(allegato-art. 9.1)
                            ARTICOLO 9.1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Le Parti riaffermano il loro impegno a rispettare  i  diritti  e
gli obblighi derivanti dall'accordo sugli appalti pubblici (Agreement
on Government Procurement) contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC
(di  seguito  "GPA  1994")  e  il  loro  interesse  a  sviluppare  le
opportunita'  commerciali  bilaterali  nel  mercato   degli   appalti
pubblici di ciascuna delle Parti. 
  2. Le Parti riconoscono il loro comune interesse  a  promuovere  la
liberalizzazione internazionale dei mercati  degli  appalti  pubblici
nel contesto del sistema regolamentato degli  scambi  internazionali.
Le Parti continuano a cooperare al riesame di cui all'articolo XXIV:7
del GPA 1994 e in altre appropriate sedi internazionali. 
  3. Nessuna disposizione del presente capo  implica  una  deroga  ai
diritti e agli obblighi derivanti per ciascuna delle  Parti  dal  GPA
1994 o da un accordo che lo sostituisca. 
  4. Per tutti gli appalti pubblici di cui al presente capo, le Parti
applicano il testo provvisorio del GPA  riveduto1  (di  seguito  "GPA
riveduto"), con le seguenti eccezioni: 
  a) il trattamento piu' favorevole per  le  merci,  i  servizi  e  i
fornitori di altre Parti (articolo IV, paragrafo  1,  lettera  b),  e
paragrafo 2 del GPA riveduto); 
  b) il trattamento speciale e differenziato per i paesi  in  via  di
sviluppo (articolo V del GPA riveduto); 
  c) le condizioni per la partecipazione (articolo VIII, paragrafo 2,
del GPA riveduto), che sono sostituite da: "non impone la  condizione
che,  per  poter  partecipare  a  una   gara   d'appalto   o   essere
aggiudicatario di un appalto, il fornitore  di  una  Parte  abbia  in
precedenza ottenuto uno  o  piu'  contratti  da  un  ente  appaltante
dell'altra Parte o abbia una  precedente  esperienza  di  lavoro  nel
territorio dell'altra Parte, tranne nel caso in cui  tale  esperienza
sia essenziale per soddisfare i requisiti prescritti;" 
  d) le istituzioni (articolo XXI del GPA riveduto); 
  e) le disposizioni finali (articolo XXII del GPA riveduto). 
  5. Ai fini dell'applicazione del GPA riveduto di cui  al  paragrafo
4: 
  a) il termine "accordo" nel GPA riveduto va  inteso  come  "capio",
tranne che nelle espressioni "paesi non Parti del presente  accordo",
che va intesa come "paesi non Parti", e "Parte del presente accordo",
che va intesa come "Parte"; 
  b) "altre Parti" nel GPA riveduto va inteso come "l'altra Parte"; 
  c) "il comitato" nel GPA riveduto va  inteso  come  "il  gruppo  di
lavoro". 
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     1 Figurante nel  documento  dell'OMC  negs  268(Job  No[1].8274)
datato 19 novembre 2007.