(allegato-art. 8.2)
                            ARTICOLO 8.2 
 
                        Movimenti di capitali 
 
  1. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale
e il conto finanziario della bilancia  dei  pagamenti,  le  Parti  si
impegnano a non imporre alcuna restrizione alla  libera  circolazione
dei capitali, relativamente agli investimenti  diretti  effettuati  a
norma della legislazione del paese  ospitante,  agli  investimenti  e
alle altre operazioni liberalizzate a norma del capo 7 (Commercio  di
servizi, stabilimento e commercio elettronico) e alla liquidazione  e
al rimpatrio di tali capitali  investiti  e  di  ogni  utile  che  ne
derivi. 
  2. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti
garantiscono, per quanto riguarda le  operazioni  non  menzionate  al
paragrafo 1 riguardanti il conto  capitale  e  il  conto  finanziario
della bilancia dei pagamenti, a norma della  legislazione  del  paese
ospitante, la libera circolazione da parte di investitori  dell'altra
Parte di capitali relativi, tra l'altro: 
  a) a  crediti  collegati  a  operazioni  commerciali,  compresa  la
fornitura di servizi cui partecipa un residente di una Parte; 
  b) a prestiti e crediti finanziari; o 
  c) alla partecipazione al capitale di una persona giuridica,  senza
l'intenzione di stabilire o mantenere legami economici duraturi. 
  3. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti
non introducono nuove  restrizioni  dei  movimenti  di  capitali  tra
residenti delle Parti e si astengono dal rendere piu' restrittive  le
disposizioni esistenti. 
  4. Le Parti possono consultarsi onde agevolare la circolazione  dei
capitali tra loro in modo da promuovere gli  obiettivi  del  presente
accordo.