(allegato-art. 10.9)
                            ARTICOLO 10.9 
 
             Radiodiffusione e comunicazione al pubblico 
 
  1. Ai fini del presente articolo si intende per: 
  a) radiodiffusione: la trasmissione senza fili, per la ricezione da
parte del pubblico, di suoni o di  immagini  e  suoni  o  delle  loro
rappresentazioni; tale  trasmissione  effettuata  via  satellite;  la
trasmissione di segnali criptati, se i mezzi  di  decriptazione  sono
forniti al pubblico dall'organismo di radiodiffusione o  con  il  suo
consenso; 
  b) comunicazione al pubblico:  la  trasmissione  al  pubblico,  per
qualsiasi  mezzo  diverso  dalla  radiodiffusione,   dei   suoni   di
un'interpretazione o  di  un'esecuzione  ovvero  dei  suoni  o  delle
rappresentazioni di suoni fissati  in  un  fonogramma.  Ai  fini  del
paragrafo 5, per "comunicazione al  pubblico"  si  intende  anche  il
fatto di rendere udibili dal pubblico i suoni o  le  rappresentazioni
di suoni fissati in un fonogramma. 
  2. Ciascuna  delle  Parti  conferisce  agli  esecutori  il  diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la
comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nei  casi  in
cui l'esecuzione sia essa stessa gia'  un'esecuzione  radiodiffusa  o
sia effettuata a partire da una fissazione. 
  3. Ciascuna delle Parti garantisce agli esecutori e  ai  produttori
di fonogrammi il diritto a  una  singola  equa  remunerazione  se  un
fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione  di  tale
fonogramma sono utilizzati per una radiodiffusione senza fili  o  per
una comunicazione al pubblico. 
  4. Ciascuna delle Parti prevede nella propria legislazione che  gli
esecutori  o  i  produttori  del  fonogramma,  o  entrambi,  ricevano
dall'utilizzatore la singola equa  remunerazione.  Le  Parti  possono
emanare disposizioni  di  legge  che  stabiliscono  le  modalita'  di
ripartizione della singola equa remunerazione tra gli esecutori  e  i
produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi. 
  5.   Ciascuna   delle   Parti   conferisce   agli   organismi    di
radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare: 
  a) la ridiffusione delle loro emissioni; 
  b) la fissazione delle loro emissioni; 
  c) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive  se
tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al  pubblico  contro
pagamento di un diritto di ingresso. La legislazione dello  Stato  in
cui e'  invocata  la  protezione  di  questo  diritto  stabilisce  le
modalita' secondo cui esso puo' essere esercitato.