(allegato-art. 8.1)
                            ARTICOLO 8.1 
 
                         Pagamenti correnti 
 
  Le Parti si impegnano ad  autorizzare  senza  restrizioni  tutti  i
pagamenti e i trasferimenti in valuta  liberamente  convertibile  sul
conto corrente della  bilancia  dei  pagamenti  tra  residenti  delle
Parti, conformemente allo Statuto del Fondo monetario internazionale.