(allegato-art. 7.40)
                            ARTICOLO 7.40 
 
                  Organismi di autoregolamentazione 
 
  Se una  delle  Parti  esige  l'appartenenza,  la  partecipazione  o
l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a  un
mercato dei valori mobiliari  o  degli  strumenti  a  termine,  a  un
organismo di compensazione o ad altra organizzazione  o  associazione
affinche' i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte  possano
fornire servizi finanziari in condizioni di parita' con  i  fornitori
di servizi finanziari di quella Parte, o se  concede  direttamente  o
indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la  fornitura
di   servizi    finanziari,    impone    a    tali    organismi    di
autoregolamentazione l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli
7.6, 7.8, 7.12 e 7.14.