ARTICOLO 2.8 Trattamento nazionale Ciascuna delle Parti accorda un trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformita' dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.