Art. 5 
 
                  Cessazione degli effetti premiali 
 
  1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1,  comma  6  e  2,
comma  6,  in  caso  di  omissione  della   trasmissione   telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e
delle relative variazioni e dei  dati  dei  corrispettivi  ovvero  di
trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti
previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1,  salvo  che  il  contribuente
trasmetta correttamente e telematicamente i predetti  dati  entro  un
termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli  articoli  1,
comma 4, e 2, comma 4.