ARTICOLO 10.15 Procedura di registrazione L'Unione europea e la Corea predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale i motivi di ogni decisione di rifiuto della registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto e possono essere comunicati per via elettronica al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il rifiuto e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva. L'Unione europea e la Corea introducono anche la possibilita' per le parti interessate di opporsi a domande di registrazione di marchi. L'Unione europea e la Corea istituiscono una banca dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.