Art. 4 Compiti 1. La Conferenza permanente, tenuto conto del decreto di cui all'articolo 1, commi 528 e 529, della legge, individua e propone i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonche' quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa. 2. In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza di cui al comma 1, primo periodo, sono svolti dal procuratore generale. 3. La Conferenza permanente informa senza ritardo di ogni necessita' i soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili. 4. Le Conferenze permanenti delle sedi che non sono capoluogo del distretto trasmettono al procuratore generale le delibere inerenti alla sicurezza per le valutazioni di competenza. 5. Il procuratore generale trasmette le delibere inerenti alla sicurezza all'autorita' di pubblica sicurezza.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1, commi 528 e 529 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano le note alle premesse.