(allegato-art. 2.8)
                            ARTICOLO 2.8 
 
                        Trattamento nazionale 
 
  Ciascuna delle Parti accorda un trattamento  nazionale  alle  merci
dell'altra Parte in conformita' dell'articolo III  del  GATT  1994  e
delle relative note interpretative. A questo  scopo,  l'articolo  III
del GATT 1994 e le  sue  note  interpretative  sono  incorporate  nel
presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.