Art. 7 Invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto, anche con riferimento agli accordi e alle convenzioni di cui agli articoli 3 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.