(allegato-art. 10.15)
                           ARTICOLO 10.15 
 
                     Procedura di registrazione 
 
  L'Unione  europea  e  la  Corea   predispongono   un   sistema   di
registrazione dei marchi nel quale i  motivi  di  ogni  decisione  di
rifiuto  della  registrazione  di  un  marchio  sono  comunicati  per
iscritto  e  possono  essere  comunicati  per  via   elettronica   al
richiedente, che ha la possibilita' di  impugnare  il  rifiuto  e  di
ricorrere in giudizio contro una  decisione  di  rifiuto  definitiva.
L'Unione europea e la Corea introducono anche la possibilita' per  le
parti interessate di opporsi a domande di  registrazione  di  marchi.
L'Unione europea e la Corea istituiscono una banca dati  elettronica,
accessibile al pubblico,  delle  domande  e  delle  registrazioni  di
marchi.