(allegato-art. 7.29)
                            ARTICOLO 7.29 
 
        Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione 
 
  1. La prestazione dei servizi e', per quanto possibile, autorizzata
a seguito di una procedura di autorizzazione semplificata. 
  2. Puo'  essere  prescritta  una  licenza  per  tener  conto  delle
questioni di attribuzione delle frequenze, dei numeri e  dei  diritti
di passaggio. Le modalita' e le condizioni di tali licenze sono  rese
note al pubblico. 
  3. Ove sia prescritta una licenza: 
  a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il  periodo
di tempo normalmente richiesto per l'adozione  di  una  decisione  in
merito alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico; 
  b)  i  motivi  del  diniego  del  rilascio  della  licenza  vengono
comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; e 
  c) i diritti di licenza31 riscossi dalle Parti per il  rilascio  di
una licenza non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti
nella gestione, nel controllo e nell'applicazione  delle  licenze  in
questione.32 
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     31 I diritti di licenza non comprendono i pagamenti  dovuti  per
la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non  discriminatori  di
assegnazione delle concessioni, ne'  i  contributi  obbligatori  alla
fornitura del servizio universale. 
     32 Gli effetti della presente lettera decorrono  al  piu'  tardi
cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente  accordo.  Ciascuna
delle Parti provvede a  far  si'  che  i  diritti  di  licenza  siano
istituiti e applicati in modo non discriminatorio fin dall'entrata in
vigore del presente accordo.