Art. 6 
 
 
               Rapporti con l'amministrazione centrale 
 
  1. La Conferenza permanente opera  nell'ambito  degli  indirizzi  e
secondo  le  linee  di  pianificazione   strategica   stabiliti   dal
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi del Ministero, assicurando il raccordo  con  l'attivita'  dei
delegati a norma  dell'articolo  16,  comma  4,  terzo  periodo,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,  n.
84. 
  2.  La  Conferenza  permanente  trasmette   anche   con   modalita'
telematiche  ed  entro  5  giorni   dall'adozione   al   Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  le
deliberazioni con cui sono attuati i compiti di cui all'articolo 4. 
  3.  Ferme  le  competenze  del   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero connesse  alle
spese di  funzionamento  degli  uffici  giudiziari,  ivi  incluse  le
competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa,  possono  essere
delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative  alla
formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti di  cui
all'articolo 4, comma 1. Nella materia della  sicurezza  le  medesime
competenze possono essere delegate al procuratore generale. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si riporta il  testo  dell'art.  16,  comma  4,  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
          giugno 2015, n. 84: 
                «Art. 16. (Disposizioni transitorie e finali). - 1. -
          3. (omissis) 
              4. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo  dei
          decreti del  Ministro  di  cui  al  comma  2,  le  funzioni
          attribuite   alle   direzioni   generali   regionali   sono
          esercitate  dall'amministrazione  centrale.   I   contratti
          stipulati e le procedure di progettazione  e  realizzazione
          di opere, beni e servizi avviati entro tale data conservano
          efficacia e restano attribuiti ai  competenti  dipartimenti
          dell'amministrazione centrale. Fino alla data di entrata in
          vigore dell'ultimo dei decreti del Ministro di cui al comma
          2 le funzioni attribuite alle direzioni generali  regionali
          possono  essere  delegate  anche  in  parte   agli   uffici
          giudiziari   distrettuali.   Le   strutture   organizzative
          esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione  di
          cui al  presente  decreto,  e  i  corrispondenti  incarichi
          dirigenziali, sono fatti salvi fino alla definizione  delle
          procedure di conferimento degli incarichi  dirigenziali  di
          prima  fascia  relativi  alla  nuova   organizzazione   del
          Ministero da concludersi entro il  termine  di  180  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              5. - 13. (Omissis).».