(allegato-art. 10.9)
                            ARTICOLO 10.8 
 
  Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti 
  Le Parti agevolano la  conclusione  di  intese  tra  le  rispettive
societa' di gestione collettiva dei diritti  al  fine  di  facilitare
reciprocamente l'accesso al contenuto e il suo scambio tra le Parti e
di garantire il trasferimento dei diritti per l'uso delle opere delle
Parti o di altri contenuti coperti dal diritto d'autore. Le Parti  si
adoperano per raggiungere un alto grado di  razionalizzazione  e  per
migliorare  la  trasparenza  per  quanto  riguarda  l'esecuzione  dei
compiti delle rispettive societa' di gestione.