ARTICOLO 10.18 Riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari e i vini 1. Esaminata la legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari in Corea, l'Unione europea conclude che tale legge e' conforme agli elementi di cui al paragrafo 6. 2. Esaminato il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari nell'Unione europea e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'organizzazione comune del mercato del vino, la Corea conclude che tale normativa e' conforme agli elementi di cui al paragrafo 6. 3. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche della Corea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dalla Corea in base alle disposizioni legislative di cui al paragrafo 1, l'Unione europea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo. 4. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dall'Unione europea in base alla normativa di cui al paragrafo 2, la Corea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo. 5. Il paragrafo 3 si applica alle indicazioni geografiche per i vini per quanto riguarda le indicazioni geografiche aggiunte a norma dell'articolo 10.24. 6. L'Unione europea e la Corea convengono che gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti: a) un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori; b) una procedura amministrativa che consente di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una localita' di una delle Parti, quando una determinata qualita', reputazione o altra caratteristica del prodotto e' attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica; c) l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o piu' prodotti specifici per i quali e' stabilita una specificazione che puo' essere modificata solo mediante debita procedura amministrativa; d) disposizioni di controllo della produzione; e) disposizioni giuridiche che stabiliscono che una denominazione registrata puo' essere utilizzata da ogni operatore che commercializza il prodotto agricolo o alimentare conforme alla specificazione corrispondente; f) una procedura di obiezione che permette di tenere conto degli legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprieta' intellettuale. --------- 2 In questa sottosezione si intendono per "indicazioni geografiche": a) le indicazioni geografiche, le denominazione di origine, i vini di qualita' prodotti in una regione specifica e i vini da tavola con indicazione geografica di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006; al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008; al regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991; al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, o alle disposizioni che sostituiscono detti regolamenti; e b) le indicazioni geografiche di cui alla legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea. 3 La protezione di un'indicazione geografica a titolo di questa sottosezione fa salve le altre disposizioni del presente accordo.