Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le misure organizzative necessarie, a livello centrale e periferico, per l'attuazione del trasferimento, dai comuni al Ministero, dell'onere delle spese obbligatorie di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, ferme restando le dotazioni organiche del Ministero.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, si vedano le note all'art. 1.