(allegato-art. 10.11)
                           ARTICOLO 10.11 
 
                      Limitazioni ed eccezioni 
 
  Le  Parti  possono  prevedere  nella  loro  legislazione   che   in
determinati casi speciali i diritti conferiti ai titolari di  diritti
di cui agli articoli da 10.5 a 10.10 siano soggetti a  limitazioni  o
eccezioni, purche' queste non siano in contrasto con uno sfruttamento
normale dell'opera e non arrechino  ingiustificato  pregiudizio  agli
legittimi interessi dei titolari di diritti.