ARTICOLO 10.9 Radiodiffusione e comunicazione al pubblico 1. Ai fini del presente articolo si intende per: a) radiodiffusione: la trasmissione senza fili, per la ricezione da parte del pubblico, di suoni o di immagini e suoni o delle loro rappresentazioni; tale trasmissione effettuata via satellite; la trasmissione di segnali criptati, se i mezzi di decriptazione sono forniti al pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso; b) comunicazione al pubblico: la trasmissione al pubblico, per qualsiasi mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'interpretazione o di un'esecuzione ovvero dei suoni o delle rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 5, per "comunicazione al pubblico" si intende anche il fatto di rendere udibili dal pubblico i suoni o le rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma. 2. Ciascuna delle Parti conferisce agli esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nei casi in cui l'esecuzione sia essa stessa gia' un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione. 3. Ciascuna delle Parti garantisce agli esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una singola equa remunerazione se un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione di tale fonogramma sono utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una comunicazione al pubblico. 4. Ciascuna delle Parti prevede nella propria legislazione che gli esecutori o i produttori del fonogramma, o entrambi, ricevano dall'utilizzatore la singola equa remunerazione. Le Parti possono emanare disposizioni di legge che stabiliscono le modalita' di ripartizione della singola equa remunerazione tra gli esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi. 5. Ciascuna delle Parti conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare: a) la ridiffusione delle loro emissioni; b) la fissazione delle loro emissioni; c) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto di ingresso. La legislazione dello Stato in cui e' invocata la protezione di questo diritto stabilisce le modalita' secondo cui esso puo' essere esercitato.