Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  regolamento  disciplina  le  misure  organizzative
necessarie, a livello centrale e  periferico,  per  l'attuazione  del
trasferimento,  dai  comuni  al  Ministero,  dell'onere  delle  spese
obbligatorie di cui all'articolo  1,  primo  comma,  della  legge  24
aprile 1941, n.  392,  ferme  restando  le  dotazioni  organiche  del
Ministero. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 24
          aprile 1941, n. 392, si vedano le note all'art. 1.