Art. 4 
 
 
                               Compiti 
 
  1. La Conferenza  permanente,  tenuto  conto  del  decreto  di  cui
all'articolo 1, commi 528 e 529, della legge, individua e  propone  i
fabbisogni necessari ad  assicurare  il  funzionamento  degli  uffici
giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti  la  gestione,
anche logistica e con riferimento alla ripartizione  ed  assegnazione
degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni  immobili  e
delle pertinenti strutture, nonche'  quelle  concernenti  i  servizi,
compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la  pulizia
e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento  dei  rifiuti,  il
giardinaggio,  il  facchinaggio,  i  traslochi,  la  vigilanza  e  la
custodia,  compresi  gli  aspetti  tecnici  e  amministrativi   della
sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei
poteri di spesa. 
  2. In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza di  cui  al
comma 1, primo periodo, sono svolti dal procuratore generale. 
  3.  La  Conferenza  permanente  informa  senza  ritardo   di   ogni
necessita' i soggetti obbligati  alla  manutenzione  straordinaria  e
alla conservazione strutturale degli immobili. 
  4. Le Conferenze permanenti delle sedi che non sono  capoluogo  del
distretto trasmettono al procuratore generale  le  delibere  inerenti
alla sicurezza per le valutazioni di competenza. 
  5. Il procuratore generale  trasmette  le  delibere  inerenti  alla
sicurezza all'autorita' di pubblica sicurezza. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art.  1,  commi  528  e  529  della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190  si  vedano  le  note
          alle premesse.