(allegato-art. 10.24)
                           ARTICOLO 10.24 
 
    Aggiunta di indicazioni geografiche soggette a protezione (8) 
 
  1. L'Unione europea e la Corea convengono di aggiungere indicazioni
geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e  10-B  secondo
la procedura di cui all'articolo 10.25. 
  2. L'Unione  europea  e  la  Corea  convengono  di  trattare  senza
ingiustificato ritardo le  domande  presentate  dall'altra  Parte  di
aggiunta  agli  allegati  di  indicazioni  geografiche   soggette   a
protezione. 
  3. Una denominazione puo' non essere  registrata  come  indicazione
geografica se e' in conflitto con la denominazione  di  una  varieta'
vegetale, comprese le varieta'  d'uva,  o  di  una  razza  animale  e
rischia di conseguenza di indurre in errore i consumatori quanto alla
vera origine del prodotto. 
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     8 Se una proposta e' presentata: 
    a) dalla Corea per un  prodotto  originario  cui  si  applica  la
legislazione dell'Unione europea di cui all'articolo 10.18, paragrafo
2, e alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19; o 
    b) dall'Unione europea per un prodotto originario cui si  applica
la legislazione della Corea di cui all'articolo 10.18, paragrafo 1, e
alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19; 
    allo scopo di aggiungere al presente accordo una denominazione di
origine che e' stata riconosciuta da una delle Parti come indicazione
geografica ai sensi dell'articolo 22.1 dell'accordo TRIPS  per  mezzo
di leggi di una delle Parti diverse da  quelle  di  cui  all'articolo
10.18, paragrafi 1 e 2, e alle note a pie'  di  pagina  dell'articolo
10.19, le Parti convengono di esaminare se  l'indicazione  geografica
puo'  essere  aggiunta  al  presente  accordo  in  conformita'  della
presente sottosezione.