(allegato-art. 7.50)
                            ARTICOLO 7.50 
 
                              Eccezioni 
 
  Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali  provvedimenti  in  una
forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata
tra paesi in  cui  esistono  condizioni  simili,  o  una  restrizione
dissimulata dello stabilimento o della fornitura transfrontaliera  di
servizi, nessuna disposizione del presente capo osta a che  le  Parti
adottino o applichino provvedimenti: 
  a) necessari per tutelare  la  pubblica  sicurezza  o  la  pubblica
morale o mantenere l'ordine pubblico40 ; 
  b) necessari per tutelare la vita  o  la  salute  dell'uomo,  degli
animali o delle piante; 
  c) relativi alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, se
tali provvedimenti sono applicati congiuntamente  a  restrizioni  nei
confronti degli investitori interni  o  dell'offerta  o  del  consumo
interni di servizi; 
  d) necessari per la  tutela  del  patrimonio  nazionale  di  valore
artistico, storico o archeologico; 
  e)  necessari  per  garantire  il   rispetto   delle   disposizioni
legislative o  regolamentari  che  non  siano  incompatibili  con  le
disposizioni del presente capo, ivi compresi quelli relativi: 
  i) alla prevenzione di pratiche  ingannevoli  e  fraudolente  o  ai
mezzi  per   far   fronte   alle   conseguenze   di   un'inadempienza
contrattuale; 
  ii) alla  tutela  della  vita  privata  delle  persone  fisiche  in
rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali,  nonche'
alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili
delle persone fisiche; 
  iii) alla sicurezza; 
  f)  incompatibili  con  gli  articoli  7.6  e  7.12,   purche'   il
trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o
la riscossione equa o efficace di imposte dirette  nei  confronti  di
attivita' economiche,  di  investitori  o  di  fornitori  di  servizi
dell'altra Parte41 . 
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     40 L'eccezione  per  ragioni  di  ordine  pubblico  puo'  essere
invocata  solo  nei  casi  in  cui  esista  una  minaccia   reale   e
sufficientemente grave per uno  degli  interessi  fondamentali  della
societa'. 
     41 I  provvedimenti  finalizzati  a  garantire  l'imposizione  o
riscossione equa o  efficace  delle  imposte  dirette  comprendono  i
provvedimenti adottati  da  una  Parte  secondo  il  proprio  sistema
fiscale, i quali: 
    a) si applicano agli investitori e ai fornitori  di  servizi  non
residenti in  considerazione  del  fatto  che  l'imposta  dovuta  dai
soggetti non residenti viene determinata con riferimento  a  elementi
imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte; 
    b) si applicano ai soggetti non residenti al  fine  di  garantire
l'imposizione o la riscossione delle  imposte  nel  territorio  della
Parte; 
    c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di  impedire
l'elusione o l'evasione fiscale, ivi  compresi  i  provvedimenti  per
garantire l'osservanza degli obblighi; 
    d)  si  applicano  agli  utilizzatori  di  servizi  prestati  nel
territorio dell'altra Parte o a partire da tale territorio,  al  fine
di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte ch  gravano
tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel  territorio  della
Parte; 
    e) operano una distinzione tra investitori e fornitori di servizi
soggetti a imposizione su elementi imponibili a  livello  mondiale  e
altri investitori e fornitori di  servizi,  in  considerazione  della
differenza nella natura della loro base imponibile; 
    f)  determinano,  attribuiscono  o  suddividono  reddito,  utili,
guadagni, perdite, detrazioni  o  crediti  di  soggetti  residenti  o
succursali  o  tra  soggetti  collegati  o  succursali  dello  stesso
soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte. 
    I termini o i concetti di natura fiscale contenuti  nel  presente
articolo e in questa nota vanno intesi in base alle definizioni e  ai
concetti fiscali, anche equivalenti o  analoghi,  della  legislazione
interna della Parte che adotta il provvedimento.