ARTICOLO 10.8 Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti Le Parti agevolano la conclusione di intese tra le rispettive societa' di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso al contenuto e il suo scambio tra le Parti e di garantire il trasferimento dei diritti per l'uso delle opere delle Parti o di altri contenuti coperti dal diritto d'autore. Le Parti si adoperano per raggiungere un alto grado di razionalizzazione e per migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive societa' di gestione.