(allegato-art. 7.30)
                            ARTICOLO 7.30 
 
Misure di salvaguardia della concorrenza in  relazione  ai  fornitori
                             principali 
 
  Sono mantenute misure appropriate volte a impedire che i  fornitori
che, da soli o congiuntamente, sono fornitori  principali  pongano  o
mantengano  in  essere  pratiche  anticoncorrenziali.  Tali  pratiche
anticoncorrenziali consistono in particolare: 
  a) in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali33 ; 
  b)  nell'utilizzare  con  esiti   anticoncorrenziali   informazioni
ottenute dai concorrenti; 
  c)  nel  non  mettere  tempestivamente  a  disposizione  di   altri
fornitori   di   servizi   informazioni   tecniche   relative    alle
infrastrutture  essenziali  e  informazioni  pertinenti   sul   piano
commerciale, necessarie a tali fornitori ai  fini  della  prestazione
dei servizi. 
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     33 O compressione dei margini per la Parte UE.