ARTICOLO 7.37 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni da B a D. 2. Ai fini della presente sottosezione si intende per: servizi finanziari: qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un fornitore di servizi finanziari di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita': a) servizi assicurativi e connessi: i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): A) ramo vita; B) ramo danni; ii) riassicurazione e retrocessione; iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie); iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri; b) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): i) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico; ii) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; iii) leasing finanziario; iv) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheque e bonifici bancari; v) garanzie e impegni; vi) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); B) valuta estera; C) prodotti derivati, compresi, ma non esclusivamente, i contratti a termine e a premio; D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements); E) titoli trasferibili; F) altri strumenti negoziabili e attivita' finanziarie, ivi compresi i lingotti; vii) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati; viii) intermediazione sul mercato monetario; ix) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; x) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; xi) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software; xii) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; fornitore di servizi finanziari: qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle Parti che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici; soggetto pubblico: a) un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una delle Parti, o un soggetto di proprieta' o sotto il controllo di una delle Parti, che svolga principalmente funzioni pubbliche o attivita' a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure b) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; nuovo servizio finanziario: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalita' di erogazione del prodotto, che non e' fornito da alcun fornitore di servizi finanziari sul territorio di una delle Parti, ma e' fornito sul territorio dell'altra parte.