(allegato-art. 10.13)
                           ARTICOLO 10.13 
 
        Protezione delle informazioni sul regime dei diritti 
 
  1. Ciascuna delle Parti prevede  un'adeguata  protezione  giuridica
contro  chiunque  compia  consapevolmente  senza  averne  diritto   i
seguenti atti: 
  a) rimuovere o  alterare  qualsiasi  informazione  elettronica  sul
regime dei diritti; o 
  b) distribuire, importare a fini di distribuzione,  diffondere  per
radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico
opere o altri materiali protetti ai sensi del presente accordo da cui
siano state rimosse o alterate senza averne diritto  le  informazioni
elettroniche sul regime dei diritti, 
  ove  chi  compie  tali   atti   sia   consapevole,   o   si   possa
ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con  essi  induce,
rende possibile,  agevola  o  dissimula  una  violazione  di  diritti
d'autore o diritti connessi previsti dalla legge della Parte. 
  2. Ai fini del presente accordo, per informazioni  sul  regime  dei
diritti s'intende qualunque informazione  fornita  dai  titolari  dei
diritti che identifichi l'opera o i  materiali  protetti  di  cui  al
presente accordo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti,  o
qualunque informazione  circa  i  termini  e  le  condizioni  di  uso
dell'opera o di altri materiali nonche' qualunque numero o codice che
rappresenti tali informazioni. 
  3. La disposizione del paragrafo 2 si applica quando uno  qualsiasi
degli  elementi  suddetti  figuri  su  una  copia  o   appaia   nella
comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali  di  cui
al presente accordo.