ARTICOLO 9.1 Disposizioni generali 1. Le Parti riaffermano il loro impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli appalti pubblici (Agreement on Government Procurement) contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC (di seguito "GPA 1994") e il loro interesse a sviluppare le opportunita' commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici di ciascuna delle Parti. 2. Le Parti riconoscono il loro comune interesse a promuovere la liberalizzazione internazionale dei mercati degli appalti pubblici nel contesto del sistema regolamentato degli scambi internazionali. Le Parti continuano a cooperare al riesame di cui all'articolo XXIV:7 del GPA 1994 e in altre appropriate sedi internazionali. 3. Nessuna disposizione del presente capo implica una deroga ai diritti e agli obblighi derivanti per ciascuna delle Parti dal GPA 1994 o da un accordo che lo sostituisca. 4. Per tutti gli appalti pubblici di cui al presente capo, le Parti applicano il testo provvisorio del GPA riveduto1 (di seguito "GPA riveduto"), con le seguenti eccezioni: a) il trattamento piu' favorevole per le merci, i servizi e i fornitori di altre Parti (articolo IV, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del GPA riveduto); b) il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo (articolo V del GPA riveduto); c) le condizioni per la partecipazione (articolo VIII, paragrafo 2, del GPA riveduto), che sono sostituite da: "non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto o essere aggiudicatario di un appalto, il fornitore di una Parte abbia in precedenza ottenuto uno o piu' contratti da un ente appaltante dell'altra Parte o abbia una precedente esperienza di lavoro nel territorio dell'altra Parte, tranne nel caso in cui tale esperienza sia essenziale per soddisfare i requisiti prescritti;" d) le istituzioni (articolo XXI del GPA riveduto); e) le disposizioni finali (articolo XXII del GPA riveduto). 5. Ai fini dell'applicazione del GPA riveduto di cui al paragrafo 4: a) il termine "accordo" nel GPA riveduto va inteso come "capio", tranne che nelle espressioni "paesi non Parti del presente accordo", che va intesa come "paesi non Parti", e "Parte del presente accordo", che va intesa come "Parte"; b) "altre Parti" nel GPA riveduto va inteso come "l'altra Parte"; c) "il comitato" nel GPA riveduto va inteso come "il gruppo di lavoro". --------- 1 Figurante nel documento dell'OMC negs 268(Job No[1].8274) datato 19 novembre 2007.