(allegato-art. 10.6)
                            ARTICOLO 10.6 
 
                     Durata dei diritti d'autore 
 
  Ciascuna delle Parti dispone che, se la durata della protezione  di
un'opera e' calcolata sulla base della vita di  una  persona  fisica,
tale durata corrisponda almeno alla vita dell'autore  e  ai  70  anni
seguenti la sua morte.