivo relativi  all'anno  precedente,  rilevati
dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli  di  rilevazione
economica consolidati regionali CE, di cui al  decreto  del  Ministro
della salute 15 giugno 2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  salvo  conguaglio
da certificare con il decreto  da  adottare  entro  il  30  settembre
dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno  di
riferimento. 
    9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al
comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi  previsto,  e'
posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una
quota complessiva pari al 40 per cento  nell'anno  2015,  al  45  per
cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a  decorrere  dall'anno  2017.
Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote  di  ripiano
in misura pari all'incidenza percentuale del  proprio  fatturato  sul
totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico  del
Servizio sanitario regionale. Le modalita'  procedurali  del  ripiano
sono definite, su proposta del Ministero della salute,  con  apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
    10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
come modificato dall'articolo 1, comma 585, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Disposizioni
dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente  compatibile
dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale"; 
      b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
    "1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le  procedure  di
rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione  del
prezzo di rimborso dei medicinali a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale,    nell'ambito    di    raggruppamenti    di    medicinali
terapeuticamente  assimilabili,  individuati  sulla  base  dei   dati
relativi  al  2014  dell'Osservatorio  nazionale   sull'impiego   dei
medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto  scaduto  da
quelli  ancora  soggetti  a  tutela  brevettuale,   autorizzati   con
indicazioni comprese  nella  medesima  area  terapeutica,  aventi  il
medesimo regime di rimborsabilita'  nonche'  il  medesimo  regime  di
fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite  l'accordo  negoziale  con
l'AIFA, potra'  ripartire,  tra  i  propri  medicinali  inseriti  nei
raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a
carico  del   Servizio   sanitario   nazionale   attesa,   attraverso
l'applicazione selettiva di riduzioni  del  prezzo  di  rimborso.  Il
risparmio  atteso  in  favore  del   Servizio   sanitario   nazionale
attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica e' dato dalla
sommatoria del valore  differenziale  tra  il  prezzo  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di  cui  l'azienda
e' titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili
e il  prezzo  piu'  basso  tra  tutte  le  confezioni  autorizzate  e
commercializzate che consentono la medesima intensita' di trattamento
a parita' di dosi  definite  giornaliere  (DDD)  moltiplicato  per  i
corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di  mancato
accordo, totale o  parziale,  l'AIFA  propone  la  restituzione  alle
regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare
con le modalita' di versamento gia' consentite ai sensi dell'articolo
1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  fino
a concorrenza  dell'ammontare  della  riduzione  attesa  dall'azienda
stessa, ovvero la riclassificazione dei  medicinali  terapeuticamente
assimilabili di cui l'azienda e' titolare  con  l'attribuzione  della
fascia C di cui all'articolo 8, comma 10,  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537,  fino  a  concorrenza  dell'ammontare  della  riduzione
attesa dall'azienda stessa. 
    1-bis.  In  sede  di  periodico  aggiornamento   del   prontuario
farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai  sensi  di  legge
non possono essere classificati come farmaci a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla  data  di  scadenza
del  brevetto  o  del  certificato   di   protezione   complementare,
pubblicata dal Ministero dello  sviluppo  economico  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di legge". 
    11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  33  sono  inseriti  i
seguenti: 
    "33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio  attivo  di  un
medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante
procedura di contrattazione del  prezzo  relativa  ad  un  medicinale
biosimilare o  terapeuticamente  assimilabile,  l'Agenzia  avvia  una
nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma  33,
con  il  titolare  dell'autorizzazione  in  commercio  del   medesimo
medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale. 
    33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di  rimborso  da  parte  del
Servizio   sanitario   nazionale   dei    medicinali    soggetti    a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
presso l'Agenzia, i cui  benefici  rilevati,  decorsi  due  anni  dal
rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,   siano
risultati  inferiori  rispetto  a  quelli   individuati   nell'ambito
dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova  procedura
di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai
sensi del comma 33". 
    Art. 9-quater (Riduzione delle prestazioni inappropriate).  -  1.
Con decreto del Ministro  della  salute,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono individuate le condizioni  di  erogabilita'  e  le
indicazioni  di  appropriatezza  prescrittiva  delle  prestazioni  di
assistenza  specialistica  ambulatoriale,  di  cui  al  decreto   del
Ministro della sanita' 22  luglio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni. 
    2. Le  prestazioni  erogate  al  di  fuori  delle  condizioni  di
erogabilita' previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono
a totale carico dell'assistito. 
    3. Il medico deve specificare nella prescrizione le condizioni di
erogabilita' della prestazione o  le  indicazioni  di  appropriatezza
prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1. 
    4.   Gli   enti   del   Servizio   sanitario   nazionale   curano
l'informazione  e  l'aggiornamento   dei   medici   prescrittori   ed
effettuano i controlli necessari ad assicurare  che  la  prescrizione
delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni  di
cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1. 
    5. In caso di un comportamento  prescrittivo  non  conforme  alle
condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto
dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni  della
mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In  caso
di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente adotta
i provvedimenti di  competenza,  applicando  al  medico  prescrittore
dipendente  del  Servizio  sanitario  nazionale  una  riduzione   del
trattamento  economico  accessorio,  nel  rispetto  delle   procedure
previste dal  contratto  collettivo  nazionale  di  settore  e  dalla
legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, una riduzione,  mediante  le  procedure
previste dall'accordo  collettivo  nazionale  di  riferimento,  delle
quote  variabili  dell'accordo  collettivo  nazionale  di  lavoro   e
dell'accordo integrativo regionale. 
    6. La mancata adozione da parte dell'ente del Servizio  sanitario
nazionale dei provvedimenti di competenza nei  confronti  del  medico
prescrittore comporta la responsabilita' del direttore generale ed e'
valutata  ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli   obiettivi
assegnati al medesimo dalla regione. 
    7. Le  regioni  o  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
ridefiniscono  i  tetti  di  spesa  annui  degli  erogatori   privati
accreditati  delle   prestazioni   di   specialistica   ambulatoriale
interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni  di  cui
al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi  contratti.
Per l'anno  2015  le  regioni  o  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in  modo  da
ridurre  la  spesa  per  l'assistenza   specialistica   ambulatoriale
complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del
valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014. 
    8.  Ai  sensi  di  quanto  convenuto  al  punto  B.2,  comma   1,
dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  in
data 2 luglio  2015,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da
adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati   i   criteri   di   appropriatezza   dei   ricoveri   di
riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione  clinica
del ricovero  con  la  tipologia  di  evento  acuto,  della  distanza
temporale tra il ricovero  e  l'evento  acuto  e,  nei  ricoveri  non
conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica. 
    9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari  e  diurni
non  conformi  ai  criteri  di  appropriatezza  di  cui  al   decreto
ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello  regionale,
e' applicata una riduzione  pari  al  50  per  cento  della  relativa
tariffa fissata  dalla  regione  ovvero,  se  di  minor  importo,  e'
applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di
riabilitazione    estensiva    presso     strutture     riabilitative
extraospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per  tutti  i  ricoveri
ordinari   di   riabilitazione,    clinicamente    appropriati,    la
remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna  dell'allegato
2 al decreto del Ministro della salute 18  ottobre  2012,  pubblicato
nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  23  del  28
gennaio  2013,  e'  ridotta  del  60  per  cento  per   le   giornate
oltre-soglia. 
    Art.   9-quinquies   (Rideterminazione   dei   fondi    per    la
contrattazione integrativa  del  personale  dipendente  del  Servizio
sanitario nazionale). - 1.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  in
presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto  degli  standard
ospedalieri,  l'ammontare   complessivo   delle   risorse   destinate
annualmente   al   trattamento   accessorio    del    personale    e'
permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento
accessorio derivanti dalla diminuzione  delle  strutture  operata  in
attuazione di detti processi di riorganizzazione. 
    Art. 9-sexies (Potenziamento del  monitoraggio  sull'acquisto  di
beni e servizi da parte  del  Servizio  sanitario  nazionale).  -  1.
All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla lettera d), all'ultimo periodo, le  parole:  "Autorita'
per la  vigilanza  sui  contratti  pubblici"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Autorita' nazionale anticorruzione"  ed  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "Le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  mettono  a  disposizione   della   CONSIP   e
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, secondo modalita' condivise,
tutte  le  informazioni  necessarie  alla   verifica   del   predetto
adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle  centrali  di
committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con  riferimento  alle
convenzioni e  alle  ulteriori  forme  di  acquisto  praticate  dalle
medesime centrali regionali"; 
      b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    "d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo  della
lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica  degli  adempimenti  di
cui all'articolo 12  dell'intesa  Stato-Regioni  del  23  marzo  2005
effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale  del  rispetto
dell'adempimento di cui alla medesima lettera d)". 
    Art. 9-septies (Rideterminazione del livello di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale). - 1. Ai fini del  conseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46,  comma  6,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni,  e  in
attuazione di quanto stabilito dalla lettera E.  dell'intesa  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio  2015
e dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 2 luglio 2015, nonche' dagli articoli da 9-bis  a  9-sexies  del
presente decreto, il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre lo Stato, come  stabilito  dall'articolo  1,
comma  556,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e'  ridotto
dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015. 
    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  al
fine di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza,  possono
comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma
1 anche adottando misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio
del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario. 
    3. Al fine di tener conto della  riduzione  del  Fondo  sanitario
nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro
a decorrere dall'anno 2015, il  contributo  di  cui  all'articolo  1,
commi 400, 401 e 403, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e'
rideterminato, per la Regione siciliana, in  174.361,73  migliaia  di
euro. 
    4.   Al   fine   di   tener   conto   degli   effetti    prodotti
dall'applicazione dell'articolo 46, comma  6,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno  2014,  n.  89,  e  successive  modificazioni,  sul  patto  di
stabilita' della regione Friuli Venezia Giulia, il contributo di  cui
all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, e' rideterminato, per  la  regione  Friuli  Venezia  Giulia,  in
38.168,24 migliaia di euro in termini di indebitamento netto. 
    Art. 9-octies (Clausola di salvaguardia per le regioni a  statuto
speciale e le province autonome). - 1. Le regioni a statuto  speciale
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  concorrono  al
conseguimento degli obiettivi  di  cui  dagli  articoli  da  9-bis  a
9-septies del presente decreto  secondo  le  procedure  previste  dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. 
    Art. 9-novies (Potenziamento delle  misure  di  sorveglianza  dei
livelli dei controlli  di  profilassi  internazionale  del  Ministero
della salute). - 1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo  1,
comma 599, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ferme restando  le
autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche
allo  scopo  di  fronteggiare   le   emergenze   sanitarie   relative
all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto  in
area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza  di
cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di  Expo
2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016,  e'  autorizzato  ad
effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2015 e  di
2.341.140 euro a decorrere dall'anno 2016. 
    2. Al fine di potenziare l'attivita' di programmazione  sanitaria
e  di  monitoraggio  del  Ministero  della  salute,  e'   autorizzata
l'ulteriore spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui  all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791,
e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1º  febbraio  1989,  n.
37. 
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  3.500.000
euro per l'anno 2015 e a 3.465.140 euro annui a  decorrere  dall'anno
2016,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
    Art.  9-decies   (Programma   per   il   Giubileo   straordinario
2015-2016). - 1. Al fine di consentire alla regione Lazio di  attuare
il programma per  il  Giubileo  straordinario  del  2015-2016  e,  in
particolare, per fronteggiare le  esigenze  sanitarie  connesse  alla
grande affluenza di persone, e' autorizzato, a favore della  medesima
regione, un contributo di euro 33.512.338 per l'anno 2016,  a  valere
sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11  marzo  1988,  n.
67, e  successive  modificazioni.  A  tali  fini,  la  regione  Lazio
presenta al Ministero della salute il programma degli  interventi  da
realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole del Ministero
della salute di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  richiede  l'ammissione  a  finanziamento  di  ogni  singolo
intervento contenuto nel programma approvato. Per gli  interventi  da
eseguire l'erogazione  delle  risorse  e'  effettuata  per  stati  di
avanzamento lavori. 
    2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere
sanitario connesse al Giubileo straordinario del  2015-2016,  per  il
biennio 2015-2016, e' sospesa per gli  enti  del  Servizio  sanitario
della  regione  Lazio  l'applicazione  delle   limitazioni   di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato. 
    3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio  nazionale  per
il   Giubileo   straordinario   del   2015-2016   possono   usufruire
gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario  pari  a
50  euro  comprovato  da  idoneo  titolo,  di  eventuali  prestazioni
sanitarie erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio
sanitario nazionale ai sensi  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni.  In  caso  di  mancato
versamento del predetto contributo, i pellegrini  corrispondono,  per
le prestazioni ospedaliere erogate in  urgenza,  le  tariffe  vigenti
nella regione dove insiste la struttura ospedaliera. 
    4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3  i  pellegrini
provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria. 
    5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3
sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero della salute destinato al  rimborso
alle regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni
sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3. 
    6. Nel  caso  in  cui  le  richieste  di  rimborso  pervenute  al
Ministero della salute da parte delle regioni  per  l'erogazione  dei
servizi di cui al comma 3 eccedano le somme riassegnate sul  capitolo
di spesa destinato a tali rimborsi, ai  maggiori  oneri  si  provvede
mediante  specifico  vincolo  a  valere  sulle  risorse   finalizzate
all'attuazione dell'articolo 1, comma 34,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, per il biennio 2015-2016. 
    7. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    8. Le modalita' di attuazione dei commi 3, 4 e  5  sono  definite
con successivi provvedimenti del Ministero della salute. 
    Art. 9-undecies  (Disposizioni  in  ambito  sanitario  dirette  a
favorire la tempestivita' dei pagamenti). - 1. Al fine di  consentire
una corretta gestione di cassa e di  favorire  la  tempestivita'  dei
pagamenti, nelle more dell'espressione dell'intesa,  ai  sensi  delle
norme vigenti, da parte della Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  sulla   ripartizione   delle   disponibilita'   finanziarie
complessive  destinate  al  finanziamento  del   Servizio   sanitario
nazionale a cui concorre lo Stato, nonche' del  recepimento  di  tale
ripartizione con delibera del  CIPE,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, a valere su livello  del  finanziamento  del  Servizio
sanitario a  cui  concorre  lo  Stato,  e'  autorizzato  a  concedere
anticipazioni: 
      a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato  agli
Istituti zooprofilattici sperimentali e  al  finanziamento  destinato
alla medicina penitenziaria ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  283,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
      b)  agli  altri  enti  che   hanno   stabilmente   accesso   al
finanziamento  corrente  del  Servizio  sanitario  nazionale  a   cui
concorre lo Stato e per i quali non sia gia' previsto  uno  specifico
regime  di  anticipazione,  ovvero  non  siano  stabiliti   specifici
adempimenti o atti  preliminari  ai  fini  del  riconoscimento  delle
risorse. 
    2. L'anticipazione di cui al comma 1 e'  erogata  in  misura  non
superiore  all'80  per  cento  del   valore   stabilito   nell'ultima
ripartizione delle disponibilita' finanziarie approvata  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
    3. Al fine di consentire una corretta  gestione  di  cassa  e  di
favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more dell'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che  ripartisce  ed
assegna alle universita' le risorse  previste  per  il  finanziamento
della formazione dei medici specialisti, ai  sensi  dell'articolo  39
del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  e  successive
modificazioni,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a concedere anticipazioni alle universita', a valere  sul
livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non
superiore all'80 per cento del valore stabilito  nell'ultimo  riparto
disponibile approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    4. Nei  confronti  degli  enti  di  cui  ai  commi  1  e  3  sono
autorizzati in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti  per  gli  esercizi
successivi. 
    Art. 9-duodecies  (Organizzazione  e  funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco).  -  1.  Al  fine  di  consentire  il  corretto
svolgimento  delle  funzioni  attribuite  all'Agenzia  italiana   del
farmaco (AIFA), anche in relazione a quanto previsto dalla  legge  23
dicembre 2014, n. 190, nonche' di adeguare il numero  dei  dipendenti
agli standard delle altre agenzie regolatorie europee,  la  dotazione
organica dell'Agenzia e' determinata nel numero di 630 unita'. 
    2. Nel triennio  2016-2018,  nel  rispetto  della  programmazione
triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, al fine di favorire una  maggiore  e
piu'  ampia  valorizzazione  della  professionalita'  acquisita   dal
personale con contratto di lavoro a tempo  determinato  stipulato  ai
sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita'
di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nonche'  di  ogni  altra
procedura  per  l'assorbimento  del  personale   in   esubero   dalle
amministrazioni pubbliche e nel limite dei  posti  disponibili  nella
propria dotazione organica,  procedure  concorsuali,  per  titoli  ed
esami, per assunzioni a tempo indeterminato  di  personale,  con  una
riserva di posti non superiore al 50 per cento per il  personale  non
di ruolo che, alla data  di  pubblicazione  del  bando  di  concorso,
presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi,  presso  la
stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione,
negli anni 2016, 2017 e 2018, di non piu' di 80  unita'  per  ciascun
anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al  comma
1. L'Agenzia puo' prorogare, fino al  completamento  delle  procedure
concorsuali di cui al presente comma  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2017, in relazione  al  proprio  effettivo  fabbisogno,  nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente,  i
contratti di lavoro a  tempo  determinato  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2,  valutato
in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000  euro  per  il  2017,  in
13.750.000 euro per il 2018 e in  16.500.000  euro  a  decorrere  dal
2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti  di
cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e  all'articolo
17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto.
Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio  dell'Agenzia
e non potranno superare annualmente la  somma  necessaria  a  coprire
l'onere annuale derivante dall'assunzione del  personale  di  cui  al
comma  2.  A  copertura  dell'onere  relativo  a  ciascun   anno   di
riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura  pari  al  64,57
per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera  b),
e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura
pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10,
lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    4. Il Ministro della salute,  d'intesa  con  l'AIFA,  avvalendosi
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  assicura  il  monitoraggio  dell'onere  effettivo
derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate
di cui al comma 3. Nel  caso  in  cui  si  verifichino,  o  siano  in
procinto di verificarsi,  scostamenti  positivi  o  negativi  tra  il
suddetto onere e le maggiori entrate, il Ministro  della  salute,  su
proposta dell'AIFA, e' autorizzato a rimodulare con  proprio  decreto
gli incrementi delle tariffe e dei diritti  di  cui  alla  tabella  B
allegata al presente decreto. 
    5. Al comma 12  dell'articolo  158  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni,  il  primo  e  il
secondo periodo sono sostituiti dai  seguenti:  "Le  tariffe  vigenti
alla data del  1º  gennaio  2015  sono  aggiornate  con  decreto  del
Ministro della salute, sentita l'AIFA. Con  lo  stesso  decreto  sono
individuate, in  misura  che  tiene  conto  delle  affinita'  tra  le
prestazioni rese,  le  tariffe  relative  a  prestazioni  non  ancora
tariffate, nonche' tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in
analogia a quanto gia' previsto dall'articolo 17 del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili  alle
variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse
alla modifica del sito di produzione". 
    6. Il decreto del Ministro  della  salute  di  cui  al  comma  12
dell'articolo 158 del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,
come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' adottato  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  ed  e'  applicabile   dal   mese
successivo a quello della sua entrata in vigore». 
 
    All'articolo 10, comma 6,  al  primo  periodo,  le  parole:  «0,7
milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «2,7  milioni  di
euro» e, al secondo periodo,  le  parole:  «0,7  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «2,7
milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2017» e dopo le parole: «dalla legge 27 dicembre  2004,  n.
307» sono aggiunte le seguenti: «, e quanto a 2  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero». 
 
    All'articolo 11: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. I contratti tra  privati  stipulati  ai  sensi  dell'articolo
67-quater,  comma  8,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
devono contenere, a pena di nullita', le  informazioni  di  cui  alle
lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione
SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione  del
contratto, nonche' sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del
contratto, per il mancato rispetto dei tempi  di  cui  alla  predetta
lettera  e),  e  per   ulteriori   inadempimenti.   Ai   fini   della
certificazione antimafia di  cui  all'articolo  67-quater,  comma  8,
lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'  consentito  il
ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89  del  codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I  contributi
sono  corrisposti  sotto  condizione   risolutiva.   Il   committente
garantisce la  regolarita'  formale  dei  contratti  e  a  tale  fine
trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione,
copia della documentazione  ai  comuni  interessati  per  gli  idonei
controlli, fermi restando i controlli antimafia di  competenza  delle
prefetture - Uffici territoriali del Governo. Si  applica  l'articolo
76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "si applica nella misura del 50 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica  limitatamente
alle lettere a) e b) e si applica  nella  misura  del  50  per  cento
limitatamente alla lettera c)"»; 
      al comma 2, le parole: «Il progettista e»  sono  soppresse,  le
parole: «non possono» sono sostituite  dalle  seguenti:  «non  puo'»,
dopo la parola: «rapporti» e' inserita la seguente: «diretti » e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ne' rapporti di parentela con
il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale
fine il direttore dei lavori produce apposita  autocertificazione  al
committente, trasmettendone, altresi', copia  ai  comuni  interessati
per gli idonei controlli anche a campione»; 
      al comma 3, le parole: «purche' non in  corso  di  esecuzione,»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  ivi  compresi   i   contratti
preliminari,» e le parole: «entro 45 giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «prima
dell'approvazione della progettazione esecutiva»; 
      al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «conclusione lavori»
sono inserite le seguenti: «e di ripristino dell'agibilita' sismica»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Il termine per  l'inizio  dei  lavori  di  riparazione  o
ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle  penali,
inizia  a  decorrere,  indipendentemente  dal  reale  avviamento  del
cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione  del  contributo.
La data di fine lavori e' indicata nell'atto con cui  si  concede  il
contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a  amministratori
di condominio, rappresentanti  dei  consorzi,  procuratori  speciali,
rappresentanti  delle  parti   comuni   sono   sanzionati   con   una
decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e  frazione  di  mese  di
ritardo, del compenso complessivo loro spettante.  Il  direttore  dei
lavori,  entro  quindici  giorni   dall'avvenuta   comunicazione   di
maturazione dello stato di avanzamento dei  lavori  (SAL),  trasmette
gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro
sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello  degli  uffici
comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per  ogni  mese  e
frazione di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori  una
decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti  in  rapporto
all'entita' del SAL consegnato con  ritardo;  per  ogni  settimana  e
frazione di settimana di ritardo e'  applicata  al  beneficiario  una
decurtazione  del  2  per  cento  sulle  competenze  complessive.  Le
decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni,  previa
verifica della disponibilita' di cassa, devono nel termine massimo di
quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli
ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.  A  conclusione  dei
lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi  sono  stati
eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di  migliorie  o
altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore
di condominio, il  rappresentante  del  consorzio  o  il  commissario
certificano che i  lavori  relativi  alle  parti  comuni  sono  stati
contrattualizzati dal  committente  ed  accludono  le  quietanze  dei
pagamenti  effettuati  dagli  stessi.  Analoga  certificazione  viene
effettuata dal committente in relazione alle migliorie  o  interventi
difformi apportati sull'immobile  isolato  o  sulle  parti  esclusive
dello stesso se ricompreso in aggregato.  Quattro  mesi  prima  della
data presunta della fine dei lavori l'amministratore  di  condominio,
il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori
presentano domanda di allaccio ai  servizi.  Eventuali  ritardi  sono
sanzionati con una decurtazione del 2  per  cento  per  ogni  mese  e
frazione di mese del compenso complessivo loro spettante. Le societa'
fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In
caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro  500
al giorno, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa  ai
pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista  derivante
dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli
edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni»; 
      al comma 7, le parole: «e concordato preventivo» sono soppresse
ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La  disposizione  si
applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero
di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del  contratto
a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del  soggetto
esecutore dei lavori di riparazione o  ricostruzione  salvo  consenso
del committente»; 
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. Al fine di evitare che  la  presenza  di  edifici  diruti
possa rallentare o pregiudicare il rientro  della  popolazione  negli
altri  edifici  e  per  favorire  la  valorizzazione  urbanistica   e
funzionale  degli  immobili  ricadenti  nei  borghi   abruzzesi,   le
previsioni di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del  decreto-legge
22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, si  applicano  anche  ai  centri  storici  delle
frazioni del comune dell'Aquila e degli  altri  comuni  del  cratere,
limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino,
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, gia' oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di
contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile. 
    7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli
stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la
richiesta di eseguire i lavori  di  riparazione  o  ricostruzione  di
immobili privati danneggiati dal sisma, in  regime  di  anticipazione
finanziaria da parte dei proprietari o  aventi  titolo.  L'esecuzione
degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di  priorita'
definito dai comuni per l'erogazione del contributo che  e'  concesso
nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il
credito maturato nei confronti dell'ente  locale,  a  nessun  titolo,
puo' essere ceduto o offerto in  garanzia,  pena  la  nullita'  della
relativa clausola»; 
    il comma 10 e' soppresso; 
    dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
    «11-bis. Le attivita' di riparazione o  ricostruzione  finanziate
con risorse pubbliche delle chiese e  degli  edifici  destinati  alle
attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge  20  maggio
1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della  parte  seconda
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice  di
cui al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  La  scelta
dell'impresa affidataria dei lavori di  ricostruzione  o  riparazione
delle chiese o degli altri edifici di cui al  periodo  precedente  e'
effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la  veste  di
"stazione appaltante" di cui all'articolo 3,  comma  33,  del  citato
codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  con  le
modalita' di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine  della
redazione del  progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  dei
lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di  cui
al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006.  In  ogni   caso,   nel
procedimento di approvazione del  progetto,  e'  assunto  il  parere,
obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La  stazione
appaltante puo'  acquisire  i  progetti  preliminari,  definitivi  ed
esecutivi eventualmente gia' redatti alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e  depositati  presso
gli uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto previsto
dagli  articoli  90  e  91  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e  valutarne  la  compatibilita'  con  i
principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 21 del codice di cui al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nonche' la rispondenza  con  le  caratteristiche
progettuali ed economiche definite nel programma di cui  al  comma  9
del  presente  articolo,  e  l'idoneita',  anche  finanziaria,   alla
ristrutturazione  e  ricostruzione  degli  edifici.  Ogni   eventuale
ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse  necessaria  dovra'
avvenire senza maggiori oneri a  carico  della  stazione  appaltante.
Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  pubbliche
amministrazioni interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
    11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164,  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti: "Tale modalita'  di  riparto  puo'  essere  utilizzata  dai
comuni  fino  al  31  marzo  2016.  Dal  1º  aprile  2016,  i  comuni
ripartiscono i consumi rilevati  per  ogni  edificio,  anche  per  il
riscaldamento, l'energia elettrica e la  produzione  di  acqua  calda
sanitaria, in base agli effettivi consumi  registrati  dai  contatori
installati o da installare negli edifici  del  progetto  CASE  e  nei
MAP". 
    11-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 11-ter  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente
necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste  a
legislazione vigente»; 
      al comma 12, al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge  24
giugno 2013, n. 71,» sono inserite le  seguenti:  «come  rifinanziata
dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, e dalla legge  23  dicembre  2014,  n.  190,»  e,  alla
lettera b), le parole: «promozione dei servizi turistici e culturali»
sono sostituite dalle seguenti: «promozione turistica e culturale»; 
    dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: 
    «14-bis.  All'articolo  67-ter,  comma  2,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "immobili privati"
sono inserite le seguenti: "sulla base dei criteri e degli  indirizzi
formulati dai comuni". 
    14-ter. All'articolo 4, comma 14,  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, dopo le parole: "anni 2014 e  2015"  sono  inserite  le
seguenti: "nonche' per gli anni 2016 e 2017"»; 
    dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti: 
    «16-bis. All'articolo 183, comma 1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) alla lettera f), dopo  le  parole:  "produce  rifiuti"  sono
inserite le seguenti: "e il  soggetto  al  quale  sia  giuridicamente
riferibile detta produzione"; 
      b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" sono inserite le
seguenti: "preliminare alla raccolta"; 
      c)  alla  lettera  bb),  alinea,  la  parola:  "effettuato"  e'
sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare  alla  raccolta
ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento,
effettuati" e dopo  le  parole:  "sono  prodotti"  sono  inserite  le
seguenti: ", da intendersi quale  l'intera  area  in  cui  si  svolge
l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti". 
    16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014,  n.
46, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. L'autorita' competente conclude  i  procedimenti  avviati  in
esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni
caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni
possono  continuare   l'esercizio   in   base   alle   autorizzazioni
previgenti, se  del  caso  opportunamente  aggiornate  a  cura  delle
autorita' che  le  hanno  rilasciate,  a  condizione  di  dare  piena
attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze  di  cui
al comma 2, agli adeguamenti  proposti  nelle  predette  istanze,  in
quanto  necessari   a   garantire   la   conformita'   dell'esercizio
dell'installazione con il titolo  III-bis  della  parte  seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni". 
    16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,
n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
Commissario straordinario del  Governo,  scelto  tra  persone,  anche
estranee alla  pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza
gestionale e amministrativa, e' nominato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  sentito  il  presidente  della  regione
interessata"; 
      b)   al   comma   12,   primo   periodo,   le    parole:    da:
"Bagnoli-Coroglio" fino a: "di cui al comma 6" sono sostituite  dalle
seguenti:  "il  Soggetto  Attuatore   e'   individuato   nell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale  societa'
in house dello Stato. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015,"; 
      c) il comma 13 e' sostituito dai seguenti: 
    "13.  Al  fine  di  definire   gli   indirizzi   strategici   per
l'elaborazione   del   programma   di   risanamento   ambientale    e
rigenerazione urbana del comprensorio  Bagnoli-Coroglio,  assicurando
il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonche' il  coordinamento
con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio,
anche  con  riferimento  alla  sua  dotazione  infrastrutturale,   e'
istituita, presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  un'apposita
cabina  di  regia,  presieduta  dal  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo  delegato  e  composta
dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno  dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania  e  del
comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono  essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri organismi
pubblici  o  privati  operanti  nei  settori  connessi  al   predetto
programma. 
    13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa' di cui al
comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle  procedure
di definizione del programma di rigenerazione urbana  e  di  bonifica
ambientale,    al    fine    di    garantirne    la    sostenibilita'
economico-finanziaria. 
    13.2. Ai  fini  della  puntuale  definizione  della  proposta  di
programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione  urbana,  il
Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui  al  comma  13,
acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di  Napoli,  con
le modalita' e nei termini stabiliti dal  Commissario  straordinario.
Il Soggetto Attuatore esamina  le  proposte  del  comune  di  Napoli,
avendo prioritario riguardo alle finalita' del redigendo programma di
rigenerazione urbana e alla sua sostenibilita' economico-finanziaria.
Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito  della  conferenza  di
servizi di cui al comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai  sensi
del terzo periodo del comma 9"; 
    d) il comma 13-ter e' abrogato»; 
      alla rubrica  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali». 
 
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis (Disposizioni in materia di economia legale).  -  1.
Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, continuano ad  applicarsi  fino  all'attivazione
della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia,  nel
termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-bis, del codice di cui al
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   e   successive
modificazioni». 
 
    L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  12  (Zone  franche  urbane  -  Emilia)  -  1.  Nell'intero
territorio colpito dall'alluvione del  17  gennaio  2014  di  cui  al
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma  del
20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,
con zone rosse nei centri storici, e' istituita  la  zona  franca  ai
sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La  perimetrazione  della
zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di
Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San  Prospero,  San  Felice
sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente  ai  centri
abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto,
Cavezzo, Concordia sulla  Secchia,  Mirandola,  Novi  di  Modena,  S.
Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento,
Mirabello e Reggiolo. 
    2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese  localizzate
all'interno della zona franca di cui  al  comma  1  con  le  seguenti
caratteristiche: 
      a) rispettare la definizione di  micro  imprese,  ai  sensi  di
quanto  stabilito  dalla   raccomandazione   n.   2003/361/CE   della
Commissione, del 6 maggio 2003, e  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita'  produttive  18  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un  reddito  lordo  nel
2014 inferiore a 80.000 euro e  un  numero  di  addetti  inferiore  o
uguale a cinque; 
      b)  appartenere  ai  seguenti  settori   di   attivita',   come
individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96; 
      c)  essere  gia'  costituite   alla   data   di   presentazione
dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui
al comma 8, purche' la data  di  costituzione  dell'impresa  non  sia
successiva al 31 dicembre 2014; 
      d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca,
ai sensi di quanto previsto dal comma 4; 
      e) essere nel pieno  e  libero  esercizio  dei  propri  diritti
civili,  non  essere  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte   a
procedure concorsuali. 
    3.  Gli  aiuti  di  Stato  corrispondenti   all'ammontare   delle
agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  "de
minimis" nel settore agricolo. 
    4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo,  i
soggetti individuati ai sensi  del  comma  2  devono  avere  la  sede
principale  o  l'unita'  locale  all'interno  della  zona  franca   e
rispettare  i  limiti  e  le  procedure  previsti   dai   regolamenti
dell'Unione europea di cui al comma 3. 
    5. I soggetti di cui al presente  articolo  possono  beneficiare,
nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal  comma  3,  nonche'
nei limiti della spesa  autorizzata  ai  sensi  del  comma  7,  delle
seguenti agevolazioni: 
      a) esenzione dalle imposte sui redditi  del  reddito  derivante
dallo  svolgimento  dell'attivita'  svolta  dall'impresa  nella  zona
franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun  periodo  di
imposta, dell'importo di 100.000 euro  del  reddito  derivante  dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca; 
      b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'  produttive
del  valore  della  produzione  netta  derivante  dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al  comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta; 
      c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli  immobili
siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica. 
    6. Le esenzioni di cui al comma 5  sono  concesse  esclusivamente
per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per quello successivo. 
    7.  Nell'ambito   delle   risorse   gia'   stanziate   ai   sensi
dell'articolo  22-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una
quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015  e  2016
e' destinata all'attuazione del presente articolo. 
    L'autorizzazione di spesa di cui al  presente  comma  costituisce
limite annuale per la fruizione delle  agevolazioni  da  parte  delle
imprese beneficiarie. I comuni di Cento e Carpi possono  accedere  ad
una quota massima del 10 per cento delle risorse stanziate  per  ogni
annualita'. 
    8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente  articolo
si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  10  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161  dell'11  luglio  2013,  e
successive  modificazioni,  recante  le  condizioni,  i  limiti,   le
modalita' e i termini  di  decorrenza  e  durata  delle  agevolazioni
concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221». 
 
    All'articolo 13: 
      al comma 1 e' premesso il seguente: 
    «01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31
dicembre 2016»; 
      al comma 1, dopo le  parole:  «della  regione  Lombardia»  sono
inserite le seguenti: «, in qualita' di commissario delegato  per  la
ricostruzione,». 
 
    Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 13-bis  (Istituzione  di  una  zona  franca  nella  regione
Sardegna). - 1. Ai fini  dell'istituzione  di  una  zona  franca  nel
territorio dei comuni della regione Sardegna  colpiti  dall'alluvione
del 18-19 novembre 2013 per il quale e' stato dichiarato lo stato  di
emergenza  con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  19
novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  274  del  22
novembre 2013, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno
2016. La definizione della perimetrazione della zona franca  e  delle
agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della  medesima  e'
stabilita con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  la
regione Sardegna e il CIPE, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Ai fini di cui  al  presente  articolo  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo  22-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni  di  euro  nell'anno
2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
    Art. 13-ter (Misure per la citta' di Venezia) - 1. Per  garantire
l'effettiva  attuazione  degli  interventi  per  la  salvaguardia  di
Venezia, all'articolo 4, primo comma, della legge 29  novembre  1984,
n. 798, dopo le parole: "a presiederlo," sono inserite  le  seguenti:
"dal Ministro dell'economia e delle finanze,". 
    2. Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n.  19,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) all'articolo 7, comma 3, le parole: "una  sola  volta"  sono
sostituite dalle seguenti: "non piu' di due volte"; 
      b) all'articolo 14: 
        1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"La durata dell'incarico dei direttori di settore non  puo'  eccedere
la durata dei programmi previsti per  i  dodici  mesi  immediatamente
successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che  li  ha
nominati"; 
        2) il comma 3 e' abrogato; 
      c) all'articolo 17, comma 2, le parole: "una sola  volta"  sono
sostituite dalle seguenti: "non piu' di due volte". 
    Art. 13-quater (Proroga di termine di cantierabilita'). -  1.  Il
termine di cantierabilita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b)
e c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato  al
31 ottobre 2015». 
 
    All'articolo 15: 
      al comma 3, le parole: «nei limiti di 70 milioni di euro annui»
sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di  90  milioni  di  euro
annui»; 
      al comma 4, le parole: «una somma non superiore a 70 milioni di
euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «una somma non  superiore
a 90 milioni di euro annui»; 
      al comma 5,  al  secondo  periodo  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: «, nella misura non utilizzata per la copertura di  spese  di
personale dei centri per l'impiego»; 
    dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle
funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine  di
consentire  la  continuita'  dei  servizi  erogati  dai  centri   per
l'impiego, le province e le citta' metropolitane possono stipulare, a
condizione che venga garantito l'equilibrio  di  parte  corrente  nel
periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 4, comma  9,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle
medesime  finalita'  e  condizioni,  per  l'esercizio  dei   predetti
servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel
caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno  per  l'anno
2014». 
 
    All'articolo 16, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 5: 
    1)  le  parole:  "12  mesi"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"ventiquattro mesi"; 
    2) le parole: ", di cui 400.000 per l'anno  2014  e  500.000  per
l'anno 2015" sono sostituite dalla seguente: "annui"; 
      b) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
    "5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la  valorizzazione  del
sito archeologico di Pompei e  delle  aree  limitrofe  attraverso  le
modalita'  operative  adottate  in  attuazione  del  Grande  Progetto
Pompei, approvato dalla  Commissione  europea  con  la  decisione  n.
C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo  svolgimento  delle  funzioni  del
Direttore  generale  di  progetto   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e  successive  modificazioni,  e'
assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa  pari
a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017,  2018  e  2019,  a
valere sulle risorse disponibili sul  bilancio  della  Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal  1º  gennaio  2016,  allo
scopo altresi' di consentire il rientro nella gestione ordinaria  del
sito, il Direttore generale di  progetto  e  le  competenze  ad  esso
attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, e successive modificazioni,  confluiscono  nella  Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume  la  denominazione
di 'Soprintendenza Pompei'. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo  30,
comma 4, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure  di  carattere
organizzativo necessarie all'attuazione del presente  comma,  nonche'
sono  definite  le  modalita'  del  progressivo  trasferimento   alla
Soprintendenza Pompei delle funzioni e  delle  strutture  di  cui  al
periodo precedente"; 
      c) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "A
decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000  euro  annui,
si  fa  fronte  con  le  risorse  disponibili  sul   bilancio   della
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia". 
    1-ter. All'articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: "d'intesa con" sono inserite
le seguenti: "la regione e"; 
    b) al secondo periodo,  dopo  le  parole:  "del  Ministero"  sono
inserite le seguenti: ", la regione". 
    1-quater. Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio
culturale  e  garantire  la  continuita'  del  servizio  pubblico  di
fruizione dello stesso, nonche' per razionalizzare la spesa, entro il
31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per  gli  affari
regionali e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita
l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata,  e'
adottato un piano di razionalizzazione degli archivi  e  degli  altri
istituti della cultura delle province. Il piano puo' prevedere, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  il  versamento  agli
archivi di  Stato  competenti  per  territorio  dei  documenti  degli
archivi storici delle province, con esclusione di quelle  trasformate
in citta' metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56,  e
l'eventuale trasferimento al Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprieta'  delle
province adibiti a sede o deposito degli  archivi  medesimi.  Con  il
medesimo piano possono altresi' essere individuati ulteriori istituti
e luoghi della cultura delle province da trasferire,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e  del  turismo,  mediante  stipula  di  appositi
accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti. 
    1-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma  1-quater,
entro il  31  ottobre  2015,  le  unita'  di  personale  nei  profili
professionali di funzionario archivista,  funzionario  bibliotecario,
funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio  a
tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle
dipendenze del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo,  attraverso  apposita  procedura  di  mobilita'   ai   sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,  anche  in  soprannumero   rispetto   alla
dotazione organica di cui alla tabella B allegata al  regolamento  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  29  agosto
2014, n. 171, a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  non  impegnate  per
l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il
medesimo Ministero e comunque per  un  importo  pari  ad  almeno  2,5
milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della  procedura
di mobilita' di cui al presente comma, al Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo  non  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  le  assunzioni
effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri. 
    1-sexies. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi
1-quater e 1-quinquies, nonche' per assicurare criteri  e  condizioni
uniformi  su  tutto  il  territorio  nazionale  per  la  tutela   del
patrimonio archivistico e bibliografico, al codice di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: "dei commi 2 e 6"  sono
sostituite dalle seguenti: "del comma 6"; 
    b) all'articolo 5: 
    1) il comma 2 e' abrogato; 
    2) al comma 3, dopo le  parole:  "funzioni  di  tutela  su"  sono
inserite le seguenti: "manoscritti, autografi, carteggi,  incunaboli,
raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,"; 
    3) al comma 7, le parole: "commi 2, 3, 4, 5 e 6" sono  sostituite
dalle seguenti: "commi 3, 4, 5 e 6"; 
      c) al comma 3 dell'articolo 63, le parole: "commi  2,  3  e  4"
sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4"». 
 
    Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 16-bis (Misure per favorire la rappresentanza  territoriale
negli organi di amministrazione  di  associazioni  e  fondazioni  con
finalita' di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita').
- 1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, e' sostituito dal seguente: 
    "420. Al fine di  favorire  l'intervento  congiunto  di  soggetti
pubblici e privati, con la maggioranza in  ogni  caso  costituita  da
membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di  cinque
componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  non  si  applica
alle associazioni e  alle  fondazioni  costituite  con  finalita'  di
gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO),  che
ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita'
dei relativi incarichi". 
    Art. 16-ter (Assunzioni straordinarie nelle Forze  di  polizia  e
nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Al  fine  di
incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del  territorio,
di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  connessi  anche
all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario  del  2015-2016,
e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione  straordinaria,  nei
rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unita' nella Polizia di Stato, di
1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri, di 400 unita' nel Corpo della
Guardia di finanza, per ciascuno degli anni  2015  e  2016  a  valere
sulle facolta' assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016
e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del  medesimo  articolo
66, all'articolo 2199 del codice di cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, nonche' all'articolo 1, comma 264, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non  anteriore  al  1º  ottobre
2015 e al  1º  ottobre  2016,  attingendo  in  via  prioritaria  alle
graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui  al  predetto  articolo
2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data  non  anteriore
al 1º gennaio 2011, nonche',  per  i  posti  residui,  attraverso  lo
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi
concorsi. L'Arma dei carabinieri e' autorizzata,  altresi',  per  gli
ulteriori posti  residui,  all'ampliamento  dei  posti  dei  concorsi
banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), per
gli anni 2015 e 2016. 
    2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa,  dell'interno  e
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita' attuative del  comma  1,  tenendo
conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria  di  cui  al
presente articolo, anche ai fini della definizione  delle  rispettive
graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del  concorso  piu'
risalente nel tempo  e  della  migliore  posizione  nelle  rispettive
graduatorie. 
    3.  Per  le  esigenze  di  soccorso  pubblico,   connesse   anche
all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario  del  2015-2016,
e' autorizzata, in via eccezionale,  l'assunzione  straordinaria  nei
ruoli iniziali del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  di  250
unita', per l'anno 2015 a  valere  sulle  facolta'  assunzionali  del
2016, previste dall'articolo 66, comma 9-bis,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10  del  medesimo  articolo
66, nonche' all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015,  attingendo,
in  parti  uguali,  alle  graduatorie  di  cui  all'articolo  8   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
    4.  Le  assunzioni  autorizzate  per   l'anno   2015   ai   sensi
dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono effettuate, in deroga a quanto  disposto  dall'articolo  1,
comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con  decorrenza  non
anteriore  al  1º  ottobre  2015  limitatamente  ai  ruoli   iniziali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
    5. Le residue facolta' assunzionali relative  agli  anni  2016  e
2017  previste  ai  sensi  dell'articolo   66,   comma   9-bis,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle  assunzioni  di
cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non  anteriore,
rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al  1º  dicembre  2017,  fatta
eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi
per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale  dei  gruppi
sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
data non anteriore al 1º dicembre 2016. 
    6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, e'  autorizzata
la spesa  complessiva  di  16.655.427  euro  e  di  11.217.902  euro,
rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere
si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, la quale e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per  i
rispettivi anni 2015 e 2016, per  essere  riassegnata  ai  pertinenti
programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati». 
    Art. 16-quater (Disposizioni urgenti per la  stabilizzazione  dei
lavoratori di comuni della regione Calabria). - 1. Alle procedure  di
stabilizzazione cui sono interessati i comuni della regione  Calabria
per le categorie di lavoratori di  cui  all'articolo  1,  comma  207,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano  le
deroghe  previste  dal  medesimo  comma  207,  anche  nel   caso   di
utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure  sono
definite, altresi', in deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo
23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259,
comma 6, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, fermo restando il  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno e dell'indicatore dei tempi medi nei  pagamenti.  La  regione
Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria
a  carico  del  bilancio  regionale  e  assicura  la   compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza
pubblica. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto  di
stabilita'  interno,  al  solo  scopo  di  consentire,  a  valere  su
finanziamenti regionali, la prosecuzione dei  rapporti  di  lavoro  a
tempo determinato, gia' sottoscritti ai sensi dell'articolo 1,  comma
207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gia' finanziati  con  le
risorse di cui all'articolo 1,  comma  1156,  lettera  g-bis),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica  la  sanzione  di  cui
all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre  2011,
n. 183». 
 
    Dopo la tabella 2 sono aggiunte le seguenti: 
 
                                                          « Tabella A 
                                (articolo 9-ter, comma 1, lettera a)) 
 
 
+---------------------------+---------------------------------------+
|      BA0250 B.1.A.4)      |Prodotti dietetici                     |
+---------------------------+---------------------------------------+
|      BA0270 B.1.A.6)      |Prodotti chimici                       |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Materiali e prodotti per uso           |
|      BA0280 B.1.A.7)      |veterinario                            |
+---------------------------+---------------------------------------+
|      BA0290 B.1.A.8)      |Altri beni e prodotti sanitari         |
+---------------------------+---------------------------------------+
|      BA0320 B.1.B.1)      |Prodotti alimentari                    |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Materiali di guardaroba, di pulizia e  |
|      BA0330 B.1.B.2)      |di convivenza in genere                |
+---------------------------+---------------------------------------+
|      BA0340 B.1.B.3)      |Combustibili, carburanti e lubrificanti|
+---------------------------+---------------------------------------+
|      BA0350 B.1.B.4)      |Supporti informatici e cancelleria     |
+---------------------------+---------------------------------------+
|      BA0360 B.1.B.5)      |Materiale per la manutenzione          |
+---------------------------+---------------------------------------+
|      BA0370 B.1.B.6)      |Altri beni e prodotti non sanitari     |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Acquisto prestazioni di trasporto      |
|    BA1130 B.2.A.11.4)     |sanitario da privato                   |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Contributi a societa' partecipate e/o  |
|    BA1310 B.2.A.14.3)     |enti dipendenti della Regione          |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Consulenze sanitarie e sociosanit. da  |
|    BA1370 B.2.A.15.2)     |terzi - Altri soggetti pubblici        |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Consulenze sanitarie da privato -      |
|                           |articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno    |
|   BA1390 B.2.A.15.3.A)    |2000                                   |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Altre consulenze sanitarie e           |
|   BA1400 B.2.A.15.3.B)    |sociosanitarie da privato              |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Collaborazioni coordinate e            |
|                           |continuative sanitarie e socios. da    |
|   BA1410 B.2.A.15.3.C)    |privato                                |
+---------------------------+---------------------------------------+
|   BA1430 B.2.A.15.3.E)    |Lavoro interinale - area sanitaria     |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Altre collaborazioni e prestazioni di  |
|   BA1440 B.2.A.15.3.F)    |lavoro - area sanitaria                |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Altri servizi sanitari e sociosanitari |
|                           |a rilevanza sanitaria da pubblico -    |
|    BA1510 B.2.A.16.2)     |Altri soggetti pubblici della Regione  |
+---------------------------+---------------------------------------+
|    BA1530 B.2.A.16.4)     |Altri servizi sanitari da privato      |
+---------------------------+---------------------------------------+
|     BA1580 B.2.B.1.1)     |Lavanderia                             |
+---------------------------+---------------------------------------+
|     BA1590 B.2.B.1.2)     |Pulizia                                |
+---------------------------+---------------------------------------+
|     BA1600 B.2.B.1.3)     |Mensa                                  |
+---------------------------+---------------------------------------+
|     BA1610 B.2.B.1.4)     |Riscaldamento                          |
+---------------------------+---------------------------------------+
|     BA1620 B.2.B.1.5)     |Servizi di assistenza informatica      |
+---------------------------+---------------------------------------+
|     BA1630 B.2.B.1.6)     |Servizi trasporti (non sanitari)       |
+---------------------------+---------------------------------------+
|     BA1640 B.2.B.1.7)     |Smaltimento rifiuti                    |
+---------------------------+---------------------------------------+
|     BA1650 B.2.B.1.8)     |Utenze telefoniche                     |
+---------------------------+---------------------------------------+
|     BA1660 B.2.B.1.9)     |Utenze elettricita'                    |
+---------------------------+---------------------------------------+
|    BA1670 B.2.B.1.10)     |Altre utenze                           |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Premi di assicurazione - R.C.          |
|   BA1690 B.2.B.1.11.A)    |Professionale                          |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Premi di assicurazione - Altri premi   |
|   BA1700 B.2.B.1.11.B)    |assicurativi                           |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Altri servizi non sanitari da altri    |
|   BA1730 B.2.B.1.12.B)    |soggetti pubblici                      |
+---------------------------+---------------------------------------+
|   BA1740 B.2.B.1.12.C)    |Altri servizi non sanitari da privato  |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Consulenze non sanitarie da Terzi -    |
|     BA1770 B.2.B.2.2)     |Altri soggetti pubblici                |
+---------------------------+---------------------------------------+
|    BA1790 B.2.B.2.3.A)    |Consulenze non sanitarie da privato    |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Collaborazioni coordinate e            |
|    BA1800 B.2.B.2.3.B)    |continuative non sanitarie da privato  |
+---------------------------+---------------------------------------+
|    BA1820 B.2.B.2.3.D)    |Lavoro interinale - area non sanitaria |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Altre collaborazioni e prestazioni di  |
|    BA1830 B.2.B.2.3.E)    |lavoro - area non sanitaria            |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Formazione (esternalizzata e non) da   |
|     BA1890 B.2.B.3.1)     |pubblico                               |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Formazione (esternalizzata e non) da   |
|     BA1900 B.2.B.3.2)     |privato                                |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Manutenzione e riparazione ai          |
|       BA1920 B.3.A)       |fabbricati e loro pertinenze           |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Manutenzione e riparazione agli        |
|       BA1930 B.3.B)       |impianti e macchinari                  |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Manutenzione e riparazione alle        |
|       BA1940 B.3.C)       |attrezzature sanitarie e scientifiche  |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Manutenzione e riparazione ai mobili e |
|       BA1950 B.3.D)       |arredi                                 |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Manutenzione e riparazione agli        |
|       BA1960 B.3.E)       |automezzi                              |
+---------------------------+---------------------------------------+
|       BA1970 B.3.F)       |Altre manutenzioni e riparazioni       |
+---------------------------+---------------------------------------+
|       BA2000 B.4.A)       |Fitti passivi                          |
+---------------------------+---------------------------------------+
|      BA2020 B.4.B.1)      |Canoni di noleggio - area sanitaria    |
+---------------------------+---------------------------------------+
|      BA2030 B.4.B.2)      |Canoni di noleggio - area non sanitaria|
+---------------------------+---------------------------------------+
|      BA2050 B.4.C.1)      |Canoni di leasing - area sanitaria     |
+---------------------------+---------------------------------------+
|      BA2060 B.4.C.2)      |Canoni di leasing - area non sanitaria |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Indennita', rimborso spese e oneri     |
|                           |sociali per gli Organi Direttivi e     |
|      BA2540 B.9.C.1)      |Collegio Sindacale                     |
+---------------------------+---------------------------------------+
|      BA2550 B.9.C.2)      |Altri oneri diversi di gestione        |
+---------------------------+---------------------------------------+
 
 
 
                                                            Tabella B 
                                      (articolo 9-duodecies, comma 3) 
 
 
=====================================================================
|Aumento % tariffe per |         |         |        |  A decorrere  |
|         anno         |  2016   |  2017   |  2018  |     2019      |
+======================+=========+=========+========+===============+
|5% su informazione    |         |         |        |               |
|scientifica           |  0,0%   |  0,0%   |  0,0%  |     0,0%      |
+----------------------+---------+---------+--------+---------------+
|Tariffe               |  9,1%   |  18,2%  | 18,2%  |     9,1%      |
+----------------------+---------+---------+--------+---------------+
|Convegni e Congressi  |  9,1%   |  18,2%  | 18,2%  |     9,1%      |
+----------------------+---------+---------+--------+---------------+
|Ispezioni             |  6,25%  |  12,5%  | 11,5%  |     4,7%      |
+----------------------+---------+---------+--------+---------------+
|Diritto annuale       |  9,1%   |  18,2%  | 18,2%  |     9,1%      |
+----------------------+---------+---------+--------+---------------+
|Totale                |  3,9%   |  7,8%   |  8,5%  |     4,65%     |
+----------------------+---------+---------+--------+---------------+
 
                                                                   ». 
 
    Al titolo del decreto-legge sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: «. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.  Razionalizzazione  delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
rifiuti e di emissioni industriali».