(allegato-art. 8.4)
                            ARTICOLO 8.4 
 
                       Misure di salvaguardia 
 
  1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e  i  movimenti
di capitali  tra  le  Parti  causino  o  rischino  di  causare  gravi
difficolta' nel funzionamento della politica monetaria o  di  cambio1
della Corea o di uno o piu'  Stati  membri  dell'Unione  europea,  le
Parti interessate2 possono adottare nei  riguardi  dei  movimenti  di
capitali, per un periodo non superiore a sei mesi1  ,  le  misure  di
salvaguardia che sono strettamente necessarie1 . 
  2.  Il  comitato  per  il  commercio  e'  immediatamente  informato
dell'adozione di misure di  salvaguardia  e,  non  appena  possibile,
della data prevista della loro soppressione. 
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     1  Le  "gravi  difficolta'  nel  funzionamento  della   politica
monetaria o di cambio" consistono, ma non  esclusivamente,  in  gravi
difficolta' della bilancia dei pagamenti e  dei  rapporti  finanziari
con l'estero; le misure di salvaguardia di cui al  presente  articolo
non si applicano nei riguardi degli investimenti diretti esteri. 
     2 L'Unione europea o gli Stati membri dell'Unione europea  o  la
Corea. 
     3 Fintanto che perdurano le  circostanze  esistenti  al  momento
dell'adozione iniziale delle misure  di  salvaguardia  o  circostanze
equivalenti, l'applicazione delle misure di salvaguardia puo'  essere
prorogata di sei mesi,  una  sola  volta,  dalla  Parte  interessata.
Tuttavia, se circostanze del tutto eccezionali inducono una  Parte  a
ritenere   necessaria   un'ulteriore   proroga   delle   misure    di
salvaguardia, essa si  concerta  preliminarmente  con  l'altra  Parte
sulle modalita' di attuazione della proroga proposta. 
     4 In particolare, le misure di salvaguardia di cui  al  presente
articolo dovrebbero essere applicate in modo tale da: 
    a) non essere confiscatorie; 
    b) non costituire un regime di cambio duplice o molteplice; 
    c)  non  interferire  in  altro  modo   sulla   capacita'   degli
investitori di  ottenere  un  tasso  di  rendimento  di  mercato  nel
territorio della Parte che ha adottato misure di  salvaguardia  sugli
attivi oggetto di restrizioni; 
    d) non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali, economici
o finanziari dell'altra Parte; 
    e) essere temporanee ed  essere  progressivamente  soppresse  col
migliorare della situazione che ha portato alla loro adozione; 
    f)  essere  sollecitamente   rese   pubbliche   dalle   autorita'
competenti responsabili della politica di cambio.