Art. 7 
 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto, anche con riferimento agli
accordi e alle convenzioni di cui agli articoli 3  e  5,  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni pubbliche  interessate  provvedono,  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.