Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante  dalla  presente  legge,  valutato  in  euro
23.820   a   decorrere   dall'anno   2015,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  al
monitoraggio degli oneri di cui alla  presente  legge.  Nel  caso  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e  delle
finanze provvede per gli  oneri  relativi  alle  spese  di  missione,
mediante  riduzione,   nella   misura   necessaria   alla   copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  destinate  alle
spese   di   missione   nell'ambito   del   programma    «Regolazione
giurisdizione  e  coordinamento  del  sistema  della  fiscalita'»  e,
comunque,  della  missione  «Politiche  economico-finanziarie  e   di
bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto,  per  il  medesimo
anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento,  il  limite
di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni. 
  3. Il Ministro  dell'economia  e  delle  fi-nanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.