(allegato-art. 7.45)
                            ARTICOLO 7.45 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
  1. Il capo 14 (Risoluzione  delle  controversie)  si  applica  alla
risoluzione delle controversie in materia di servizi  finanziari  che
attengono esclusivamente al presente capo, salvo diversa disposizione
del presente articolo. 
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  accordo,  il
comitato per il commercio stabilisce un elenco di  quindici  persone.
Le Parti propongono ciascuna cinque persone e scelgono inoltre cinque
persone che non sono cittadini ne' dell'una ne'  dell'altra  Parte  e
presiedono il collegio arbitrale. Tali persone possiedono  competenza
o esperienza nel campo  del  diritto  o  della  pratica  dei  servizi
finanziari,  anche  per  quel  che   riguarda   la   regolamentazione
applicabile ai fornitori di servizi finanziari, e si conformano  alle
disposizioni dell'allegato 14-C (Codice di condotta per i membri  dei
collegi arbitrali e dei mediatori). 
  3. Se i membri del collegio arbitrale  sono  estratti  a  sorte  in
conformita'  degli  articoli  14.5,  paragrafo  3  (Costituzione  del
collegio arbitrale),  14.9,  paragrafo  3  (Periodo  ragionevole  per
l'esecuzione), 14.10, paragrafo 3 (Riesame  delle  misure  prese  per
dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), 14.11,  paragrafo  4
(Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione),  14.12,
paragrafo 3 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione  al  lodo
successivamente alla sospensione degli  obblighi),  6.1,  6.3  e  6.4
(Sostituzione)    dell'allegato    14-B    (Regole    di    procedura
dell'arbitrato), il sorteggio  avviene  tra  le  persone  dell'elenco
stabilito come indicato nel paragrafo 2. 
  4. In deroga all'articolo 14.11, se un collegio  arbitrale  giudica
una  misura  incompatibile  con  il  presente  accordo  e  la  misura
controversa riguarda il settore dei servizi finanziari e  ogni  altro
settore, la Parte attrice puo' sospendere i benefici nel settore  dei
servizi finanziari che hanno un effetto equivalente all'effetto della
misura nel proprio settore dei servizi  finanziari.  Se  tale  misura
interessa solo un settore diverso da quello dei  servizi  finanziari,
la Parte attrice non puo'  sospendere  i  benefici  nel  settore  dei
servizi finanziari.