(allegato-art. 7.48)
                            ARTICOLO 7.48 
 
                        Obiettivo e principi 
 
  1. Le  Parti,  riconoscendo  che  il  commercio  elettronico  offre
possibilita' di crescita economica e di  scambi,  che  e'  importante
evitare gli ostacoli al suo uso e al suo sviluppo e che l'accordo OMC
si applica alle misure  che  interessano  il  commercio  elettronico,
convengono di promuoverne  lo  sviluppo  tra  loro,  collaborando  in
particolare per quanto riguarda i problemi posti  dalle  disposizioni
relative al commercio elettronico del presente capo. 
  2. Le Parti convengono che lo sviluppo  del  commercio  elettronico
deve essere pienamente compatibile con  le  norme  internazionali  di
protezione dei dati, in modo da guadagnare la fiducia degli utenti. 
  3. Le Parti convengono di  non  assoggettare  a  dazi  doganali  le
consegne per via elettronica39 . 
    --------- 
     39 L'inclusione in questo capo delle  disposizioni  relative  al
commercio elettronico e'  senza  pregiudizio  della  posizione  della
Corea circa la classificazione delle  consegne  per  via  elettronica
come commercio di servizi o di merci.