(allegato-art. 7.42)
                            ARTICOLO 7.42 
 
                      Nuovi servizi finanziari 
 
  Ciascuna delle Parti autorizza i fornitori  di  servizi  finanziari
dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a fornire qualsiasi
nuovo servizio finanziario analogo  a  quelli  di  cui  autorizza  la
fornitura da parte dei propri fornitori  di  servizi  finanziari,  in
circostanze  simili,  secondo  la   propria   legislazione,   purche'
l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non  richieda  una  nuova
legge o la modificazione di una legge  esistente.  Le  Parti  possono
stabilire la forma istituzionale  e  giuridica  della  fornitura  del
servizio e subordinare tale fornitura  ad  un'autorizzazione.  Se  e'
prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in
tempi ragionevoli e l'autorizzazione  puo'  essere  negata  solo  per
motivi prudenziali.