(allegato-art. 10.5)
                            ARTICOLO 10.5 
 
                         Protezione concessa 
 
  Le Parti osservano: 
  a) gli articoli da 1 a 22 della  Convenzione  internazionale  sulla
protezione degli artisti interpreti o esecutori,  dei  produttori  di
fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione  (1961)  (di  seguito
"convenzione di Roma"); 
  b) gli articoli da 1  a  18  della  Convenzione  di  Berna  per  la
protezione delle opere letterarie e  artistiche  (1971)  (di  seguito
"convenzione di Berna"); 
  c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale
della  proprieta'  intellettuale  (di  seguito  "OMPI")  sul  diritto
d'autore (1996) (di seguito "WCT"); 
  d)  gli  articoli  da  1  a  23  del   trattato   dell'OMPI   sulle
interpretazioni ed esecuzioni e i fonogrammi (di seguito "WPPT").