(allegato-art. 7.44)
                            ARTICOLO 7.44 
 
                        Eccezioni specifiche 
 
  1. Nessuna disposizione del presente capo osta  a  che  una  Parte,
compresi i  suoi  soggetti  pubblici,  eserciti  o  fornisca  in  via
esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi facenti  parte
di un regime pensionistico pubblico o  di  un  regime  di  protezione
sociale obbligatorio, fatta eccezione per le  attivita'  che  la  sua
regolamentazione  interna  prevede  possano  essere   esercitate   da
fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti  pubblici
o con istituzioni private. 
  2. Nessuna  disposizione  del  presente  accordo  si  applica  alle
attivita'  esercitate  da  una  banca  centrale  o  da   un'autorita'
monetaria o da  qualsiasi  altro  soggetto  pubblico  nel  quadro  di
politiche monetarie o di cambio. 
  3. Nessuna disposizione del presente capo osta  a  che  una  Parte,
compresi i  suoi  soggetti  pubblici,  eserciti  o  fornisca  in  via
esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi  per  conto  o
con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di  tale  Parte,
compresi i suoi soggetti pubblici, fatta eccezione per  le  attivita'
che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate
da fornitori  di  servizi  finanziari  in  concorrenza  con  soggetti
pubblici o con istituzioni private.