Art. 12 
 
             Obbligo di trasporto alternativo o rimborso 
 
  1. Il  vettore  che  viola  l'obbligo  previsto  dall'articolo  18,
paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento  e'  soggetto,  per  ogni  singolo
evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  1.500  a
euro 15.000.