(allegato-art. 7.37)
                            ARTICOLO 7.37 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. La presente sottosezione stabilisce i  principi  del  quadro  di
regolamentazione   applicabile   a   tutti   i   servizi   finanziari
liberalizzati a norma delle sezioni da B a D. 
  2. Ai fini della presente sottosezione si intende per: 
  servizi  finanziari:  qualsiasi  servizio  di  natura   finanziaria
offerto da un fornitore di servizi finanziari di una delle  Parti.  I
servizi finanziari comprendono le seguenti attivita': 
  a) servizi assicurativi e connessi: 
  i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): 
  A) ramo vita; 
  B) ramo danni; 
  ii) riassicurazione e retrocessione; 
  iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e
agenzie); 
  iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi  di
consulenza, i servizi attuariali, di  valutazione  dei  rischi  e  di
liquidazione sinistri; 
  b)  servizi   bancari   e   altri   servizi   finanziari   (esclusa
l'assicurazione): 
  i) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico; 
  ii) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi  crediti  al  consumo,
crediti  ipotecari,   factoring   e   finanziamenti   di   operazioni
commerciali; 
  iii) leasing finanziario; 
  iv) tutti  i  servizi  di  pagamento  e  trasferimento  di  denaro,
compresi carte  di  credito  e  di  addebito,  traveller's  cheque  e
bonifici bancari; 
  v) garanzie e impegni; 
  vi) operazioni per proprio conto o per  conto  della  clientela  in
borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: 
  A) strumenti del mercato  monetario  (compresi  assegni,  cambiali,
certificati di deposito); 
  B) valuta estera; 
  C) prodotti derivati, compresi, ma non esclusivamente, i  contratti
a termine e a premio; 
  D) strumenti relativi a tassi  di  cambio  e  d'interesse,  inclusi
swaps e contratti a termine (forward rate agreements); 
  E) titoli trasferibili; 
  F)  altri  strumenti  negoziabili  e  attivita'  finanziarie,   ivi
compresi i lingotti; 
  vii) partecipazione all'emissione di qualsiasi  genere  di  titoli,
compresi la sottoscrizione e il collocamento in  qualita'  di  agente
(in  forma  pubblica  o  privata)  nonche'  prestazione  di   servizi
collegati; 
  viii) intermediazione sul mercato monetario; 
  ix) gestione patrimoniale,  ad  esempio  gestione  di  cassa  o  di
portafoglio, tutte le forme di gestione di  investimenti  collettivi,
fondi pensione, servizi di custodia, di  deposito  e  amministrazione
fiduciaria; 
  x) servizi di liquidazione e  compensazione  relativi  a  attivita'
finanziarie, compresi titoli, prodotti  derivati  e  altri  strumenti
negoziabili; 
  xi) fornitura e trasmissione di informazioni  finanziarie,  nonche'
elaborazione di dati finanziari e relativo software; 
  xii) servizi finanziari di  consulenza,  intermediazione  e  altro,
relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da i)
a xi), ivi comprese referenze bancarie  e  informazioni  commerciali,
ricerche  e  consulenze  in  merito  a  investimenti  e   portafogli,
consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; 
  fornitore  di  servizi  finanziari:  qualsiasi  persona  fisica   o
giuridica di una delle Parti che intenda prestare  o  presti  servizi
finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici; 
  soggetto pubblico: 
  a) un'amministrazione pubblica, una banca centrale  o  un'autorita'
monetaria di una delle Parti, o un soggetto di proprieta' o sotto  il
controllo di una delle  Parti,  che  svolga  principalmente  funzioni
pubbliche o attivita'  a  fini  pubblici,  ad  esclusione  quindi  di
soggetti operanti principalmente nel  settore  della  prestazione  di
servizi finanziari su base commerciale; oppure 
  b) un soggetto privato che svolga funzioni  normalmente  esercitate
da una banca centrale o  un'autorita'  monetaria,  nell'esercizio  di
tali funzioni; 
  nuovo servizio finanziario: un servizio di  carattere  finanziario,
compresi i servizi connessi a prodotti  nuovi  ed  esistenti  o  alla
modalita' di erogazione del prodotto, che non  e'  fornito  da  alcun
fornitore di servizi finanziari sul territorio di una delle Parti, ma
e' fornito sul territorio dell'altra parte.