ARTICOLO 10.5 Protezione concessa Le Parti osservano: a) gli articoli da 1 a 22 della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) (di seguito "convenzione di Roma"); b) gli articoli da 1 a 18 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1971) (di seguito "convenzione di Berna"); c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (1996) (di seguito "WCT"); d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e i fonogrammi (di seguito "WPPT").