(allegato-art. 10.18)
                           ARTICOLO 10.18 
 
            Riconoscimento delle indicazioni geografiche 
 
  per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari e i vini 
  1. Esaminata la  legge  sul  controllo  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e le relative norme di applicazione per quanto  riguarda  la
registrazione,  il  controllo  e  la  protezione  delle   indicazioni
geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari in Corea,
l'Unione europea conclude che tale legge e' conforme agli elementi di
cui al paragrafo 6. 
  2. Esaminato il regolamento (CE) n. 510/2006  del  Consiglio  e  le
relative norme di applicazione per quanto riguarda la  registrazione,
il controllo e la protezione  delle  indicazioni  geografiche  per  i
prodotti agricoli e i prodotti alimentari nell'Unione  europea  e  il
regolamento (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio  per  quanto  riguarda
l'organizzazione comune del mercato del vino, la Corea  conclude  che
tale normativa e' conforme agli elementi di cui al paragrafo 6. 
  3. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli
e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche
della Corea elencate nell'allegato 10-A, che  sono  state  registrate
dalla Corea in base alle disposizioni legislative di cui al paragrafo
1,  l'Unione  europea  si  impegna  a   proteggere   le   indicazioni
geografiche  elencate  nell'allegato  10-A  secondo  il  livello   di
protezione stabilito nel presente capo. 
  4. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli
e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche
dell'Unione europea  elencate  nell'allegato  10-A,  che  sono  state
registrate dall'Unione europea in  base  alla  normativa  di  cui  al
paragrafo  2,  la  Corea  si  impegna  a  proteggere  le  indicazioni
geografiche  elencate  nell'allegato  10-A  secondo  il  livello   di
protezione stabilito nel presente capo. 
  5. Il paragrafo 3 si applica alle  indicazioni  geografiche  per  i
vini per quanto riguarda le indicazioni geografiche aggiunte a  norma
dell'articolo 10.24. 
  6. L'Unione europea e la Corea convengono che gli elementi  per  la
registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui  ai
paragrafi 1 e 2 sono i seguenti: 
  a)  un  registro  delle  indicazioni   geografiche   protette   nei
rispettivi territori; 
  b) una procedura amministrativa che consente di verificare  che  le
indicazioni geografiche identificano un prodotto come  originario  di
un territorio, di una regione o di una localita' di una delle  Parti,
quando una determinata qualita', reputazione o  altra  caratteristica
del  prodotto  e'  attribuibile  essenzialmente  alla   sua   origine
geografica; 
  c) l'obbligo per una denominazione registrata  di  corrispondere  a
uno  o  piu'  prodotti  specifici  per  i  quali  e'  stabilita   una
specificazione  che  puo'  essere  modificata  solo  mediante  debita
procedura amministrativa; 
  d) disposizioni di controllo della produzione; 
  e) disposizioni giuridiche che stabiliscono che  una  denominazione
registrata   puo'   essere   utilizzata   da   ogni   operatore   che
commercializza  il  prodotto  agricolo  o  alimentare  conforme  alla
specificazione corrispondente; 
  f) una procedura di obiezione che permette di  tenere  conto  degli
legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle  denominazioni,
siano esse protette o no in quanto proprieta' intellettuale. 
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     2  In  questa  sottosezione  si   intendono   per   "indicazioni
geografiche": 
    a) le indicazioni geografiche, le  denominazione  di  origine,  i
vini di qualita' prodotti in una regione specifica e i vini da tavola
con indicazione geografica di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio del 20 marzo 2006; al  regolamento  (CE)  n.  110/2008  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  15  gennaio   2008;   al
regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno  1991;  al
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999  e  al
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22  ottobre  2007,  o
alle disposizioni che sostituiscono detti regolamenti; e 
    b) le indicazioni geografiche di cui alla legge sul controllo  di
qualita' dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9  giugno  2009)  e
alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche  (legge  n.  8852
del 29 febbraio 2008) della Corea. 
     3 La protezione di un'indicazione geografica a titolo di  questa
sottosezione fa salve le altre disposizioni del presente accordo.