(allegato-art. 10.12)
                           ARTICOLO 10.12 
 
                Protezione delle misure tecnologiche 
 
  1. Ciascuna delle Parti prevede  un'adeguata  protezione  giuridica
contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte di persone
consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere  consapevoli,
di perseguire tale obiettivo. 
  2. Ciascuna delle Parti prevede  un'adeguata  protezione  giuridica
contro  la  fabbricazione,  l'importazione,  la   distribuzione,   la
vendita, la locazione, la pubblicita' per la vendita o la locazione o
la  detenzione  a  scopi  commerciali  di  attrezzature,  prodotti  o
componenti o la prestazione di servizi che: 
  a) siano oggetto di una promozione, di una  pubblicita'  o  di  una
commercializzazione con finalita' di eludere, o 
  b) non abbiano, se non in misura limitata, altra  finalita'  o  uso
commercialmente rilevante oltre quello di eludere, o 
  c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate
con la finalita' di rendere possibile o di facilitare l'elusione di 
  efficaci misure tecnologiche. 
  3. Ai  fini  del  presente  accordo,  per  misure  tecnologiche  si
intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o  componenti  che,  nel
normale corso del loro funzionamento, sono  destinati  a  impedire  o
limitare atti, su opere o altri materiali protetti,  non  autorizzati
dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso  al  diritto
d'autore, cosi' come previsto dalla legislazione  di  ciascuna  delle
Parti. Le misure tecnologiche sono considerate efficaci nel  caso  in
cui l'uso dell'opera o di altro materiale  protetto  sia  controllato
dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso  o  di
un procedimento di protezione, quale la cifratura, la  distorsione  o
qualsiasi  altra  trasformazione  dell'opera  o  di  altro  materiale
protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie,  che  realizza
l'obiettivo di protezione. 
  4. Ciascuna delle Parti puo' prevedere eccezioni e limitazioni alle
misure di attuazione dei paragrafi 1 e 2 nel rispetto  della  propria
legislazione  e  dei  pertinenti  accordi   internazionali   di   cui
all'articolo 10.5.